Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica dell’ambito territoriale dell’unità locale socio-sanitaria n. 14 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
1. L’ambito territoriale dell’Unità locale socio-sanitaria n. 14, descritto nell’allegato A) di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, é così modificato:"Unità locale socio-sanitaria n. 14 Comuni appartenenti all’Unità locale socio-sanitaria n. 14: Cavarzere Chioggia Cona”.
ARTICOLO 2
Modifica dell’ambito territoriale dell’unità locale socio-sanitaria n. 16 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
1. L’ambito territoriale dell’Unità locale socio-sanitaria n. 16, così come descritto nell’allegato A) di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, é così modificato:
"Unità locale socio-sanitaria n. 16
Comuni appartenenti all’Unità locale socio-sanitaria n. 16:
Abano Terme
Albignasego
Arzergrande
Brugine
Cadoneghe
Casalserugo
Cervarese Santa Croce
Codevigo
Correzzola
Legnaro
Limena
Maserà di Padova
Mestrino
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Padova
Piove di Sacco
Polverara
Pontelongo
Ponte S. Nicolò
Rovolon
Rubano
Saccolongo
Saonara
S. Angelo di Piove di Sacco
Selvazzano Dentro
Teolo
Torreglia
Veggiano”.
ARTICOLO 3
Norma transitoria.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come modificato dall’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998”, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinata alla preventiva approvazione delle relative schede di dotazione ospedaliera secondo la normativa vigente, garantendo agli ospedali di Chioggia e Piove di Sacco la qualifica per acuti ed il mantenimento per entrambi dei servizi, anche a scavalco, resi alla data odierna, adeguatamente implementati.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno in ogni caso efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione delle schede di dotazione ospedaliera da parte dalla Giunta regionale.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 5 dicembre 2008