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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

TITOLO I
Collegio di garanzia

ARTICOLO 1
Costituzione e sede

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 57 dello Statuto, disciplina la costituzione ed il funzionamento del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio.
2. Il Collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti all’attuazione dello Statuto ed a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.
3. Il Collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.
4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

ARTICOLO 2
Composizione e modalità di nomina

1. Ciascun componente del Collegio è nominato dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
2. Il Collegio è composto di sette componenti, di cui uno nominato fra tre designati dal Consiglio delle autonomie locali, individuati all’interno delle seguenti categorie:
a) professori universitari ordinari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico ;
b) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative o ex componenti della Corte costituzionale;
c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell’ambito costituzionale o amministrativo;
d) ex dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.
3. Deve necessariamente essere nominato nel Collegio almeno un componente di ciascuna categoria di cui al comma 2.
4. La presentazione delle candidature ai fini della nomina è effettuata ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
5. Non si applicano le norme inerenti l’obbligo di osservanza delle direttive previste per i soggetti nominati dalla Regione.

ARTICOLO 3
Durata in carica

1. Ciascun componente del Collegio dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.
2. Il componente del Collegio cessa dall’esercizio delle sue funzioni alla scadenza della carica.
3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell’articolo 2. Il nuovo componente dura in carica per sei anni.

ARTICOLO 4
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Ai componenti del Collegio si applicano, per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa sui consiglieri regionali.
2. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.
3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute dell’organo per tre volte consecutive decade dalla carica.
4. Spetta al Collegio l’accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente e decadenza dei propri componenti.

ARTICOLO 5
Presidente e Vicepresidente

1. Il Collegio elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in tali cariche per tre anni e possono essere riconfermati, fermo restando il limite della durata della carica di cui all’articolo 3.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Collegio.
4. La prima seduta del Collegio è convocata dal componente più anziano per età.

TITOLO II
Funzioni
CAPO I
Verifica di conformità allo statuto

ARTICOLO 6
Oggetto della verifica

1. Il Collegio valuta la conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti della Regione.
2. Il Collegio esprime il proprio giudizio sulle leggi ed i regolamenti dopo la loro approvazione e prima della loro entrata in vigore.

ARTICOLO 7
Procedimento della verifica

1. Il giudizio sulla conformità delle fonti regionali allo Statuto è espresso su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, di almeno tre presidenti di gruppi consiliari, di almeno un quinto dei consiglieri regionali nonché del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio, quando riguardi la presunta violazione delle disposizioni statutarie in materia di enti locali.
2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro sette giorni dall’approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Per gli atti di cui è dichiarata l’urgenza il termine è ridotto a tre giorni.
3. Fino alla scadenza del termine del comma 2 o fino alla conclusione del procedimento relativo al giudizio del Collegio:
a) il Presidente del Consiglio sospende la trasmissione della delibera legislativa o della delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta ai fini, rispettivamente, della promulgazione o della emanazione;
b) il Presidente della Giunta sospende l’emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta.
4. Il Collegio, valutata preliminarmente la non manifesta infondatezza della richiesta, esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine per l’espressione e la trasmissione del giudizio è abbreviato a dieci giorni per le leggi o i regolamenti di cui è dichiarata l’urgenza.
5. Nel giudizio del Collegio è indicato se la decisione è stata assunta all’unanimità o a maggioranza.
6. Il giudizio del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
7. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il Collegio abbia trasmesso il giudizio o qualora il Collegio si sia espresso dichiarando la conformità allo Statuto dell’atto esaminato:
a) il Presidente del Consiglio trasmette la delibera legislativa o la delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta regionale ai fini, rispettivamente, della promulgazione o dell’emanazione;
b) il Presidente della Giunta emana il regolamento di competenza della Giunta.

ARTICOLO 8
Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo del Consiglio

1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio assegna nuovamente tale atto alla commissione consiliare competente perché, nella prima seduta successiva, lo riesamini limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità e ne riferisca al Consiglio entro trenta giorni. Per gli atti di cui è dichiarata l’urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.
2. Il Consiglio riesamina l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria ed esprime voto finale sull’intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle parti in discussione.

