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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
"Norme per il governo del territorio."
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Principi generali

Art. 1
Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio promovendo, nell’ambito della Regione, lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio medesimo. A tal fine lo svolgimento di tali attività e l’utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve avvenire garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione perseguono, nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge:
a) la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali, promovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo;
b) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promovendo altresì la massima integrazione tra i diversi territori della Regione;
c) lo sviluppo delle potenzialità della montagna, della fascia costiera e delle aree agricole nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;
d) l’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi derivanti;
e) la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi all’utilizzazione del territorio;
f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:
1) la riduzione dei consumi energetici;
2) la salvaguardia dell’ambiente naturale;
3) la sanità ed il benessere dei fruitori;
4) l’eliminazione delle barriere architettoniche;
5) l’organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all’autodeterminazione delle scelte.
3. Le disposizioni di cui al titolo II, capo I della presente legge sono dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente).

Art. 2
Il governo del territorio e lo sviluppo sostenibile

1. Ai fini della presente legge, si definisce governo del territorio l’insieme delle attività relative
all’uso del territorio, con riferimento sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e gestionali, riguardanti
la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali.
2. Il conseguimento delle finalità, previste dal presente articolo e dall’articolo 1, è perseguito
mediante gli strumenti della pianificazione territoriale disciplinati dall’articolo 9 e gli altri atti di
governo del territorio di cui all’articolo 10.

Art. 3
Le risorse essenziali del territorio

1. La Regione, con la presente legge, promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali
del territorio in quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività.
2. L’insieme delle risorse essenziali di cui al comma 1 è costituito da:
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
b) città e sistemi degli insediamenti;
c) paesaggio e documenti della cultura;
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.
3. Nessuna delle risorse essenziali del territorio di cui al comma 2 può essere ridotta in modo significativo
e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni
di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti
ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e
analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, nuovi impegni di suolo a fini insediativi e
infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione
e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni
caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme,
nonchè alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale.
5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti solo
se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse
essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire l’accesso ai servizi di interesse
pubblico e le relative prestazioni; in particolare devono essere assicurati i servizi inerenti:
a) all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;
b) alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana;
c) alla gestione dei rifiuti solidi;
d) alla disponibilità dell’energia;
e) ai sistemi di mobilità;
f) al sistema del verde urbano.

Art. 4
Le invarianti strutturali

1. Le risorse, i beni e le regole relative all’uso,individuati dallo statuto di cui all’articolo 5,
nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, costituiscono invarianti strutturali del
territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile.
2. Si definisce prestazione derivante dalla risorsa essenziale il beneficio ricavabile dalla risorsa
medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 5
Statuto del territorio

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 contengono lo statuto
del territorio.
2. Lo statuto di cui al comma 1 assume e ricomprende,all’interno dello specifico strumento
della pianificazione territoriale, le invarianti strutturali di cui all’articolo 4, quali elementi
cardine dell’identità dei luoghi, consentendo in tal modo l’individuazione, ad ogni livello di pianificazione,
dei percorsi di democrazia partecipata delle regole di insediamento e di trasformazione
nel territorio interessato la cui tutela garantisce,
nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile
ai sensi degli articoli 1 e 2.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 contengono la definizione
degli obiettivi, degli indirizzi e delle azioni progettuali strategiche, ai diversi livelli di competenza
e di specificazione, tenendo conto dello statuto del territorio. A tal fine, ogni strumento della pianificazione
territoriale definisce altresì, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, i
criteri per la verifica di compatibilità di ogni altro atto di governo del territorio, eventualmente previsto
per l’attuazione dello strumento medesimo,con il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni derivanti
dallo statuto del territorio.

Art. 6
Limitazioni alle facoltà di godimento dei benicompresi nello statuto

1. L’individuazione, nell’ambito dello statuto,delle invarianti strutturali, costituisce accertamento
delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi. Le
conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei
principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun
indennizzo.

