Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche dell’art. 1 della L.R. n. 27/2005
1. Al comma 2 dell’art. 1 della Legge Regionale 12 agosto 2005 n.
27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo", le parole "e di controllo" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 27/2005 la
parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "centoottanta".
3. Al comma 3 dell’art. 1 della L.R. n. 27/2005, la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "centoottanta".
ARTICOLO 2
Entrata In vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.