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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 3 marzo 2005, n. 11
Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico
 

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


TITOLO I
FINALITÀ


Art. 1
Finalità e scopi


1. La Regione, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e in coerenza con il piano nazionale di cui al D.M. 31.10.2001, con la presente legge detta le norme di indirizzo programmatico per la rete distributiva dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo per favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza.


Art. 2
Disposizioni generali


1. Le norme programmatiche regionali della rete distributiva carburanti contengono gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.


TITOLO II
DEFINIZIONI


Art. 3
Definizioni e tipologie


1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine e oli lubrificanti, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
2. Si intendono per carburanti per autotrazione i seguenti tipi di prodotti petroliferi: benzine e miscele di benzine e di olio lubrificante; gasolio; gas di petrolio liquefatto (GPL); metano; ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA).
3. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività accessorie.
4. Gli impianti che costituiscono la rete, si distinguono convenzionalmente in impianti generici, in impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore.
5. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite e il corrispondente importo. Esso è composto da:
a) una pompa o un sistema di adduzione;
b) un contatore o un misuratore;
c) una pistola o una valvola di intercettazione;
d) tubazioni che lo connettono.
6. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
7. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature a moneta e/o a lettura ottica - per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.
8. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
9. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai registri depositati presso il competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.


TITOLO III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI


Art. 4
Nuovi impianti


1. I Comuni rilasciano autorizzazioni per i nuovi impianti sulla base della normativa statale e nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione.


Art. 5
Tipologie nuovi impianti


1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e di almeno un'attività commerciale integrativa su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 114/1998 e/o di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. Devono, inoltre, rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri.
2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed inoltre devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 114/1998 e/o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza.


Art. 6
Modifica degli impianti


1. Costituiscono modifica all'impianto:
a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
b) variazione del numero di colonnine;
c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
g) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
h) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
k) trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
3. La modifica di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere autorizzata.
4. Nel caso di modifica di cui alla lettera g) del comma 1, alla comunicazione deve essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. Il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato.


Art. 7
Decadenza dell'autorizzazione


1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, ovvero per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione decade.
2. La chiusura dell'impianto comporta l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici occupate dall'impianto.


Art. 8
Sportello Unico


1. Nei Comuni in cui è istituito ed operante lo Sportello Unico si ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto.
2. Lo sportello unico deve accertare che nello stesso giorno non siano state presentate in comuni limitrofi domande relative ad impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione da realizzare ad una distanza inferiore a quella minima di cui all'art. 13. In caso positivo, le domande concorrenti sono esaminate dai comuni interessati in sede di conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al fine di stabilire la priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.


TITOLO IV
BACINI DI UTENZA


Art. 9
Parametri


1. Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:
a) carburante erogato
b) veicoli circolanti
c) numero abitanti
d) numero punti vendita esistenti
e) viabilità
f) flussi turistici.


Art. 10
Aree di urbanizzazione


1. Sulla base dell’indicatore sintetico di marginalità sono individuate nel territorio regionale n. 5 (cinque) aree omogenee, ai fini della localizzazione degli impianti stradali e precisamente:
a) Area 1 coincidente con i Comuni classificati come “molto dinamico”;
b) Area 2 coincidente con i Comuni classificati come “dinamico”;
c) Area 3 coincidente con i Comuni classificati come “medio”;
d) Area 4 coincidente con i Comuni classificati come “semimarginale”;
e) Area 5 coincidente con i Comuni classificati come “marginale”.
L'elenco dei Comuni appartenenti alle cinque aree di utenza è riportato nell'allegato n. 1 alla presente legge.


Art. 11
Zone omogenee a livello comunale


1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:
a) Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A);
b) Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444)
c) Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444);
d) Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).


Art. 12
Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto


1. L'area di nuovo insediamento dell'impianto, comprensiva dei percorsi di ingresso e di uscita deve avere una superficie minima di mq (metriquadri) 1000.
2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.
3. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore, devono avere una dimensione minima di mq 200 e dotati di un'adeguata pensilina di copertura delle attrezzature.


