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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 50
Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata);
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3);
Considerato quanto segue:
1. La l. 157/1992 prevede, all’articolo 4, comma 3, che: “l’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività”;
2. La Toscana conta oltre centomila cacciatori, di cui il 32,5 per cento svolge la caccia nei confronti della selvaggina migratoria;
3. La Regione Toscana già dal 2005 ha organizzato un archivio informatico, presso le amministrazioni provinciali, in cui sono regolarmente censiti e registrati tutti gli uccelli da richiamo in
possesso dei cacciatori toscani e che prevede l’aggiornamento di qualunque variazione (nuovi acquisti, cessioni, decessi);
4. Presso le province sono presenti inoltre gli elenchi di tutti gli allevamenti di uccelli da richiamo autorizzati sul territorio regionale;
5. L’obiettivo della Regione Toscana è quello di tendere al raggiungimento della piena autonomia nella produzione di richiami vivi attraverso gli allevamenti;
6. Per raggiungere il suddetto obiettivo è stato avviato un processo tendente al raggiungimento della piena autosufficienza, come risulta dall’aumento della consistenza degli allevamenti che si è verificato negli ultimi anni;
7. La disponibilità degli uccelli da utilizzare come richiami vivi, risulta essere ancora insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi;
8. I tempi di utilizzazione delle stesse sono espressamente indicati dalla terza decade di settembre e non oltre la terza decade di dicembre, a seconda delle specie per le quali è fissato un contingente totale regionale e , quindi, per ogni singola provincia;
9. Il numero degli impianti di cattura è in continua diminuzione dal 1998 ad oggi come indicato di seguito:
Anno Impianti
1998 34
1999 33
2000 27
2001 13
2002 17
2003 12
2004 16
2005 15
2006 14
2007 14
2008 15
2009 15
10. Anche il numero degli uccelli catturabili si è fortemente ridotto negli anni passando dai 15.995 del 1998 ai 5.090 del 2010;
11. Non esiste al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle richieste pervenute, se non quella del metodo delle catture regolate dalla nota dell’Istituto superiore per la prevenzione e ricerca ambientale (ISPRA) del 15 aprile 1998 n. 2539/T-A62, mediante la quale vengono dettate fra l’altro le norme generali per l’attivazione e la gestione degli impianti di cattura di uccelli a fini di richiamo;
12. Pur non essendo necessaria per le specie cacciabili la determinazione delle piccole quantità, la Regione Toscana ha individuato in 365 esemplari di cesena, 910 di merlo, 1955 di tordo bottaccio, 1880 di tordo sassello i capi da catturare, rilevabili sicuramente come piccole quantità. Tali esemplari, previsti dall’articolo 4 della l. 157/1992, si riferiscono a specie cacciabili e considerate in buono stato di conservazione, espressamente elencate nell’allegato II parte A della dir. 2009/147/CE;
13. Ogni titolare dell’impianto è stato preventivamente abilitato con specifico esame dall’ISPRA e le persone abilitate per ogni impianto con limiti specifici di attività sono state indicate dalle singole disposizioni provinciali e regionale riferentisi al
protocollo di gestione in atto. Gli operatori prescelti eseguono quindi controlli rigorosi e compiono dette funzioni per conto delle province con finalità meramente pubbliche;
14. La decisione del Consiglio di Stato n. 2698/2003 riconosce alle regioni la competenza, nel rispetto dei quantitativi di uccelli da catturare indicati dall’ISPRA, di determinare il numero di impianti di cattura;
15. La nota 8804/T-A62 del 12 gennaio 1998 con la quale l’ISPRA, su richiesta della Regione, ha riaffermato la selettività delle reti impiegate per la cattura degli uccelli;
16. Le reti sono state prescelte sulla base della nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 1996, fondata sul parere specificamente redatto dall’ISPRA che legittima il loro uso per l’esclusiva cattura degli uccelli da usare quali richiami: mezzo selettivo, che consente anche l’immediato rilascio di quelle specie di cui non è ammessa la cattura. Dette reti devono avere una maglia che ne favorisce la selettività;
17. La selettività di tali mezzi sia dal punto di vista soggettivo (presenza di operatore qualificato ed abilitato) sia dal punto di vista oggettivo (maglie delle reti non inferiori a millimetri 32 di lato per quelle verticali e millimetri 20 per quelle orizzontali);
18. Non si tratta né di atto di caccia né di prelievo venatorio tesi entrambi alla soppressione della preda, ma unicamente di attività tesa alla acquisizione di un modestissimo contingente di uccelli vivi, suddiviso per specie (per uso di richiamo e per le esposizioni nelle tradizionali ed ultrasecolari competizioni di canto), cacciabili e godenti di uno “status” ottimale di conservazione;
19. A fronte di tale situazione si sta diffondendo il preoccupante fenomeno dell’acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di appartenenza.
20. È necessario intervenire per autorizzare l’attività di cattura di uccelli a scopo di richiamo per l’anno 2010, autorizzando le amministrazioni provinciali all’attivazione dei relativi impianti di cattura.


Approva la presente legge


ARTICOLO 1
Finalità


1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili prevista dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).


ARTICOLO 2
Cattura di uccelli appartenenti alle specie cacciabili ai fini di richiamo


1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate ad esercitare l’attività di cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo per l’anno 2010, svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province stesse e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la prevenzione e ricerca ambientale (ISPRA), nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie così come risulta dall’allegato A alla presente legge.
2. Tali impianti devono essere dotati di reti selettive rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 1996.
3. Gli uccelli dovranno appartenere a specie cacciabili ed in buono stato di conservazione e precisamente: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello.
4. L’importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 20,00 a soggetto.
5. L’attività di cattura si effettua dall’entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2010.
6. Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l’attività di cattura.


ARTICOLO 3
Vigilanza e controllo


1. La vigilanza ed il controllo sull’attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.
2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2011 all’ISPRA ed al competente ufficio della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta dai singoli impianti di cattura.


ARTICOLO 4
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 6 ottobre 2010


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.09.2010.



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