Capo II
I soggetti del governo del territorio

Art. 7
I soggetti istituzionali competenti

1. Le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono attribuite, nell’ambito
delle rispettive competenze, ai comuni, alle province e alla Regione, che le esercitano nel rispetto
delle disposizioni della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza.
2. La Regione approva il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
a), e gli atti di governo del territorio di propria competenza, di cui all’articolo 10. Essa detta le
disposizioni di indirizzo finalizzate a garantire complessivamente la realizzazione delle strategie
di governo atte a promuovere, ai sensi di cui agli articoli 1 e 2, lo sviluppo sostenibile del territorio
regionale.
3. Le province approvano il piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera b), e gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 10 di propria competenza, e determinano
i livelli prestazionali minimi delle risorse essenziali di interesse sovracomunale, promuovendo
lo sviluppo sostenibile del territorio di propria competenza, anche attraverso l’esercizio
integrato delle funzioni ad esse attribuite in materia di gestione territoriale e ambientale. Le
province provvedono inoltre al coordinamento delle politiche territoriali della Regione con gli
strumenti della pianificazione comunale.
4. I comuni approvano il piano strutturale previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera c), e gli
atti di propria competenza ai sensi dell’articolo 10, esercitando le funzioni primarie ed essenziali
del governo del territorio e provvedendo alla disciplina puntuale e alla definizione delle regole
che presiedono all’utilizzazione e alla trasformazione del territorio, nel rispetto dei principi
di cui al capo I.
5. I comuni, le province e la Regione, gli enti parco e gli altri soggetti, pubblici e privati, nonché
i cittadini, singoli o associati, partecipano alla formazione degli strumenti della pianificazione
territoriale di cui all’articolo 9 e degli atti di governo del territorio, di cui all’articolo 10,
nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 8
Partecipazione agli atti di competenza statale

1. La Regione partecipa alla definizione e all’attuazione dei piani e programmi di competenza
statale, con particolare riferimento alla stipulazione degli accordi e delle intese interistituzionali.
Essa garantisce, nelle sedi relative, il rispetto dei principi di cui al capo I, nonché la coerenza
degli atti statali con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli altri atti di
governo del territorio adottati e approvati dai soggetti competenti in attuazione della presente
legge.
2. Ai fini del comma 1, la Regione partecipa alle intese specificamente previste dall’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della L. 21 dicembre
2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale) per l’individuazione delle infrastrutture, opere e insediamenti
ivi previsti, secondo quanto espressamente disposto dalle medesime norme statali. Contribuisce
inoltre alla localizzazione, nel territorio regionale, delle stesse opere, infrastrutture
ed insediamenti, in attuazione dei criteri strategici concordati con lo Stato e con gli ulteriori
soggetti eventualmente partecipanti all’intesa,relativamente alle caratteristiche tipologiche,
economico-finanziarie e qualitative delle opere di cui si tratti.
3. Nell’ambito delle procedure di cui al presente articolo, la Regione assicura altresì la partecipazione
degli enti locali interessati ed il coinvolgimento degli stessi nel processo di formazione
delle decisioni di propria competenza, richiedendone in ogni caso il relativo parere e conformandosi
ad esso nei casi di esclusiva rilevanza locale.

Capo III
Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio

Art. 9
Gli strumenti della pianificazione territoriale

1. I comuni, le province e la Regione provvedono all’approvazione degli strumenti della pianificazione
territoriale di cui al comma 2 e degli altri atti di governo del territorio di cui all’articolo
10, nel rispetto dei principi contenuti nel capo I del presente titolo.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:
a) il piano regionale di indirizzo territoriale,
disciplinato dall’articolo 48;
b) il piano territoriale di coordinamento provinciale,
disciplinato dall’articolo 51;
c) il piano strutturale comunale, disciplinato
dall’articolo 53.

Art. 10
Gli atti del governo del territorio

1. Ai sensi della presente legge, sono atti di
governo del territorio: il regolamento urbanistico
comunale disciplinato dall’articolo 55, i piani
complessi di intervento disciplinati dall’articolo
56, nonché i piani attuativi di cui all’articolo 65.
2. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo
del territorio, qualora incidano sull’assetto
costituito dagli strumenti della pianificazione
territoriale in vigore, determinando modifiche o
variazioni di essi:
a) i piani e i programmi di settore;
b) gli accordi di programma e gli altri atti della
programmazione negoziata comunque denominati.
3. Gli atti del governo del territorio sono approvati
nel rispetto degli strumenti della pianificazione
territoriale di cui all’articolo 9.