Art. 13
Distanze minime per le nuove posizioni


1. Il posizionamento dei nuovi impianti o il potenziamento avviene tenendo conto sia dell'appartenenza del Comune ad una delle 5 aree regionali di cui all'art. 10, nonché delle quattro zone omogenee a livello comunale di cui all'art. 11, in funzione delle distanze minime, espresse in metri, precisate nella seguente tabella:
a) AREA 1: Zona 2 - m. 200, Zona 3 - m. 500, Zona 4 m. 3000;
b) AREA 2: Zona 2 - m. 200, Zona 3 - m. 500, Zona 4 m. 4000;
c) AREA 3: Zona 2 - m . 300, Zona 3 - m. 600, Zona 4 m. 5000;
d) AREE 4 e 5: Zona 2 - m. 500, Zona 3 - m. 800, Zona 4 - m. 6000.
2. I nuovi impianti di GPL o di metano sono realizzati nel rispetto di una distanza di Km 7 riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti, rispetto al più vicino punto di vendita erogante lo stesso prodotto o alla prevista localizzazione per la quale è già in corso procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o di modifica.
3. Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.
4. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.
5. La distanza tra impianti di comuni confinanti che appartengono a zone con eguale o diverso livello di urbanizzazione e/o diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella. La stessa misurazione con la media aritmetica delle distanze non si applica ai prodotti GPL e Metano.
6. Per l'aggiunta di benzina, miscele di benzina e di olio lubrificante, gasolio, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio su impianti già installati e funzionanti sono rispettate le distanze minime previste nel comma 1 del presente articolo e le superfici minime previste all'art. 12.
7. Nelle strade a scorrimento veloce a quattro corsie è consentita la realizzazione di impianti in deroga alle distanze di cui ai precedenti commi, purché vengano rispettate le norme tecniche che si applicano per la realizzazione degli impianti autostradali. La distanza minima sulla stessa direzione di marcia è almeno di Km. 8.


Art. 14
Indici di edificabilità, corsie, parcheggi


1. I comuni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la modifica o realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione
2. Nella fase transitoria si applicano le norme vigenti.


Art. 15
Attività integrative negli impianti


1. I nuovi impianti devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi.
La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.
2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento sono forniti, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, e di autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Le attività commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.
3. Gli impianti già esistenti possono essere dotati di dispositivi self-service post-pagamento; in tal caso sono forniti di oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, e di autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.
4. I nuovi impianti generici autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi self-service post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.
5. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento per i quali è stata autorizzata l’istallazione in aree in cui sono già presenti medie o grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, sono comunque dotati di autonome attività commerciali con una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998, ovvero di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.
6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed indici di edificabilità di cui ai punti precedenti.
7. Nel caso che l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione viene rilasciata in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.


TITOLO V
CRITERI DI INCOMPATIBILITà


Art. 16
Verifiche comunali - Incompatibilità degli impianti esistenti


1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sotto riportate fattispecie, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 32/1998, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 346/1999.
3. Gli impianti già sottoposti a verifica ai sensi del D.Lgs. 32/1998 e successive modificazioni ed integrazioni non sono sottoposti alle verifiche di cui alla fattispecie riportate. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 32/1998 così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 346/1999.
4. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all'art. 15 procedono solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune l'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui agli artt. 17 e 18.
5. Le fattispecie d'incompatibilità si distinguono in incompatibilità assolute e incompatibilità relative.


Art. 17
Incompatibilità assolute - Definizioni e procedura


1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta:
a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri.
2. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento, e sono sottoposti a revoca e non sono rilocalizzabili in altra area.
3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:
a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione non superiore a 30 giorni dalla data di effettuazione della verifica o dalla data di comunicazione;
b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G. e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo.
4. Le operazioni di cui alla lett. b) del comma 3 sono espletate entro 3 mesi dalla data di revoca.


Art. 18
Incompatibilità relative - Definizioni


1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relative:
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento ed il travaso avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non è possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
2. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al Competente UTF e al Comando Provinciale Vigili del fuoco.
3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alle lett. a) e b) del comma 2 non suscettibili di adeguamento possono essere rilocalizzati in altra area idonea, indicata dal comune o dal titolare dell'autorizzazione, con i termini e le modalità di cui all'art. 19.
4. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
b) l'impianto sia localizzato in strade non a scorrimento veloce.
In mancanza delle suddette condizioni l'impianto incompatibile può essere rilocalizzato in altra area idonea così come previsto dal comma 2.


