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                                                                                                                                         |  |  
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 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 
 promulga la seguente legge
 
 ARTICOLO 1
 Commissione di conciliazione
 
 1. All’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
 "5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
 a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
 b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso, ivi compreso quello scaturente dall’attività esercitata dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9;
 c) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
 d) definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;
 e) conciliazione delle controversie scaturenti dai rapporti, anche non contrattuali, instaurati con soggetti pubblici e privati dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9, relativamente all’attività ed ai compiti da quest’ultimo espletati";
 b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
 "5 bis. Le parti che intendono avvalersi della conciliazione di cui alla lettera e) del comma 5, presentano, anche disgiuntamente, alla Commissione di conciliazione apposita istanza contenente i dati identificativi, l’oggetto della controversia e la documentazione a corredo dell’istanza stessa. La Commissione, entro trenta giorni, convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.";
 c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
 "6. Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l’utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. Per consentire l’esercizio delle funzioni ispettive vengono trasmessi alla Commissione di conciliazione, per essere acquisiti in copia, i contratti e gli atti di utilizzo a qualsiasi titolo stipulati o comunque intervenuti con enti pubblici e privati, con soggetti pubblici e privati, dei beni patrimoniali e demaniali.
 Per i fini predetti gli uffici dell’Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di dette attività.";
 d) al comma 7, le parole da "onnicomprensivo" a "annualmente" sono sostituite con le parole "a decorrere dall’1 gennaio 2006, determinato con le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Per le finalità di detta Commissione di conciliazione è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di 400 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 200 migliaia di euro, cui si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, con parte della disponibilità dell’U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.5";
 e) al comma 9, dopo le parole "centottanta giorni" è aggiunto il seguente periodo: "La Commissione di conciliazione, esauriti i compiti e le funzioni di cui al comma 5, lettera a), continua ad esercitare gli altri compiti ed attività previsti dal medesimo comma 5.";
 f) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
 "9 bis. La Commissione di conciliazione esercita, d’intesa con gli uffici dell’Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d’uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l’eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo. Informa, con apposita relazione, gli organi regionali competenti delle violazioni riscontrate ai sensi delle precedenti disposizioni.";
 g) al comma 10 sono soppresse le parole da "e previo" a "siciliana" e dopo la parola "spese" sono aggiunte le parole "comprese quelle per il raggiungimento della sede di servizio, determinato ai sensi di quanto previsto per le missioni dei dirigenti regionali.";
 h) al comma 11 è soppresso l’ultimo periodo.
 2. Per le finalità dei commi 10 e 11 dell’articolo 6 della legge 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di 50 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 50 migliaia di euro, cui si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.5.
 
 ARTICOLO 2
 Entrata in vigore
 
 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
 Palermo, 5 dicembre 2007.
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																												| Atti e procedure della Polizia municipale E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
 
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