Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Integrazione all’Art. 4 della L.R. 27/2006)
1. Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, dopo le parole “(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità)” sono inserite le seguenti “ai fini della costruzione e dell’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi anche ai sensi della L.R. 20 settembre 1988, n. 83".
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.