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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24
"Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici."
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in coerenza con i principi indicati
dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela
della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione
contro gli infortuni domestici), detta norme per la
promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici
attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione
alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di
valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti
ed apparecchi installati, di valutazione sistematica
delle cause di infortunio e delle patologie indotte, attraverso
azioni finalizzate allo studio, alla ricerca, anche mediante
sperimentazioni e prototipizzazioni di dispositivi e
prodotti per la casa, dirette al miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza degli ambiti domestici.

Art. 2
Infortuni domestici

1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici
si intendono quegli eventi di carattere accidentale che
si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze
che compromettono temporaneamente o definitivamente
lo stato di salute delle persone.

Art. 3
Servizio sanitario regionale

1. E’ compito del Servizio sanitario regionale programmare
azioni di educazione sanitaria e campagne informative,
contro il rischio infortunistico negli ambiti
domestici, attività di formazione continua sulla valutazione
ed individuazione dei rischi presenti negli ambiti
domestici, rivolte anche attraverso iniziative che migliorino
e qualifichino le attività correlate agli obblighi delle
imprese installatrici e di manutenzione degli impianti
domestici, promuovendo la collaborazione con altri soggetti
pubblici che hanno competenza in materia.
2. Nel Piano sanitario regionale è inserito il progetto
obiettivo “promozione della salute e della sicurezza ne-
gli ambiti domestici” che stabilisce obiettivi, risorse e modalità di attuazione.
3. L’agenzia regionale di sanità (ARS), ai sensi della
legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme
per l’organizzazione del Servizio sanitario regionale)
assicura, in collaborazione con le aziende sanitarie, il
monitoraggio degli infortuni domestici e la redazione di
una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale
ed alle Commissioni consiliari competenti in materia
sanitaria ed in materie economico-produttive.

Art. 4
Comitato regionale di coordinamento

1. Il comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 27 del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche, integrato per le componenti regionali relative all’educazione alla salute e alla formazione ed aggiornamento del personale, ha tra le proprie funzioni:
a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi per la tutela della salute, derivanti da infortuni domestici;
b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con l’INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relative all’assicurazione contro gli incidenti domestici;
c) offrire un’attività di consulenza e di assistenza in materia di prevenzione dagli infortuni domestici.

Art. 5
Destinatari

1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative
di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge in
forma individuale o associata.
2. Le iniziative di cui all’articolo 1 comma 1 sono
promosse dalle Aziende unità sanitarie locali.
3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all’articolo
1, comma 1, attraverso:
a) campagne di sensibilizzazione ed informazione sul
corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli
ambienti domestici;
b) studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni
di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il
grado di sicurezza negli ambiti domestici.

Art. 6
Tipologia di interventi

1. Rientrano negli interventi di cui all’articolo 1,
comma 1, i progetti:
a) relativi a percorsi formativi ed informativi per il
personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione
e realizzazione degli ambienti e degli impianti
domestici effettuati dalle Aziende USL, dall’INAIL e
dall’ISPELS;
b) i percorsi formativi, effettuati dalle Aziende USL
e dall’INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate,
sono destinati:
b) bis: ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico
così come definiti dall’articolo 6, comma 2, lettera
a) della legge n. 493/1999;
b) ter: ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono
lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito;
c) le campagne informative di prevenzione ed educazione
sanitaria promosse dalle Aziende USL, dall’INAIL,
dall’ISPELS e dagli enti locali;
d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni
di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della
qualità della vita in ambito domestico, con particolare
riferimento a donne anziani, bambini e disabili;
e) le iniziative di educazione alla salute contro gli
infortuni domestici promosse dalle scuole di ogni ordine
e grado, dalle università, in modo autonomo o in collaborazione
con le aziende sanitarie;
f) le azioni di prevenzione e promozione della salute
promosse dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici
e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni
di consumatori e dalle associazioni ambientaliste,
dalle associazioni femminili e familiari, anche in
concorso con le Aziende USL, l’INAIL, L’ISPELS e gli Enti locali;
g) la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di
dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo, aventi
carattere di particolare valore innovativo per la sicurezza
domestica;
h) Le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti
domestici proposte dalle associazioni e categorie imprenditoriali.

Art. 7
Erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno,
adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le
modalità di selezione e di erogazione dei contributi per
la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6, con
specifico riferimento alle modalità attuative individuate
per i piani integrati di salute.
2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al
comma 1 tutti i soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, inoltrando
apposita richiesta alle aziende USL.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale
informa il Consiglio regionale sull’utilizzo dei contributi
di cui al comma 1 e sull’andamento degli incidenti
domestici presenti nel territorio regionale.

Art. 8
Concorso finanziario di altri soggetti privati

1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, mediante
iniziative di promozione che prevedano un concorso
finanziario.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il
patrocinio della Regione Toscana.
3. La Giunta regionale, attraverso il comitato regionale
di coordinamento di cui all’articolo 4, valuta la coerenza
con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.
4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma
1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al
successivo articolo 9, comma 2.

Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati
in euro 200.000,00 annui, si fa fronte, per l’esercizio
2005 e per i due esercizi successivi con i fondi stanziati
nella U.P.B. n. 262 “Azioni programmate di cui al
P.R.S. - spese correnti” del bilancio di previsione 2005-2007.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
PASSALEVA
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)
Firenze, 4 febbraio 2005


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