TITOLO II
Norme procedurali comuni

Capo I
Valutazione integrata di piani e programmi

Art. 11
Disposizioni generali

1. I comuni, le province e la Regione, ai fini
dell’adozione degli strumenti della pianificazione
territoriale di cui all’articolo 9, provvedono
alla previa effettuazione di una valutazione integrata
degli effetti territoriali, ambientali, sociali
ed economici e sulla salute umana.
2. Sono soggetti a valutazione integrata gli
atti comunali di governo del territorio, salva diversa
previsione del piano strutturale sulla base
dei criteri di cui all’articolo 14.
3. La valutazione integrata comprende la verifica
tecnica di compatibilità relativamente
all’uso delle risorse essenziali del territorio.
4. La valutazione integrata di cui al presente
articolo è effettuata anche in più momenti procedurali,
a partire dalla prima fase utile delle
elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso,
preliminarmente alla definizione di qualunque
determinazione impegnativa, anche al fine di
consentire la scelta motivata tra possibili alternative,
oltre che per individuare aspetti che richiedano
ulteriori integrazioni o approfondimenti.
5. Con apposito regolamento, da emanarsi entro
trecentosessantacinque giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, la Regione disciplina,
in coerenza con la legge regionale 11 agosto
1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione
regionale) anche in attuazione della direttiva
2001/42/CE, i criteri, la procedura e le modalità
tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata,
ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio
degli effetti, nonché le specifiche modalità
per l’informazione e la consultazione del pubblico,
delle associazioni che promuovono la tutela
dell’ambiente ai sensi della Direttiva europea
2003/35/CE (Partecipazione del pubblico
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in
materia ambientale) e delle altre organizzazioni
interessate.

Art. 12
I raccordi tra gli atti del governo del territorio

1. I piani e i programmi di settore di cui all’articolo
10, comma 2, e gli altri atti di governo modificativi
degli strumenti della pianificazione
territoriale, sono soggetti alla valutazione integrata
di cui all’articolo 11 e, a tal fine, sono integrati
da uno specifico elaborato nel quale siano
evidenziate le risorse essenziali del territorio di
cui si prevede l’utilizzazione, i relativi tempi e
modalità, gli altri atti delle politiche di settore
eventualmente interessati, le possibili sinergie e
i parametri per il monitoraggio degli effetti.
2. Il provvedimento di approvazione del piano,
programma o altro atto di governo del territorio
modificativo di alcuno degli strumenti della
pianificazione territoriale, nonché quelli di
approvazione di varianti o aggiornamenti di
essi, devono dare atto espressamente dell’esito
delle verifiche effettuate ai fini della valutazione
integrata degli effetti di cui all’articolo 11, comma 1.

Art. 13
Il monitoraggio degli effetti

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale
e gli atti di governo del territorio sono sottoposti,
da parte dei soggetti istituzionali competenti
di cui all’articolo 7, al monitoraggio degli
effetti di cui all’articolo 11, comma 1.
2. Gli atti, di cui al comma 1, individuano, nei
casi previsti dalla presente legge, le principali
modalità e gli indicatori idonei al monitoraggio
medesimo, nel rispetto delle disposizioni dettate
dal regolamento regionale di cui all’articolo 11, comma 5.
3. La Giunta regionale informa il Consiglio
regionale sull’attività di monitoraggio degli effetti
di cui al comma 1. A tal fine, a partire dal secondo
anno di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 11, comma 5, e con cadenza
biennale, entro il primo semestre di ogni biennio,
la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale
una relazione che evidenzi le azioni di
monitoraggio compiute sugli strumenti della
pianificazione territoriale e sugli atti di governo
del territorio e sui risultati conseguiti in termini
di controllo e garanzia della sostenibilità ambientale
delle attività pubbliche e private che incidano
sul territorio medesimo.

Art. 14
Criteri per l’applicabilità della valutazione integrata

1. Ai fini dell’effettuazione o meno della valutazione
integrata di cui all’articolo 11, deve tenersi
conto, prioritariamente, della misura in
cui l’atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento
di progetti ed altre attività, sia in relazione
all’ubicazione che alla natura, alle dimensioni
e alle condizioni operative di esse, sia con
riferimento alla ripartizione di risorse.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma
1, deve essere inoltre valutato il rapporto di
influenza e reciproca interrelazione tra il piano
o programma di settore di cui si tratti, e gli altri
eventuali atti di programma correlati, ivi compresi
quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad
esso. Relativamente agli effetti derivanti dal piano
o programma, deve esserne preso in considerazione:
a) l’eventuale carattere cumulativo;
b) la natura sovracomunale;
c) l’entità ed estensione nello spazio, tenendo
conto dell’area geografica e della popolazione
potenzialmente interessata.
3. Ai fini dell’effettuazione della valutazione
integrata, forma oggetto di specifica considerazione
l’intensità degli effetti collegati al piano o
programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi
dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I,
capo I, della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla sussistenza di problematiche ambientali
pertinenti al piano o al programma di cui si tratti;
b) alla rilevanza del piano o del programma ai
fini dell’attuazione della normativa comunitaria
in materia di tutela dell’ambiente;
c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza
ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
d) ai rischi per la salute umana o per l’ambiente;
e) al valore ed alla vulnerabilità dell’area interessata,
in ragione delle speciali caratteristiche
naturali, dell’eventuale superamento dei livelli di
qualità ambientale o dei valori limite normativamente
previsti, dell’utilizzo intensivo del suolo;
f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;
g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti
come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Capo II
Disposizioni procedurali

