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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7
"Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne."
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

SOMMARIO
Capo I
Disposizioni generali e organizzative
Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 – Acque interne
Art. 3 – Competenze della Regione
Art. 4 – Consulta ittica regionale
Art. 5 – Competenze delle province
Art. 6 – Diritti esclusivi di pesca
Art. 7 – Concessione di acque per la piscicoltura
Capo II
Programmazione e gestione degli interventi
Art. 8 – Piano regionale per la pesca nelle acque interne
Art. 9 – Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne
Art. 10 – Assetto delle acque ai fini della pesca
Art. 11 – Acque di confine
Art. 12 – Impianti per la pesca a pagamento
Art. 13 – Retoni
Art- 14 – Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna
Capo III
Disciplina della pesca
Art. 15 – Licenze di pesca
Art. 16 – Pesca professionale
Art. 17 – Pesca dilettantistica
Art. 18 – Commercio e detenzione di specie ittiche
Art. 19 – Sanzioni
Art. 20 – Vigilanza e sanzioni
Capo IV
Norme finali e transitorie
Art. 21 – Regolamento di attuazione
Art. 22 – Elenco delle specie di fauna ittica
Art. 23 – Clausola valutativa
Art. 24 – Abrogazioni
Art. 25 – Norme transitorie
Art. 26 – Norma finanziaria
Art. 27 – Entrata in vigore

Capo I
Disposizioni generali e organizzative

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia
degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina i
prelievi di fauna ittica mediante l’attività di pesca, con
l’obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio
delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.
2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario
diretto alla cattura o all’uccisione di fauna ittica.
3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna
ittica i pesci, i crostacei, i molluschi, nonché la fauna
eteroterma vertebrata, vivente, anche temporaneamente,
nelle acque o negli alvei sino al livello di media piena.
4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.

Art. 2
Acque interne

1. Sono soggette alla disciplina della presente legge
le acque pubbliche interne di interesse per la pesca.
2. Ai fini della presente legge sono considerate acque
interne quelle a monte della congiungente i punti più
foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o
artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo
di una sponda il punto più foraneo dell’altra.
3. Le acque interne di interesse per la pesca sono
individuate in un elenco tenuto dalla Giunta regionale.
4. Le province, in accordo con l’autorità competente
in materia di demanio marittimo, possono collocare
segnali al fine di delimitare le acque interne.
5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire
a tutti i cittadini l’accesso ai corpi idrici idonei
alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo
conto delle servitù esistenti.

Art. 3
Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) approvazione del piano regionale per la pesca
nelle acque interne;
b) approvazione e tenuta dell’elenco delle acque interne;
c) approvazione tenuta e aggiornamento dell’elenco
delle specie di fauna ittica a rischio, o meritevoli di tutela,
e delle relative misure di protezione;
d) promozione di studi, indagini ed iniziative di interesse
regionale per la diffusione della conoscenza della
fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell’esercizio della
pesca, dell’uso dei prodotti ittici;
e) sostegno a progetti interprovinciali e rilevazione e
monitoraggio dell’efficienza degli interventi.

Art. 4
Consulta ittica regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo
della Giunta regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della
Giunta regionale o suo delegato. Di essa fanno parte rappresentanti
delle associazioni dei pescatori dilettanti e
delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione,
rappresentanti delle associazioni dei pescatori
professionali ed esperti designati dalle università della
Toscana.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in
ordine:
a) ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia
ittiofaunistica;
b) alle iniziative di programmazione ittiofaunistica
regionale;
c) alle attività di cui all’articolo 3 nonché sugli argomenti
proposti dal presidente.

