Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica all’art. 31 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2)
1. Il comma 2 dell’art. 31 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 – bilancio pluriennale 2010 – 2012”, è sostituito dal seguente:
"2. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e L’Aquila:
a) € 5.000.000,00 al capitolo 10.01.002 – 41511 per spese correnti;
b) € 0,00 al capitolo 10.02.001 – 42322 per spese in conto capitale.”
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.