Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto l’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
Vista la legge 24 dicembre 2008, n. 70 (Bilancio di previsione per l’anno 2009 e pluriennale 2009 – 2011);
Considerato quanto segue:
1. In base alle risultanze del rendiconto relativo
all’esercizio 2008 risulta necessario procedere all’aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, dell’avanzo di amministrazione nonché dei residui attivi e passivi;
2. Conseguentemente si procede a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio, relativamente al disavanzo dell’esercizio 2009, al programma pluriennale degli investimenti nonché agli interventi per il settore sanitario;
3. Risulta pertanto necessario modificare le risultanze della l.r. 70/2008;
Si approva la presente legge la seguente legge:
CAPO I
Assestamento del bilancio
ARTICOLO 1
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2009
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione dell’anno 2009 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2009 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:
Valori in Euro
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE TOTALE
Residui
Entrata 1.991.277.719,30 85.623.821,79 1.905.653.897,51
Spesa 3.630.226.405,42 434.019.508,63 3.196.206.896,79
Totale - 1.638.948.686,12 - 348.395.686,84 - 1.290.552.999,28
Competenza
Entrata 1.684.141.381,71 98.748.083,95 1.585.393.297,76
Spesa 2.222.867.588,65 637.474.290,89 1.585.393.297,76
Totale - 538.726.206,94 - 538.726.206,94 0,00
Cassa Fondo di cassa al 01.01.2009 260.778.306,12 260.778.306,12
Entrata 3.674.580.310,73 84.785.031,51 3.589.795.279,22
Spesa 4.908.331.888,11 1.057.758.302,77 3.850.573.585,34
Totale - 972.973.271,26 - 972.973.271,26 0,00
ARTICOLO 2
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2009
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B.
ARTICOLO 3
Debiti perenti
1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), lo stanziamento delle unità pevisionale di base (UPB) relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, è adeguato come di seguito specificato:
UPB 741 “Fondi – Spese Correnti”…+ euro 77.071.372,14
UPB 743 “Fondi – Spese d’Investimento”….+ euro 150.977.376,81
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 70 (Bilancio di previsione per l’anno 2009 e pluriennale 2009 – 2011)
ARTICOLO 4
Sostituzione dell’art. 4 della l.r. 70/2008
1. L’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 70 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009 – 2011), è sostituito dal seguente:
“Art. 4 Disavanzo dell’esercizio 2009
1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2009 è approvato in euro 1.284.811.595,48 comprensivo della somma di euro 931.026.609,21 relativa al disavanzo del rendiconto 2008.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2009 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 1.284.811.595,48 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell’allegato A.4 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009 – 2011, come integrato dall’articolo 6 della presente legge.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2009. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2010, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2010 e 2011, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2011, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2011, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
ARTICOLO 5
Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 70/2008
1. L’articolo 5 della l.r. 70/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 Intervento per il programma pluriennale degli investimenti
1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2009 – 2011 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 399.637.531,41, di cui euro 317.704.425,95 nel 2009, euro 65.933.105,46 nel 2010 ed euro 16.000.000 nel 2011, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.
3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2009. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2010, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2010 e 2011, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2011 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
ARTICOLO 6
Sostituzione dell’art. 6 della l.r. 70/2008
1. L’articolo 6 della l.r. 70/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 Interventi per il settore sanitario
1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel biennio 2009 – 2010
mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 200.081.274,81, di cui euro 100.081.274,81 nel 2009 ed euro 100.000.000,00 nel 2010, per la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane, secondo quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 2008 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 24 luglio 2007, n. 45.
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2009. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1°gennaio 2010, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2010 e 2011, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2011 trovano copertura con le successive leggi di bilancio”.
ARTICOLO 7
Integrazione dell’allegato A.4 alla l.r. 70/2008
1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2009 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla l.r. 70/2008 per l’esercizio 2009 è integrato dagli allegati C/1, C/2 ed C/3.
ARTICOLO 8
Sostituzione dell’allegato 2 alla l.r. 70/2008
1. L’allegato 2 alla l.r.70/2008, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall’allegato D.
CAPO III
Disposizioni finali
ARTICOLO 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 6 luglio 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 01.07.09.
ALLEGATO 1
ALLEGATO Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale 2009– 2011. Assestamento.
Allegato A - Allegato B - Allegato C/1 - Allegato C/2 - Allegato C/3 -
Allegato D
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)