Art. 15
Avvio del procedimento

1. I comuni, le province e la Regione provvedono
all’approvazione degli strumenti della pianificazione
territoriale, di cui all’articolo 9, e
delle varianti dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni
di cui al presente capo. A tal fine essi
procedono, preliminarmente, alla trasmissione,
a tutti i soggetti interessati, dell’ apposita comunicazione
di avvio del procedimento.
2. L’atto di avvio del procedimento deve contenere:
a) la definizione degli obiettivi del piano, delle
azioni conseguenti, e degli effetti ambientali e
territoriali attesi;
b) il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo
dell’accertamento dello stato delle risorse
interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere;
c) l’indicazione degli enti e degli organismi
pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti
tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare
il quadro conoscitivo di cui alla lettera b), ai
fini dell’effettuazione della valutazione integrata
di cui alle disposizioni del capo I del presente titolo,
unitamente alla specificazione delle linee
guida essenziali inerenti la valutazione integrata
da effettuare ai sensi del medesimo capo I;
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici
eventualmente competenti all’emanazione di pareri,
nulla osta o assensi comunque denominati,
richiesti ai fini dell’approvazione del piano;
e) l’indicazione dei termini entro i quali, secondo
le leggi vigenti, gli apporti e gli atti di assenso di
cui alle lettere c) e d) devono pervenire all’amministrazione
competente all’approvazione.
3. Il soggetto istituzionalmente competente
all’approvazione può acquisire gli apporti e gli
atti di cui al comma 2 mediante indizione di apposita
conferenza di servizi.

Art. 16
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato
dal presente capo accerta e certifica che il
procedimento medesimo si svolga nel rispetto
delle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma
1, il responsabile del procedimento verifica
che lo strumento della pianificazione territoriale
si formi in piena coerenza con gli altri strumenti
della pianificazione territoriale di riferimento di
cui all’articolo 9, tenendo conto degli ulteriori
piani o programmi di settore vigenti, approvati
dai soggetti istituzionalmente competenti di cui all’articolo 7.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il responsabile
del procedimento assicura l’acquisizione,
prima dell’adozione dell’atto, di tutti i pareri richiesti
dalla legge, delle eventuali segnalazioni,
proposte, contributi e condizioni, formulate dagli
altri soggetti, pubblici e privati, interessati. In
particolare, provvede ad allegare, agli atti da
adottare, il rapporto del garante della comunicazione
di cui all’articolo 19, unitamente ad una
relazione di sintesi concernente la valutazione
integrata, effettuata ai sensi dell’articolo 11.
4. Qualora emergano profili di incoerenza o
di incompatibilità rispetto ad altri strumenti della
pianificazione territoriale di cui all’articolo 9,
ovvero ad ulteriori atti di governo del territorio
di cui all’articolo 10, il responsabile del procedimento
provvede a darne tempestiva informazione
agli organi dell’amministrazione competenti
all’approvazione, anche ai fini dell’eventuale attivazione
della procedura prevista dagli articoli
21, 22 e 23 per la conclusione dell’accordo di pianificazione.
5. Il responsabile del procedimento assicura,
a chiunque voglia prenderne visione, l’accesso e
la disponibilità degli strumenti della pianificazione
territoriale di cui all’articolo 9, nonché degli
atti di cui all’articolo 10 e della relazione redatta
ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 17
Approvazione