Art. 19
Ricollocazione degli impianti incompatibili - Procedura


1. Al fine di rimuovere l'incompatibilità con il sito degli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 18, il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.
2. Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, predispone una graduatoria formulata tenendo conto del criterio del maggior intralcio al traffico secondo il seguente ordine:
a) impianti privi di sede propria all'interno dei centri abitati;
b) impianti privi di sede propria fuori dai centri abitati;
c) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non è possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali fissando il termine entro e non oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi. A parità di posizione, secondo la suindicata graduatoria si terrà conto del maggior erogato degli ultimi tre anni di attività.
3. Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili e comunque in ogni caso è facoltà del titolare dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilità delle aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende trasferirsi.
4. Il Comune, in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi 2 e 3, revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 17, comma 3. L'autorizzazione è revocata anche nel caso di non disponibilità dell'area da parte del titolare degli impianti incompatibili.
5. Gli impianti rilocalizzati rispettano almeno la tipologia nonché le distanze e le superfici minime stabilite.


TITOLO VI
IMPIANTI GPL, METANO, AD USO PRIVATO, LACUSTRI E MARINI


Art. 20
Rete degli impianti con GPL e loro localizzazione


1. L’aggiunta della distribuzione di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) ad un impianto avviene nel rispetto delle distanze di cui all’art. 13, al fine di evitare concentrazioni in aree geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio.
Sono comunque rispettate le vigenti norme di sicurezza in materia.


Art. 21
Rete degli impianti di metano e loro localizzazione


1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione, al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente.
Gli impianti a cui viene aggiunta la distribuzione di gas metano per autotrazione rispettano le distanze di cui all’art. 13, al fine di evitare concentrazioni in aree geografiche e favorire un'equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale.
Sono comunque rispettate le vigenti norme di sicurezza in materia.


Art. 22
Impianti di distribuzione ad uso privato


1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione dei carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.
2. Per gli impianti di distribuzione ad uso privato è necessaria l'autorizzazione comunale.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l’autorizzazione comunale per gli impianti esistenti che ne sono sprovvisti, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 25.


Art. 23
Impianti lacuali, marini e avio


1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale e possono derogare esclusivamente dai criteri stabiliti dalle norme di indirizzo programmatico regionale relativamente a distanze e superfici. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonché di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci.


TITOLO VII
COLLAUDO


Art. 24
Collaudo, perizie, autocertificazione


1. Il collaudo periodico quindicennale è predisposto dal Comune competente mediante istituzione e convocazione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio e da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria locale. Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante comunale e quelle di segretario da un impiegato del Comune.
2. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione necessitano del collaudo predisposto dal Comune.
3. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte della commissione di cui al comma 1.
4. In attesa del collaudo, su richiesta della ditta interessata, il Comune può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, previa presentazione della seguente documentazione:
a) perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità delle opere al progetto, nonché approvato, e al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale e fiscali;
b) conseguimento della DIA (dichiarazione di inizio attività) rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dall'Amministrazione comunale predisponente, presso le competenti tesorerie comunali.
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione - Direzione Attività Produttive - a cura del Comune.


Art. 25
Sanzioni amministrative


1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione, sono puniti, secondo le procedure di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 5000.


2. L'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato, di un impianto lacuale o marino, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, sono puniti, secondo le procedure di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 2500 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.
3. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 è di competenza del Comune ove è installato l'impianto.


TITOLO VIII
SISTEMA INFORMATIVO


Art. 26
Sistema informativo e Osservatorio


1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 3 del D.Lgs. 32/1998, la Regione - Direzione Attività Produttive - effettua il monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente i risultati al competente Ministero.
2. A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione – Direzione Attività Produttive - le autorizzazioni degli impianti esistenti e funzionanti nel loro territorio e ogni successiva loro modifica e/o autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti ed ogni dato che la Regione ritiene utile acquisire.
3. La Regione, inoltre, promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione di un Osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali concorra:
a) alla programmazione regionale del Settore;
b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;
c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.
4. L'Osservatorio di cui al comma 3 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:
a) il Componente la Giunta regionale preposto al Settore Commercio o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) quattro rappresentanti delle compagnie petrolifere e degli operatori del settore presenti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'ENI;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione;
d) un rappresentante dei distributori GPL;
e) un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPA ed uno dell'ACI;
f) il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio;
g) un rappresentante dell'UTF;
h) un Dirigente dei Vigili del Fuoco;
i) un rappresentante della SNAM;
l) un rappresentante dei Distributori Metano.
5. Gli incarichi sono gratuiti e non esistono oneri a carico della Regione per le spese di partecipazione all'Osservatorio regionale.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore Sviluppo del Commercio della Giunta regionale.
7. L'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti; promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli Istituti di ricerca e alle Istituzioni pubbliche.


