Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 11, 12, 13 e 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione europea,
modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante
l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente);
Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
Considerato quanto segue:
1. È necessario modificare alcuni aspetti connessi alla periodicità temporale delle verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti di onorabilità, capacità economica e idoneità professionale che, nell’attuale testo della l.r. 36/2008 sono previste solo a cadenza triennale; pertanto, in coerenza con il principio di sussidiarietà, è espressamente attribuita alle province la possibilità di effettuare tali verifiche in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto disposto dal d.lgs. 395/2000 e dal relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161;
2. Si è posta inoltre la necessità di evidenziare e mantenere
fermo il termine di tre giorni previsto dal d.lgs. 395/2000 per
comunicare la perdita dei predetti requisiti di accesso
all’attività, atteso che l’attuale testo della l.r. 36/2008 assegna
alle imprese il termine unico di quindici giorni per comunicare alle
province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di autorizzazione, senza alcuna distinzione in ordine alla
perdita dei requisiti;
3. È emersa l’esigenza di armonizzare l’articolo 4 della l.r. 36/2008 con l’articolo 2 della l. 218/2003, che considera le imprese
autorizzate all’esercizio dell’attività di “trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, in
qualsiasi forma costituite, abilitate a svolgere anche i servizi di
noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992, purché ne sia
rispettato il particolare regime autorizzativo basato sul rilascio
delle singole licenze mediante bandi di gara comunali: rispetto a
tale norma semplificatoria, il testo della l.r. 36/2008 imponeva
l’ulteriore obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti, già
richiesta per l’esercizio professionale di noleggio di autovetture e
motocarrozzette; tale obbligo ha peraltro generato difficoltà
applicative e dubbi interpretativi in ordine alle modalità, ai
requisiti ed ai soggetti dell’impresa da iscrivere, a causa
dell’attuale articolazione del ruolo dei conducenti - istituito con
legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, in attuazione della l.
21/1992 - che consente l’iscrizione alle sole persone fisiche;
4. È risultato quindi necessario modificare l’articolo 4 della
l.r. 36/2008 e rimuovere tale obbligo, al fine di stabilire in modo
univoco che l’abilitazione a concorrere alle procedure di rilascio
delle licenze per gli altri servizi di noleggio con conducente
riguarda l’impresa titolare di autorizzazione in quanto tale, a
condizione che alla guida dei veicoli siano destinati unicamente i
soggetti abilitati, iscritti nel ruolo dei conducenti oppure in
possesso dell’abilitazione professionale alla guida degli autobus
per il cui riconoscimento è richiesto un percorso formativo ben più
complesso di quello previsto per l’iscrizione al ruolo dei
conducenti dalla l. 21/1992; in conseguenza di tali modifiche, si è
reso necessario disciplinare con una norma transitoria i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge;
5. È altresì opportuno declinare le finalità per cui è stato istituito il registro regionale in conformità con quanto stabilito dalla l. 218/2003 al fine di attribuire al regolamento attuativo della legge il compito di esplicitare le modalità di tenuta, in vista della migliore attuazione degli scopi del medesimo;
6. Si modifica inoltre l’articolo 10 della l.r. 36/2008, al fine di raccordare il termine di scadenza previsto per l’inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti già in possesso di licenza comunale con i tempi necessari alle province per procedere all’istruttoria, nonché di eliminare la sanzione per il mancato rispetto di tale termine che comportava il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto al titolare di licenza di proseguire la sua attività;
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 36/2008
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16
giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è sostituita dalla seguente:
“c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 36/2008 è sostituito dal
seguente:
“1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.”.
ARTICOLO 3
Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/2008
1. L’articolo 4 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 4Abilitazione all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l. 218/2003, le imprese in
possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, in qualsiasi forma
costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio
regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di
noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).
2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all’articolo 6 della l. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla l.r. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla medesima l.r. 67/1993.”.
ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 36/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 36/2008 è sostituito dal
seguente:
“1. Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, è istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 218/2003.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 36/2008 è inserito il seguente:
“1 bis. L’iscrizione al registro di cui al comma 1, è subordinata al possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2.”.
ARTICOLO 5
Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 36/2008
1. L’articolo 10 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 Disciplina transitoria
1. Entro il 31 luglio 2009 i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2.
2. Per effetto dell’adempimento di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 oppure sino alla comunicazione del rigetto della istanza da parte della provincia competente.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni per le quali i titolari non abbiano provveduto alla richiesta di rilascio della autorizzazione alla provincia, cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza.”.
ARTICOLO 6
Norma transitoria
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono in base alla disciplina di cui all’articolo 4 della l.r. 36/2008 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 3 della presente legge.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 5 maggio 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.04.09.