Art. 5
Competenze delle province

1. Le province esercitano tutte le funzioni non
espressamente riservate dalla presente legge alla Regione,
e in particolare:
a) approvazione dei piani provinciali per la pesca
nelle acque interne;
b) gestione della fauna ittica per i fini di cui all’articolo
1, comma 1;
c) ricognizione dei diritti esclusivi di pesca, e svolgimento
delle funzioni connesse, ai sensi dell’articolo 6;
d) istituzione delle zone di frega;
e) istituzione e gestione delle zone di protezione parziale
o totale per la fauna ittica;
f) istituzione delle zone a regolamento specifico e
approvazione dei relativi piani di gestione;
g) rilevazione dei retoni di cui all’articolo 13 e degli
impianti fissi di pesca;
h) tenuta dell’elenco dei pescatori professionali di
cui all’articolo 16;
i) istituzione di campi di gara;
j) recupero del novellame in acque dove esso non
abbia possibilità di sicuro sviluppo, e sua ridestinazione;
k) recupero della fauna ittica a rischio e interventi di
emergenza per la sua tutela;
l) rilascio dell’autorizzazione di prelievi di fauna ittica
a fini di studio, di gestione o di recupero;
m) autorizzazione alla deroga al divieto di cui all’articolo
14 comma 1;
n) rilascio della concessione di acque per la piscicoltura;
o) fissazione di tempi, luoghi e modalità di svolgimento
della pesca dilettantistica, sportiva e professionale
e individuazione delle specie oggetto di pesca, nel
rispetto del piano regionale;
p) individuazione dei corpi idrici o dei tratti di essi in
cui è consentita la pesca da natante, e tenuta del relativo elenco;
q) aggiornamento della classificazione dei corpi idrici
ai fini della pesca, ove se ne presenti la necessità;
r) controllo tecnico ed amministrativo sulle attività
svolte dai soggetti affidatari dei progetti previsti dai piani
provinciali;
s) applicazione delle sanzioni per la violazione delle
disposizioni di cui alla presente legge;
t) elaborazione ed invio alla Regione della relazione
annuale sull’attuazione del piano.
2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma
1 lettere f), i), o) e p) sentiti i comuni territorialmente
interessati.
3. Per lo svolgimento delle azioni conseguenti agli
adempimenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g),
i), j) e k) le province possono avvalersi di soggetti terzi,
e in particolare di associazioni di pescatori che agiscano
unitariamente, in base alle disposizioni del regolamento
di attuazione della presente legge.

Art. 6
Diritti esclusivi di pesca

1. Le province effettuano la ricognizione dei diritti
esclusivi di pesca esistenti.
2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno
comunicazione alla province entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, esibendo la relativa documentazione
probatoria.
3. Le province possono disporre l’espropriazione dei
diritti esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità.
4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un
programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.
5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla
provincia competente per territorio entro il 31 agosto di
ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato
diniego entro il 31 ottobre.
6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi
statali in atto alla data di entrata in vigore della presente
legge permangono fino alla loro scadenza.
7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi
di pesca:
a) la mancata comunicazione alla provincia della
documentazione di cui al comma 2 o del programma
annuale di cui al comma 4;
b) l’uso non conforme alle finalità della presente legge;
c) il mancato esercizio per oltre cinque anni.

Art. 7
Concessione di acque per la piscicoltura

1. Il piano provinciale di cui all’articolo 9 può prevedere
che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo
dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa
la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione
a scopo di piscicoltura.
2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla
provincia, per una durata non superiore a dieci anni ed è
rinnovabile.
3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di
esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i
casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione
delle vertenze.
4. Al fine dell’esercizio della piscicoltura i titolari
degli impianti possono richiedere in concessione tratti di
corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle
delle prese d’acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità
dell’impianto. Tali concessioni non rientrano
nella percentuale di cui al comma 1.