TITOLO IX
ORARI


Art. 27
Principi generali


1. I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno
3. Le amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.


Art. 28
Orari di apertura


1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore, con facoltà per i Comuni di consentire l’aumento fino ad un massimo del 50% su richiesta del singolo gestore.
2. La scelta dell’aumento è comunicata dal gestore all'amministrazione comunale competente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio.
3. é consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico, e comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti.
4. I Comuni, durante alcuni periodo dell’anno, possono derogare all’orario di apertura e chiusura così come stabilito per altri settori del commercio. Al gestore spetta la scelta se aderire a tale iniziativa.


Art. 29
Esenzioni


1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicale, festivi ed infrasettimanali.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dall'art. 28.
5. Le attività di cui all'art. 2, comma 2bis della Legge 496/1999, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.


Art. 30
Turni di riposo


1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50% o al 33%.
2. Nei Comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto può essere determinata l'esenzione della chiusura domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali.
3. I comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 32/1998, determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25%, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.
4. Nella determinazione dei turni di riposo i comuni tengono conto dell'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani, e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.
5. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.


Art. 31
Servizio notturno


1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno, i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico. Privilegiano inoltre, per tale adempimento, gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno rispettano per intero l'orario di apertura.


TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 32
Abrogazioni di norme


1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la stessa, ed in particolare:
- L.R. 23.4.1979, n. 21
- L.R. 27.2.1980, n. 12
- L.R. 6.6.1984, n. 39
- L.R. 17.5.1985, n. 50
- L.R. 29.5.1987, n. 27
- L.R. 29.12.1987, n. 104
- L.R. 17.5.1990, n. 44
- L.R. 22.11.1993, n. 70
- L.R. 13.4.1995, n. 46
- L.R. 3.4.1996, n. 20
- L.R. 19.8.1996, n. 68
- L.R. 9.4.1997, n. 30
- L.R. 16.9.1997, n. 94
- L.R. 23.12.1997, n. 150
- L.R. 16.9.1998, n. 75
- Regolamento Consiglio regionale 20.10.1998, n. 3
- L.R. 11.2.1999, n. 8
- l'art. 166 della L.R. 26.4.2004, n. 15.