1. Il soggetto istituzionalmente competente
all’adozione dello strumento della pianificazione
territoriale comunica tempestivamente il provvedimento
adottato agli altri soggetti di cui
all’articolo 7, comma 1, e trasmette ad essi i relativi
atti. Entro e non oltre sessanta giorni dalla
data del ricevimento della notizia o del provvedimento
adottato, tali soggetti possono presentare
osservazioni al piano adottato.
2. Il provvedimento adottato è depositato
presso l’amministrazione competente per quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione
del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della
Regione. Entro e non oltre tale termine, chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni
che ritenga opportune.
3. L’amministrazione competente all’approvazione,
in relazione alla complessità del provvedimento,
ha facoltà di raddoppiare i termini di cui
ai commi 1 e 2 nel rispetto delle previsioni minime
in essi contenute.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, l’amministrazione
competente provvede all’approvazione
dello strumento della pianificazione territoriale.
Qualora sia stata attivata la procedura di cui
agli articoli 21, 22 e 23, essa procede all’approvazione
medesima solo successivamente alla conclusione
del relativo accordo di pianificazione.
5. Il provvedimento di approvazione contiene
il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute,
e l’espressa motivazione delle determinazioni
conseguentemente adottate.
6. Gli avvisi relativi all’approvazione dello
strumento della pianificazione territoriale, ai
sensi del presente articolo, sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale della Regione decorsi almeno
trenta giorni dall’approvazione stessa. Lo strumento
acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.
7. Il provvedimento di cui al comma 4 è comunicato
ai soggetti di cui all’articolo 7, comma
1, ed è reso accessibile ai cittadini anche in via
telematica.

Art. 18
Procedimento per gli atti di governo del territorio

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, e
17, si applicano, in conformità con quanto disposto
dall’articolo 10:
a) ai piani e programmi di settore dai quali
derivino varianti all’assetto territoriale costituito
da alcuno degli strumenti della pianificazione
territoriale vigenti;
b) agli accordi di programma e agli altri atti
della programmazione negoziata, comunque denominati,
che comportino varianti agli strumenti
della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 15 si applicano
al regolamento urbanistico, ai piani
complessi d’intervento di cui all’articolo 52,
comma 2, ed alle relative varianti, nonché alla
disciplina della distribuzione e localizzazione
delle funzioni adottata in attuazione dell’articolo
58, qualora modifichino il piano strutturale di
cui all’articolo 53.
3. Per l’approvazione dei piani attuativi di cui
al titolo V, capo IV, si procede esclusivamente in
applicazione dell’articolo 69.

Capo III
Gli istituti della partecipazione

Art. 19
Il garante della comunicazione

1. I comuni, le province e la Regione garantiscono
la partecipazione dei cittadini in ogni fase
del procedimento di cui al capo II del presente titolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province
e la Regione istituiscono il garante della
comunicazione, che può essere scelto all’interno
della struttura dell’ente ad esclusione del responsabile
del procedimento o all’esterno, nel
procedimento di formazione e approvazione degli
strumenti della pianificazione territoriale e
degli atti di governo del territorio disciplinandone,
con apposito regolamento, l’esercizio delle
relative funzioni.

Art. 20
Funzioni del garante

1. Il garante della comunicazione assicura la
conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e
dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali
di formazione e adozione degli strumenti
della pianificazione territoriale e degli atti di governo
del territorio e promuove, nelle forme e
con le modalità più idonee, l’informazione ai cittadini
stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.
2. In sede di assunzione delle determinazioni
provvedimentali per l’adozione ed approvazione
degli strumenti e degli atti di governo del territorio,
il garante provvede alla stesura di un rapporto
sull’attività svolta.
3. I comuni, le province e la Regione assicurano
al garante della comunicazione la disponibilità
di adeguate risorse, ai fini dell’esercizio effettivo
ed efficace della relativa funzione.

TITOLO III
Gli accordi, le intese interistituzionali e le strutture del governo del territorio

Capo I
Gli accordi di pianificazione e gli altri istituti per la composizione dei conflitti

Art. 21
Accordi di pianificazione

1. Qualora sia opportuno, ai fini del coordinamento
degli strumenti della pianificazione territoriale
di cui all’articolo 9, la definizione o variazione
contestuale dei medesimi ai sensi delle disposizioni
della presente legge, il comune, la
provincia o la Regione, in base all’interesse prevalente,
promuovono la conclusione di apposito
accordo di pianificazione secondo quanto previsto
dal presente capo I.
2. Con l’accordo di pianificazione le amministrazioni
di cui al comma 1 definiscono consensualmente
gli strumenti di pianificazione di cui
si tratti, con le forme e le modalità procedurali
previste dall’articolo 22.
3. Nel caso in cui, nell’ambito della conferenza
convocata ai sensi dell’articolo 22, comma 1, sia
verificato che il progetto di piano proposto non
comporta la variazione degli altri strumenti ed
atti di governo del territorio ad esso correlati, la
conferenza prende atto dell’esito della verifica di
governo del territorio ad esso correlati, la conferenza
prende atto dell’esito della verifica. In tale
ipotesi, il procedimento di approvazione dello
strumento di pianificazione di cui si tratti, prosegue
con le forme e le modalità procedurali disciplinate
dal titolo II, capo II, della presente legge.
4. Per la definizione del piano del porto, di cui
all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale),
si procede mediante accordi di pianificazione
di cui al presente capo, a cui partecipano comunque
i comuni e la provincia interessati.