Capo II
Programmazione e gestione degli interventi

Art. 8
Piano regionale per la pesca nelle acque interne

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, approva il piano regionale per la pesca nelle
acque interne.
2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i
criteri per la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici,
per la realizzazione degli istituti previsti dalla presente
legge, gli indirizzi per l’esercizio della pesca dilettantistica,
sportiva e professionale nonché gli obiettivi, le
tipologie degli interventi, le priorità, l’individuazione
delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi
di contenimento o riduzione e ogni ulteriore elemento
utile a conseguire le finalità della presente legge.
3. Il piano regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione
delle associazioni dei pescatori e delle associazioni
ambientaliste riconosciute dalla Regione alla
programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di vigilanza.
4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la
Giunta ripartisce ogni anno fra le province il 70 per cento
delle risorse stanziate per il perseguimento delle finalità
di cui alla presente legge, e provvede alla eventuale
rimodulazione delle assegnazioni alle province in caso
di mancata presentazione dei progetti annuali, ovvero di
progetti che non raggiungano la quota assegnata.
5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano
regionale, una quota delle risorse disponibili in bilancio
può essere destinata al finanziamento di progetti e iniziative
di interesse regionale a favore della fauna ittica e
dell’ambiente da realizzare ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera d), con la priorità di quelli presentati da
associazioni di pescatori dilettanti.

Art. 9
Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne

1. Le province, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore del piano regionale, sentiti i comuni, approvano,
nel rispetto degli indirizzi del piano medesimo, i
piani per la pesca nelle acque interne e li trasmettono alla
Giunta regionale.
2. I piani, che hanno durata corrispondente a quella
del piano regionale di cui all’articolo 8, indicano:
a) gli obiettivi di carattere generale;
b) la divisione in zone ittiche dei corpi idrici;
c) le modalità e gli strumenti per la gestione dei corpi
idrici, le forme di collaborazione nonché le tipologie di
convenzione con i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3;
d) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica,
sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi,
specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
e) gli interventi di tutela delle risorse ittiofaunistiche
e di ripristino e mantenimento degli equilibri biologici;
f) gli interventi in applicazione delle misure di protezione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Le previsioni del piano si attuano attraverso progetti
che specificano:
a) le azioni previste e la loro durata;
b) i soggetti attuatori;
c) le motivazioni dell’intervento;
d) il costo;
e) gli eventuali soggetti cofinanziatori.

Art. 10
Assetto delle acque ai fini della pesca

1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono
suddivisi nelle seguenti zone ittiche:
a) zona a salmonidi;
b) zona a ciprinidi;
c) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi
lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.
2. Le province aggiornano la classificazione dei corpi
idrici, quando ciò sia reso necessario da variazioni permanenti
delle condizioni ambientali.

Art. 11
Acque di confine

1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale,
in caso di contrasto fra disposizioni in materia
di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente
alle misure minime, al numero dei capi, alle specie
consentite, ai tempi e ai modi di pesca.
2. Sono di confine:
a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;
b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare
al corpo idrico.
3. La Regione adotta iniziative per la diffusione delle
informazioni relative alle acque di confine.

Art. 12
Impianti per la pesca a pagamento

1. L’esercizio degli impianti per la pesca a pagamento
in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato
alle province, allegando una descrizione tecnica
comprensiva dell’indicazione delle specie ittiche presenti
negli impianti stessi.
2. Le province dispongono, quando l’impianto sia in
collegamento con acque pubbliche, l’adozione di misure
idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la
pesca senza licenza.
4. Ai fruitori dell’impianto non è concesso asportare
prodotti vivi.

Art. 13
Retoni

1. Sono denominati retoni le bilance con lato della
rete superiore a 5 metri.
2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni
presenti sul territorio di competenza.
3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto
conto dei valori storici e paesaggistici, nonché delle tradizioni
e delle consuetudini, indicano i corpi idrici sui
quali i retoni possono essere installati.
4. Le province determinano le modalità di esercizio
dei retoni e le loro misure.
5. Le province possono stipulare convenzioni che
prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini
didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant’altro
possa risultare utile alla diffusione della cultura
dell’acqua e alla conoscenza della fauna ittica.
6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione
con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio
della fauna ittica.
7. E’ vietata l’installazione di nuovi retoni fino al
completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 14
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna

