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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26
"Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione."
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e di altri animali predatori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:
a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio
zootecnico;
b) incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall’attacco di animali predatori.

Art. 2
Misure di prevenzione

1. Le province e le comunità montane competenti per territorio, erogano agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento contributi in conto capitale
per la realizzazione delle opere di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).
2. I contributi erogabili possono raggiungere un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta, e comunque non superiore ai 26.000,00 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 4, sono stabilite le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo.
4. I fondi disponibili per le opere di prevenzione sono ripartiti, con deliberazione della Giunta regionale, fra le province e le comunità montane sulla base del numero di capi allevati e dell’ammontare dei danni.

Art. 3
Contratti assicurativi

1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) agli imprenditori agricoli che esercitano attività
di allevamento.
2. Il contributo è concesso per contratti di assicurazione del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati, aborti e perdita lattea.
3. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno con uno scoperto contrattuale del 30 per cento.
4. Nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CE, e nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 il contributo è concesso fino ad un massimo dell’80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno con uno scoperto contrattuale del 20 per cento.
5. Nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 il contributo è concesso, senza alcun limite minimo di scoperto contrattuale, alle sole imprese che hanno messo in atto le opere di prevenzione.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 4, sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
7. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 4
Modalità di intervento

1. La Giunta regionale individua con deliberazione:
a) i comuni nei quali è stata accertata la presenza di animali predatori di cui all’articolo 1, comma 1;
b) le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico;
c) le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 6.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata, in sede di prima attuazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
Norme finanziarie

1. Ai fini di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 2006 la spesa complessiva di euro 565.000,00;
2. Gli oneri di cui al comma 1, fanno carico per euro 75.000,00 alle risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento” e per euro 490.000,00 alle risorse della UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti” del bilancio pluriennale
2005/2007, annualità 2006;
3. Al bilancio pluriennale vigente 2005/2007, annualità 2006, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
in diminuzione:
UPB n. 551 “Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - spese correnti”, per euro 185.000,00;
UPB n. 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento”,
per euro 305.000,00; in aumento:
UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti”, per euro 490.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
PASSALEVA
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)
Firenze, 4 febbraio 2005


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