ARTICOLO 9
Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo della Giunta

1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dalla Giunta, quest’ultima delibera nuovamente l’atto in questione, che può essere modificato limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria.
2. La nuova deliberazione non è soggetta alla procedura di parere obbligatorio del Consiglio.

ARTICOLO 10
Motivazione

1. Qualora il Consiglio o la Giunta ritengano di non adeguare l’atto ai rilievi del Collegio, approvandolo nuovamente senza modifiche, la motivazione del mancato adeguamento è espressa ai sensi della legge regionale che disciplina la motivazione delle leggi e dei regolamenti ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto. Fino all’entrata in vigore di tale legge, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno di accompagnamento della legge regionale oppure nella deliberazione di approvazione del regolamento regionale.

ARTICOLO 11
Conclusione del procedimento

1. Le deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 sono comunicate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta al Collegio ed al soggetto che ne aveva richiesto il giudizio, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
2. Sulle deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 non può essere ulteriormente richiesto il giudizio del Collegio.

CAPO II
Conflitti di attribuzione

ARTICOLO 12
Conflitti di attribuzione

1. Il Collegio esprime il proprio giudizio sui conflitti di attribuzione fra organi regionali su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Il conflitto è sollevato avverso atti non normativi o condotte, anche omissive, ritenuti lesivi delle norme statutarie regolanti il riparto delle competenze fra gli organi regionali.
3. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui l’atto ha conseguito la sua efficacia o la condotta è stata posta in essere, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Il Collegio esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 7.

ARTICOLO 13
Effetti del giudizio sul conflitto di attribuzione

1. Il giudizio che riconosce fondate le ragioni del richiedente il conflitto di attribuzione comporta per l’organo interessato l’obbligo di riesaminare l’atto o di riconsiderare la condotta, entro quindici giorni dal ricevimento del giudizio del Collegio.
2. Ove ritenga di accogliere i rilevi del Collegio, l’organo interessato assume, entro il termine di cui al comma 1, le decisioni idonee alla rimozione del conflitto dandone comunicazione al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
3. Ove ritenga di non accogliere i rilievi del Collegio, l’organo interessato, entro il termine di cui al comma 1, ne dà comunicazione scritta e motivata al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Sugli atti di cui ai commi 2 e 3 non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.

CAPO III
Funzioni in materia di referendum regionali

ARTICOLO 14
Ammissibilità e regolarità dei referendum: rinvio

1. Il Collegio esercita le funzioni relative alla verifica di ammissibilità e di regolarità dei referendum attribuite dalla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

TITOLO III
Autonomia

ARTICOLO 15
Funzionamento

1. Il Collegio ha autonomia funzionale ed amministrativa.
2. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dal regolamento interno, approvato dal Collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio.
3. Il regolamento interno disciplina, in particolare:
a) lo svolgimento dei lavori;
b) la nomina del relatore, incaricato anche della redazione dell’atto;
c) la verbalizzazione delle sedute;
d) la comunicazione delle decisioni;
e) le modalità di accertamento delle cause di incompatibilità, di impedimento permanente e di decadenza.
4. Il regolamento interno del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
5. Il Collegio si riunisce validamente con almeno cinque componenti e delibera validamente a maggioranza dei componenti.
6. Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal membro più anziano di età. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente della seduta.

ARTICOLO 16
Relazione annuale

1. Il Collegio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, eventualmente corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio regionale ne cura la trasmissione ai consiglieri.

ARTICOLO 17
Risorse

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente del Collegio, provvede all’assegnazione del personale, ai locali ed ai mezzi necessari per il funzionamento del Collegio.
2. Il responsabile della struttura di supporto al Collegio, o il funzionario da lui individuato, è segretario del Collegio stesso e incaricato dei procedimenti e dei provvedimenti attinenti al funzionamento del Collegio.
Il segretario cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti e la pubblicazione dei giudizi.

ARTICOLO 18
Indennità e rimborso spese

1. Per ogni parere trasmesso nei termini, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 800,00, elevato ad euro 1.200,00 per il redattore dell’atto.
2. Ai componenti del Collegio che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di seduta del Collegio è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese previsto per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 19
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in euro 15.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 134 “Funzionamento del Consiglio regionale – spese correnti” del bilancio dell’esercizio 2008.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 4 giugno 2008
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.05.2008.


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