1. L’immissione nelle acque interne della regione di
specie ittiche alloctone è vietata. Le province possono
consentire deroghe al divieto.
2. Le province, in caso di interventi che comportino
l’interruzione o l’asciutta, anche parziale, del corpo idrico,
con il rilascio dell’autorizzazione prescrivono obblighi
ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica.
3. Obblighi ittiogenici per la ricostituzione della
popolazione ittica sono previsti anche nel caso di opere
che comunque comportino la limitazione delle condizioni
biogeniche del corpo idrico.
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle
opere di interesse pubblico e delle opere private che
comportino l’occupazione totale o parziale del letto dei
fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture
idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento
delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle
strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti
interessati corrispondono annualmente alla provincia
competente per territorio una somma pari al costo del
ripopolamento ittico del corso d’acqua.

Capo III
Disciplina della pesca

Art. 15
Licenze di pesca

1. L’esercizio della pesca è consentito a chi sia in
possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la
pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli
attrezzi di cui alla lettera b);
b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l’esercizio
della pesca dilettantistica con canna, anche
munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni,
autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza
la pesca sportiva nell’ambito delle manifestazioni agonistiche,
secondo le disposizioni del regolamento di attuazione
di cui all’articolo 21.
2. L’importo delle tasse regionali di concessione a cui
è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:
a) euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b);
c) euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c);
d) euro 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera d).
3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento
della tassa di concessione.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e
nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità
sul territorio regionale della Toscana.

Art. 16
Pesca professionale

1. L’esercizio della pesca professionale è consentito
nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un
quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.
2. La pesca professionale può essere esercitata dagli
imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore
della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo
7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza
di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), che abbiano
provveduto al pagamento della tassa di concessione
regionale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a).
3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata
dalla provincia di residenza del richiedente, a seguito
della dimostrazione di avvenuta costituzione dell’impresa
di pesca.
4. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca
professionale in un elenco che viene aggiornato di
norma ogni tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto
conto dei dati semestrali di cui al comma 6.
5. Le province possono limitare l’esercizio della
pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità
dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior
parte del proprio reddito dall’attività di pesca.
6. I pescatori professionali forniscono alle province
dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione
della fornitura dei dati semestrali, le province, previa
diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di
pesca professionale ai soggetti responsabili.
7. Salvo diversa disposizione delle province, nei
corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è
consentita altresì la pesca dilettantistica, nel rispetto
delle previsioni della presente legge.

Art. 17
Pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da
chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di
concessione regionale per una delle licenze di cui all’articolo
15, comma 1, lettere b), c).
2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla
ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale
in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore
nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento
deve essere esibita unitamente a un documento di
identità valido.
3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati
dalla Regione o da enti locali;
b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un
maggiorenne, responsabile del comportamento dei
minori negli atti di pesca;
c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui
all’articolo 12 e nelle acque in concessione.

Art. 18
Commercio e detenzione di specie ittiche

1. È vietata la detenzione e il commercio di specie
ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando
ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore
a quella consentita, ovvero catturate o uccise con
mezzi non leciti.
2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono
ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici
di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della
pesca.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al materiale allevato o di importazione la cui
legittima provenienza risulti da idonea documentazione.

Art. 19
Sanzioni

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza
è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00
a euro 480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire
la licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00,
purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri
il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta
l’infrazione.
3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi
inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00. I
responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla provincia
i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico
e per l’eventuale ripristino del corpo idrico.
4. Chi introduce nei corpi idrici della regione fauna
ittica estranea a quella autoctona, senza la prescritta
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
da euro 80,00 a euro 480,00, e a un’ulteriore sanzione da
euro 10,00 a euro 20,00 per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all’articolo 18 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da
euro 80,00 a euro 480,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
21 comma 1 lettera b) comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
21 comma 1, lettera c) comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 20,00 per
ogni capo.
8. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
21 comma 1, lettera a) comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 in
caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura
vietata, la sanzione è raddoppiata.
9. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
21 comma 1 lettera h), comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano
state commesse da uno dei soggetti di cui all’articolo 20.
11. Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni
alla presente legge si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
12. Competente all’applicazione delle sanzioni è la
provincia nel cui territorio è accertata l’infrazione.