Art. 22
Procedura per l’accordo

1. Il soggetto promotore dell’accordo di cui
all’articolo 21, convoca una conferenza di servizi
tra le strutture tecniche delle amministrazioni
competenti al fine di esaminare il progetto predisposto
e per verificare la possibilità di concludere
l’accordo medesimo, e trasmette agli enti
convocati, almeno sessanta giorni prima della
data di convocazione, il relativo progetto.
2. Qualora, nell’ambito della conferenza convocata
ai sensi del comma 1, si accerti la necessità
di procedere alla modifica di alcuno degli
strumenti della pianificazione territoriale o altro
atto di governo del territorio emanato da ente diverso
da quello promotore, i legali rappresentanti
degli enti partecipanti alla conferenza procedono,
consensualmente, alla stipulazione di apposita
intesa preliminare, trasmettendo gli atti
relativi agli organi competenti delle rispettive
amministrazioni, ai fini della ratifica dell’intesa.
3. A seguito dell’intesa di cui al comma 2,
l’amministrazione competente provvede all’adozione
del relativo strumento della pianificazione
territoriale tenendo conto di tutte le condizioni e
prescrizioni concordate con l’intesa medesima.
Il piano in tal modo adottato è depositato, unitamente
all’intesa siglata, presso la sede dell’amministrazione
promotrice, per sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del relativo avviso
sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Entro il termine perentorio di cui al comma
3, tutti possono prendere visione dell’atto e
dell’intesa depositati, presentando altresì le osservazioni
che ritengano opportune. L’amministrazione
competente ha facoltà in relazione alla
complessità del provvedimento adottato, di raddoppiare
il termine sancito dal comma 3.

Art. 23
Conclusione e approvazione dell’accordo

1. Decorso il termine di cui all’articolo 22,
commi 3 e 4, l’amministrazione promotrice
dell’accordo di pianificazione procede alla nuova
convocazione delle altre amministrazioni
partecipanti all’intesa ai fini della conclusione
definitiva dell’accordo medesimo. L’accordo di
pianificazione conferma l’intesa di cui all’articolo
22, comma 2, tenendo conto delle osservazioni
eventualmente pervenute. L’accordo siglato
dai legali rappresentanti delle amministrazioni
partecipanti all’intesa, è ratificato dagli organi
competenti delle medesime amministrazioni, a
pena di decadenza, entro sessanta giorni.
2. Successivamente alla conclusione dell’accordo
ai sensi del comma 1, l’amministrazione
approva lo strumento della pianificazione territoriale,
in conformità con le modifiche concordate
nell’accordo medesimo. Il relativo provvedimento
dà atto delle osservazioni pervenute, motivando
espressamente le determinazioni conseguenti.
Con l’atto di approvazione, l’amministrazione
promotrice dell’accordo può apportare,
allo strumento territoriale adottato, esclusivamente
le modifiche necessarie per adeguarlo a
quanto statuito dall’accordo di pianificazione, o
quelle attinenti alle questioni di propria esclusiva
competenza. Qualora ritenga, a seguito di osservazioni,
di dover apportare ulteriori modifiche,
provvede a convocare nuovamente le altre
amministrazioni per le determinazioni di cui al
presente articolo e all’articolo 22.
3. L’amministrazione promotrice dell’accordo
di pianificazione provvede a dare apposito avviso
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
relativamente agli atti disciplinati dal presente
articolo, e dall’articolo 22. Le determinazioni assunte
con essi hanno efficacia a decorrere dalla
data di pubblicazione. Gli atti medesimi sono
resi accessibili ai cittadini, anche in via telematica,
dalla stessa amministrazione.