Art. 33
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



ALLEGATO 1
(Indicatore Sintetico di Marginalità)
Provincia di Chieti
Comune
Classificazione
Montelapiano
Marginale
Montebello sul Sangro
Marginale
Fallo
Marginale
Monteferrante
Marginale
Civitaluparella
Marginale
Pennadomo
Marginale
Fraine
Marginale
Gamberale
Marginale
Schiavi di Abruzzo
Marginale
Rosello
Marginale
Roio del Sangro
Marginale
Colledimacine
Marginale
Borrello
Marginale
Torrebruna
Marginale
Castelguidone
Marginale
San Giovanni Lipioni
Marginale
Guilmi
Marginale
Pietraferrazzana
Marginale
Carpineto Sinello
Marginale
Colledimezzo
Semimarginale
Montenerodomo
Semimarginale
Pennapiedimonte
Semimarginale
Lettopalena
Semimarginale
Bomba
Semimarginale
Civitella Messer Raimondo
Semimarginale
Celenza sul Trigno
Semimarginale
Montazzoli
Semimarginale
Filetto
Semimarginale
Gessopalena
Semimarginale
Palmoli
Semimarginale
Tufillo
Semimarginale
Taranta Peligna
Semimarginale
Pizzoferrato
Semimarginale
Liscia
Semimarginale
Ari
Semimarginale
Furci
Semimarginale
San Buono
Semimarginale
Dogliola
Semimarginale
Casalanguida
Semimarginale
Castiglione Messer Marino
Semimarginale
Quadri
Medio
Roccaspinalveti
Medio
Palena
Medio
Villalfonsina
Medio
Roccascalegna
Medio
Fresagrandinaria
Medio
Lentella
Medio
Giuliano Teatino
Medio
Roccamontepiano
Medio
Monteodorisio
Medio
Torricella Peligna
Medio
Sant’Eusanio del Sangro
Medio
Lama dei Peligni
Medio
Tornareccio
Medio
Casalincontrada
Medio
Carunchio
Medio
Scerni
Medio
Palombaro
Medio
Rapino
Medio
Bucchianico
Medio
Pollutri
Medio
Poggiofiorito
Medio
Archi
Medio
Crecchio
Medio
Casacanditella
Medio
Canosa Sannita
Medio
Villa Santa Maria
Medio
Castel Frentano
Medio
Vacri
Medio
San Martino sulla Marrucina
Medio
Torrevecchia Teatina
Medio
Frisa
Medio
Ripa Teatina
Medio
Mozzagrogna
Dinamico
Cupello
Dinamico
Villamagna
Dinamico
Fara San Martino
Dinamico
Torino di Sangro
Dinamico
Casalbordino
Dinamico
San Vito Chietino
Dinamico
Fossacesia
Dinamico
Paglieta
Dinamico
Casoli
Dinamico
Pretoro
Dinamico
Tollo
Dinamico
Arielli
Dinamico
Gissi
Molto dinamico
Treglio
Molto dinamico
Rocca San Giovanni
Molto dinamico
Miglianico
Molto dinamico
Orsogna
Molto dinamico
Perano
Molto dinamico
ltino
Molto dinamico
Fara Filiorum Petri
Molto dinamico
Guardiagrele
Molto dinamico
Ortona
Molto dinamico
Atessa
Molto dinamico
Santa Maria Imbaro
Molto dinamico
Vasto
Molto dinamico
Francavilla al Mare
Molto dinamico
Lanciano
Molto dinamico
San Salvo
Molto dinamico
Chieti
Molto dinamico
San Giovanni Teatino
Molto dinamico
Provincia dell’Aquila
Comune
Classificazione
San Benedetto in Perillis
Marginale
Ortona dei Marsi
Marginale
Castelvecchio Calvisio
Marginale
Gagliano Aterno
Marginale
Bisegna
Marginale
Cansano
Marginale
Carapelle Calvisio
Marginale
Fagnano Alto
Marginale
Tione degli Abruzzi
Marginale
Caporciano
Marginale
Villa Santa Lucia degli A.
Marginale
Cocullo
Marginale
Santo Stefano di Sessanio
Marginale
Acciano
Marginale
Pettorano sul Gizio
Marginale
Rocca Pia
Marginale
Calascio
Marginale
Secinaro
Marginale
Civita d’Antino
Marginale
Ocre
Marginale
Navelli
Marginale
Ateleta
Marginale
Fontecchio
Marginale
Sante Marie
Marginale
Capitignano
Marginale
Anversa degli Abruzzi
Marginale
Collepietro
Marginale
Castel di Ieri
Semimarginale
Pereto
Semimarginale
Campotosto
Semimarginale
Rocca di Botte
Semimarginale
Opi
Semimarginale
Goriano Sicoli
Semimarginale
Barete
Semimarginale
Prata d’Ansidonia
Semimarginale
Scontrone
Semimarginale
Prezza
Semimarginale
Sant’Eusanio Forconese
Semimarginale
Villa Sant’Angelo
Semimarginale
Morino
Semimarginale
Lucoli
Semimarginale
Cappadocia
Semimarginale
Barrea
Semimarginale
Ofena
Semimarginale
Capestrano
Semimarginale
Bugnara