Art. 20
Vigilanza e sanzioni

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni
della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali
o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni
dei pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri ai
quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.
2. Nell’esercizio della vigilanza i soggetti di cui al
comma 1 possono chiedere l’esibizione della licenza e
del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca.

Capo IV
Norme finali e transitorie

Art. 21
Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente
legge sono disciplinati, in particolare:
a) le modalità e i mezzi consentiti per l’esercizio
della pesca;
b) luoghi e tempi per l’esercizio della pesca;
c) i limiti di cattura della fauna ittica;
d) l’istituzione e il funzionamento delle zone di frega;
e) l’istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;
f) l’istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;
g) l’istituzione e il funzionamento dei campi di gara;
h) le tabellazioni;
i) il recupero del novellame;
j) i prelievi a fini di studio;
k)le deroghe al divieto di immissione di specie alloctone
di cui all’articolo 14 comma 1.
2. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 22
Elenco delle specie di fauna ittica

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, approva l’elenco
delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela.

Art. 23
Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione
delle disposizioni della presente legge, la Giunta
regionale rende periodicamente conto al Consiglio
regionale sull’attuazione della legge e sui risultati da
essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e
riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di
pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione
consiliare competente, entro il primo semestre
di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:
a) le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti
regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla
Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore
della fauna ittica e dell’ambiente;
b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di
pesca dilettantistica esistenti;
c) le forme di collaborazione e le convenzioni attivate
dalle province con soggetti terzi, e in particolare con
le associazioni di pescatori, così come previsto dall’articolo
5, comma 3;
d) il numero e l’ammontare delle sanzioni comminate
ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per
localizzazione territoriale.
3. Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale,
entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare
competente una relazione comprendente i seguenti
elementi:
a) l’andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare
delle specie a rischio;
b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate,
suddiviso per provincia.
4. La commissione consiliare competente, utilizzando
gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce
le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative
dei pescatori e degli ambientalisti relative
all’efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.
5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali
documenti del Consiglio regionale che ne concludono
l’esame.

Art. 24
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della
fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);
b) lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, foreste, caccia e pesca);
c) legge regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche
alla l.r. 25/1984 “Tutela della fauna ittica e regolamentazione
della pesca dilettantistica”);
d) legge regionale 10 agosto 1992 n. 35 (Modifica
dell’articolo 19 della l.r. 25/1984, già modificata dalla
l.r. 63/1989);
e) articolo 12 bis della legge regionale 28 marzo
1996 n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di
idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei
controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge
regionale 18 aprile 1995, n. 66);
f) legge regionale 14 novembre 1996 n. 82 (Tutela
della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica
“legge regionale 24 aprile 1984, n. 25” Modifiche ed
integrazioni);
g) legge regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25
recante “Tutela della fauna ittica e regolamentazione
della pesca dilettantistica”);
h) lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per
l’anno 2002).

Art. 25
Norme transitorie

1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge mantengono la loro validità
fino alla scadenza.

Art. 26
Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di
cui all’articolo 15, comma 2 sono introitate nella unità
previsionale di base (UPB) 111 “Imposte e tasse” del
bilancio regionale.
2. Gli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in
complessivi 1.550.000,00 euro per l’anno 2005, trovano
copertura nell’ambito delle risorse allocate alla UPB 553
“Interventi per la pesca, la tutela ittiofaunistica e l’itticoltura
– Spese correnti”, rese disponibili dall’abrogazione
della l.r. 25/1984.
3. Per gli esercizi successivi le risorse sono annualmente
stabilite con legge di bilancio.

Art. 27
Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano
dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
di cui all’articolo 21.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
PASSALEVA
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)
Firenze, 3 gennaio 2005


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