Capo II
Conferenza paritetica interistituzionale

Art. 24
Istituzione della conferenza

1. E’ istituita, in via permanente, la conferenza
paritetica interistituzionale al fine di comporre
gli eventuali conflitti insorti, ai sensi di cui
alle disposizioni del presente capo, tra i soggetti
istituzionalmente competenti, individuati
dall’articolo 7, comma 1.
2. La conferenza di cui al presente articolo ha
sede presso la Giunta regionale, è nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale ed
è composta da:
a) tre membri designati dalla Giunta regionale;
b) tre membri in rappresentanza delle province
designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) tre membri in rappresentanza dei comuni
designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La conferenza disciplinata dal presente articolo
è presieduta da uno dei membri nominati
ai sensi del comma 2, eletto al proprio interno
dai membri che la compongono. La conferenza
provvede altresì a dotarsi di un regolamento di
organizzazione e funzionamento che disciplini
anche le modalità di acquisizione dei pareri di
altri soggetti.
4. La Regione assicura il funzionamento della
conferenza di cui al presente articolo, mediante
lo stanziamento delle risorse umane e finanziarie
necessarie.

Art. 25
Compiti della conferenza

1. I comuni, le province e la Regione, possono
adire la conferenza interistituzionale, qualora si
sia proceduto, da parte di alcuno di essi, all’approvazione
di uno strumento della pianificazione
territoriale di cui all’articolo 9, o di un atto di
governo del territorio di cui all’articolo 10, ove
questo presenti possibili profili di incompatibilità
o contrasto con uno o più altri strumenti di
pianificazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il soggetto
ricorrente ritenga che lo strumento della
pianificazione territoriale o l’atto di governo del
territorio di cui si tratti contrasti con alcuna delle
prescrizioni dettate dal piano territoriale di
propria competenza, in attuazione di normative
comunitarie, nazionali o regionali che impongano
l’applicazione di specifici vincoli o l’adozione
di prescrizioni obbligatorie, adisce, entro trenta
giorni dall’avvenuta pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione, la conferenza, la cui pronuncia
deve essere resa entro il termine previsto
dall’articolo 26, comma 1.
3. La richiesta di pronunciamento di cui al
comma 2 individua puntualmente le parti dello
strumento della pianificazione territoriale o
dell’atto di governo del territorio oggetto di contestazione.
4. La richiesta di pronunciamento di cui al
comma 2, è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione ed è immediatamente comunicata
al soggetto istituzionale che ha approvato lo
strumento della pianificazione territoriale o
l’atto di governo del territorio oggetto di contestazione.
5. Dalla data di pubblicazione di cui al comma
4 è sospesa l’efficacia delle parti dello strumento
della pianificazione territoriale o dell’atto di governo
del territorio oggetto di contestazione.


Art. 26
Pronuncia della conferenza


1. La conferenza interistituzionale di cui all’articolo
24 esprime il parere di competenza, entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta
di pronunciamento di cui all’ articolo 25.
2. Il soggetto competente all’approvazione
dello strumento della pianificazione territoriale
o dell’atto di governo del territorio di cui si tratti
provvede all’adeguamento dello strumento di
pianificazione medesimo, procedendo all’annullamento
o alla modifica di esso, in conformità
con la pronuncia della conferenza. Ove lo strumento
della pianificazione territoriale venga comunque
modificato, si procede altresì a darne il
relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione,
ai sensi dell’articolo 17, comma 6.
3. Qualora il soggetto istituzionalmente competente
non intenda adeguarsi alla pronuncia della
conferenza, provvede alla conferma dello strumento
della pianificazione territoriale di cui si
tratti, dandone espressa ed adeguata motivazione.
Provvede altresì alla pubblicazione del relativo avviso
sul Bollettino ufficiale della Regione, a far
data dal quale riprende efficacia la parte di piano
sospesa ai sensi dell’articolo 25, comma 5. In tal
caso possono essere approvate specifiche misure
di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
48, comma 5 ed all’articolo 51, comma 4.

Capo III
Le strutture del governo del territorio

Art. 27
Le strutture tecniche del governo del territorio

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essi
attribuite dalla presente legge, comuni, province
e Regione collaborano, in rapporto reciproco di
sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze
per il miglioramento progressivo della qualità
tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione
territoriale ed atti per il governo del territorio e
l’omogeneità dei criteri metodologici, nonché
per l’efficacia dell’azione amministrativa.
2. Le province e la Regione assicurano in ogni
caso la necessaria assistenza tecnica ai comuni e
alle comunità montane, che ne facciano richiesta,
prioritariamente per le attività da esercitarsi
in forma associata.
3. Le province e la Regione promuovono ed agevolano
la creazione di strumenti idonei a garantire
l’assistenza tecnica alle strutture competenti, favorendo
l’integrazione fra le attività delle medesime
strutture tecniche dei comuni e la formazione specifica
del personale addetto alle stesse.

