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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 3 gennaio 2009, n. 2
Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa
 

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa


1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e l’imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa, istituite dall’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), sono determinate, in attuazione dell’art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.


ARTICOLO 2
Modifica alle disposizioni tributarie in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas


1. Nelle disposizioni tributarie regionali in materia di accisa sul gas, le parole “metano” e “gas metano”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “gas naturale”.


ARTICOLO 3
Modifiche alla L.R. n. 17 del 24.11.2008


1. Gli articoli 24, 25 e 26 della L.R. n. 17 del 24.11.2008 recante “Norme regionali contenenti l’attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale”, sono abrogati.


ARTICOLO 4
Disposizioni in materia di calendario venatorio


1. Limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009 è prorogato il periodo di prelievo venatorio del cinghiale (Sus Scrofa) fino all’11.01.2009.


ARTICOLO 5
Disposizione finanziaria


1. E’ autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali “Allegato 1” sulla base degli stanziamenti iscritti con la L.R. 21 novembre 2008, n. 16.


ARTICOLO 6
Modifiche di natura finanziaria


1. Il comma 107 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 è sostituito dal seguente:
“107. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di Euro 35.000,00 per l’attività convegnistica dell’Associazione Culturale “Giustizia Sociale” di Chieti. L’onere di cui al presente comma trova copertura mediante finalizzazione dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 10.02.008 – 62422, denominato “interventi in materia di promozione culturale.”.


ARTICOLO 7
Disposizioni per i Giochi del Mediterraneo


1. E’ approvato il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Chieti in data 29.12.2008, finalizzato alla realizzazione di un nuovo sistema viario di accesso al Villaggio Mediterraneo dei XVI Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009, dalla viabilità statale (S.S. n. 81, S.S. n. 5), provinciale (S.P. ex S.S. n. 656), comunale (via Gorizia e via Montello) e autostradale (A14 - casello di Dragonara).
2. Il Comune di Chieti è autorizzato a trasferire, in tutto o in parte, le incombenze di cui all’art. 4 (competenza degli Enti) e le risorse finanziarie di cui all’art. 5 (oneri complessivi, impegni e copertura finanziaria) del predetto protocollo d’intesa, al Commissario delegato dei XVI Giochi del Mediterraneo, con separato atto da sottoscriversi tra il Comune ed il Commissario medesimi, accertato, da parte del Comune di Chieti, che gli interventi oggetto del citato protocollo d’intesa, rientrino nell’ambito specifico della viabilità connessa al Villaggio Mediterraneo, come previsto dal comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 43/2006.
3. Il trasferimento dei fondi in favore del Commissario delegato avverrà in congruenza con quanto sarà stabilito con convenzione da sottoscriversi tra il Dirigente del Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale regionale ed il Dirigente del Comune di Chieti che sarà allo scopo nominato.


ARTICOLO 8
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 3 Gennaio 2009


ALLEGATO 1
TABELLA A (Articolo 1, comma 1) ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GASNATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA.
ARTICOLO 1
CONSUMIper usi civili Euro al metro cubo di gas naturale Euro al metro cubo di gas naturaleper i Comuni compresi nelle zone climatiche “E” ed “F”, individuate dal D.P.R. 26/08/1993, n. 412 Consumi fino a 120 metri cubi annui € 0,019000 € 0,01033 Consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui € 0,023241 € 0,01033 Consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui € 0,025823 € 0,01033 Consumi superiori a 1.560 metri cubi annui € 0,025823 € 0,01033



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