Semimarginale
Lecce nei Marsi
Semimarginale
Barisciano
Semimarginale
Collelongo
Semimarginale
Castelvecchio Subequo
Semimarginale
Villavallelonga
Semimarginale
Castel del Monte
Semimarginale
Canistro
Semimarginale
Pacentro
Semimarginale
Balsorano
Semimarginale
Molina Aterno
Semimarginale
Introdacqua
Semimarginale
Tornimparte
Semimarginale
Cagnano Amiterno
Semimarginale
Rocca di Cambio
Medio
San Vincenzo Valle Roveto
Medio
Montereale
Medio
Villalago
Medio
Collarmele
Medio
Gioia dei Marsi
Medio
Massa d’Albe
Medio
Poggio Picenze
Medio
Vittorito
Medio
Campo di Giove
Medio
Castellafiume
Medio
Cerchio
Medio
Corfinio
Medio
Alfedena
Medio
Fossa
Medio
Roccacasale
Medio
Capistrello
Medio
Pizzoli
Medio
Civitella Roveto
Medio
Rocca di Mezzo
Medio
Pescocostanzo
Medio
San Pio delle Camere
Medio
Villetta Barrea
Medio
Civitella Alfedena
Medio
Trasacco
Medio
Ortucchio
Medio
Scanno
Medio
Tagliacozzo
Medio
Pescina
Medio
San Benedetto dei Marsi
Medio
Aielli
Medio
Magliano de’ Marsi
Medio
Scoppito
Medio
Rivisondoli
Medio
Ovindoli
Medio
Luco dei Marsi
Dinamico
Pescasseroli
Dinamico
San Demetrio ne’ Vestini
Dinamico
Raiano
Dinamico
Pratola Peligna
Dinamico
Celano
Dinamico
Oricola
Molto dinamico
Castel di Sangro
Molto dinamico
Carsoli
Molto dinamico
Roccaraso
Molto dinamico
Scurcola Marsicana
Molto dinamico
L’Aquila
Molto dinamico
Sulmona
Molto dinamico
Avezzano
Molto dinamico
Provincia di Pescara
Comune
Classificazione
Corvara
Marginale
Sant’Eufemia a Maiella
Marginale
Pescosansonesco
Marginale
Brittoli
Marginale
Abbateggio
Marginale
Salle
Marginale
Vicoli
Semimarginale
Serramonacesca
Semimarginale
Roccamorice
Semimarginale
Montebello di Bertona
Semimarginale
Farindola
Semimarginale
Pietranico
Semimarginale
Villa Celiera
Semimarginale
Castiglione a Casauria
Medio
Civitella Casanova
Medio
Carpineto della Nora
Medio
Caramanico Terme
Medio
Bolognano
Medio
Civitaquana
Medio
Picciano
Medio
Nocciano
Medio
San Valentino in Abruzzo C.
Medio
Cugnoli
Medio
Rosciano
Medio
Lettomanoppello
Medio
Bussi sul Tirino
Medio
Catignano
Medio
Moscufo
Medio
Alanno
Dinamico
Popoli
Dinamico
Tocco da Casauria
Dinamico
Elice
Dinamico
Pianella
Dinamico
Manoppello
Dinamico
Turrivalignani
Dinamico
Penne
Dinamico
Loreto Aprutino
Dinamico
Collecorvino
Dinamico
Scafa
Molto dinamico
Torre de’ Passeri
Molto dinamico
Cappelle sul Tavo
Molto dinamico
Cepagatti
Molto dinamico
Città Sant’Angelo
Molto dinamico
Spoltore
Molto dinamico
Montesilvano
Molto dinamico
Pescara
Molto dinamico
Provincia di Teramo
Comune
Classificazione
Cortino
Marginale
Rocca Santa Maria
Marginale
Crognaleto
Marginale
Valle Castellana
Marginale
Castel Castagna
Semimarginale
Arsita
Semimarginale
Pietracamela
Semimarginale
Fano Adriano
Semimarginale
Montefino
Semimarginale
Tossicia
Medio
Cermignano
Medio
Torricella Sicura
Medio
Cellino Attanasio
Medio
Bisenti
Medio
Castelli
Medio
Torano Nuovo
Medio
Colledara
Medio
Civitella del Tronto
Medio
Canzano
Medio
Isola del Gran Sasso d’Italia
Medio
Controguerra
Dinamico
Atri
Dinamico
Basciano
Dinamico
Castiglione Messer R.
Dinamico
Bellante
Dinamico
Notaresco
Dinamico
Campli
Dinamico
Montorio al Vomano
Dinamico
Castilenti
Dinamico
Morro d’Oro
Dinamico
Penna Sant’Andrea
Molto dinamico
Sant’Omero
Molto dinamico
Mosciano Sant’Angelo
Molto dinamico
Colonnella
Molto dinamico
Corropoli
Molto dinamico
Castellalto
Molto dinamico
Pineto
Molto dinamico
Nereto
Molto dinamico
Ancarano
Molto dinamico
Roseto degli Abruzzi
Molto dinamico
Teramo
Molto dinamico
Silvi
Molto dinamico
Tortoreto
Molto dinamico
Sant’Egidio alla Vibrata
Molto dinamico
Martinsicuro
Molto dinamico
Giulianova
Molto dinamico
Alba Adriatica
Molto dinamico



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