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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6
Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana."
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

Art. 1
Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi.

Art. 2
Soggetti affidatari

1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. L’affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all’articolo 3 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 3
Regolamento

1. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini;
b) garanzia di imparzialità nel permetterne l’utilizzo ai soggetti di cui all’art. 2 che ne facciano richiesta all’affidatario;
c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
d) utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
e) scelta dell’affidatario che tenga conto dell’esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto, dell’affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto e dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
g) valutazione della convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell’ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
i) determinazione della durata massima dell’affidamento in gestione.
2. Nel regolamento gli enti pubblici territoriali possono altresì individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera e).
3. In assenza del regolamento di cui al presente articolo, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1.

Art. 4
Convenzioni

1. Gli enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente la gestione dell’impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d’uso dell’impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

Art. 5
Norme transitorie

1. Le convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi scadenza nel termine di ventiquattro mesi da questa conservano
efficacia.
2. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei quindici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia.
3. Le convenzioni aventi scadenza successiva al termine di cui al comma 1, cessano di produrre effetti decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
PASSALEVA


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