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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Finalità e definizioni

1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all’interno del territorio della Regione Toscana, nell’osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).
2. Ai fini della presente legge, si definisce “salma” il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell’accertamento di morte.
3. Ai fini della presente legge si definisce “cadavere” la salma una volta che sia stato eseguito l’accertamento di morte.
4. Ai fini della presente legge è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell’ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso; tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l’attività funebre.

ARTICOLO 2
Trasporto di salme

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario dellestrutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all’interno della Regione Toscana.
4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 3
Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione.
3. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale non è necessaria l’iniezione conservativa di cui all’articolo 32 del d.p.r. 285/1990; nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 30 del d.p.r. 285/1990, può essere assolto con l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.
4. All’atto di chiusura del feretro l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e l’osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli incaricati al trasporto che ne attestano l’esecuzione.

ARTICOLO 4
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del d.p.r. 285/1990.
2. La Giunta regionale emana disposizioni in ordine alle modalità tecniche e alle procedure da osservare nel trasporto delle salme e dei cadaveri.

ARTICOLO 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI


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