Art. 28
Il sistema informativo geografico regionale

1. La Regione, le province e i comuni concorrono
alla formazione ed alla gestione integrata
del sistema informativo geografico regionale, di
seguito denominato sistema informativo, che costituisce
il riferimento conoscitivo fondamentale
per l’elaborazione e la valutazione degli strumenti
della pianificazione territoriale, nonché
per la verifica dei loro effetti, in conformità con
le disposizioni di cui al presente titolo ed ai titoli
I e II della presente legge, in coerenza altresì con
gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.
2. Ai fini della presente legge, per informazione
geografica si intende il complesso delle informazioni,
localizzate geograficamente, relative ai
fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento
a quelle che costituiscono l’insieme
delle conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto
del territorio e delle sue risorse.
3. Nell’ambito del sistema informativo si
provvede, secondo quanto previsto dall’articolo
29, all’organizzazione dell’informazione geografica,
all’aggiornamento di essa ed alla diffusione
dell’informazione medesima, che deve essere
resa accessibile a tutti i soggetti interessati.

Art. 29
Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale

1. La Regione, le province, i comuni e gli altri
enti pubblici interessati realizzano, nell’ambito
del sistema informativo, la base informativa geografica
regionale, le cui componenti fondamentali sono:
a) le basi informative topografiche, geologiche,
le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari,
le cartografie storiche;
b) le basi informative tematiche sullo stato
delle risorse essenziali del territorio;
c) le basi informative sullo stato di fatto e di
diritto risultante dagli strumenti della pianificazione
territoriale e dagli atti di governo del territorio.
2. La Regione assicura le condizioni per il
funzionamento del sistema informativo, e provvede
alla realizzazione delle componenti di cui
al comma 1, lettera a). Essa provvede altresì,
unitamente ai soggetti di cui al comma 1, alla realizzazione
delle altre componenti di cui alle lettere
b) e c) del medesimo comma 1.
3. I comuni, le province e gli altri enti locali
sono tenuti a conferire gratuitamente al sistema
informativo, secondo regole tecniche concordate,
i dati della conoscenza necessaria al governo
del territorio in loro possesso; ad analogo conferimento
possono procedere altresì gli altri enti
pubblici che ne dispongano, sulla base di specifici
accordi con la Regione.
4. Nel sistema informativo sono raccolti, nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia,
e con le modalità ivi previste, i dati, le informazioni
e le conoscenze provenienti dagli enti
pubblici competenti e dalla comunità scientifica.
5. La Giunta regionale provvede ad emanare
apposite istruzioni tecniche al fine di definire e
disciplinare:
a) le modalità di realizzazione e gestione della
base informativa;
b) le specifiche tecniche, gli standard informativi
minimi e le regole comuni, con riferimento
alla produzione ed alla diffusione dell’informazione
geografica.
6. Tutti i cittadini interessati possono accedere
gratuitamente al sistema informativo.

TITOLO IV
Disposizioni generali per la tutela e l’uso del territorio

Capo I
Patrimonio naturale e culturale

Art. 30
Norme comuni

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale
e gli atti di governo del territorio si conformano
alle disposizioni di cui al presente capo,
aventi la finalità di tutelare e valorizzare la bellezza
dei paesaggi ed il pregio dei beni culturali e
del patrimonio storico e naturale presenti nel
territorio della Regione.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative
di tutela dei beni paesaggistici ad essa
conferite ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), di
seguito indicato come “Codice dei beni culturali
e del paesaggio”, qualora non attribuite ad altro
ente dalla presente legge.

Art. 31
Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale
concorrono tutti, ciascuno per quanto di propria
competenza, a definire, con particolare riferimento
ai beni tutelati ai sensi degli articoli 32 e
33, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici,
le azioni di recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree sottoposti a tutela,
nonché partecipano agli interventi di valorizzazione
del paesaggio di cui all’articolo 35, in relazione
alle prospettive di sviluppo sostenibile.

Art. 32
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alla speciale tutela disposta
dalla parte III, titolo I, capo II del Codice dei
beni culturali e del paesaggio gli immobili e le
aree riconosciute di notevole interesse pubblico
ai sensi degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141
e 143, comma 3, lettera h) del medesimo Codice.
2. Gli immobili e le aree dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi del comma 1 sono
compresi negli statuti del piano strutturale dei
comuni ai sensi dell’articolo 53, nei quali sono
ubicati. Qualora le aree dichiarate di notevole
interesse pubblico abbiano un rilievo sovracomunale,
esse sono comprese nello statuto del
piano territoriale di coordinamento ai sensi
dell’articolo 51. Qualora le aree dichiarate di notevole
interesse pubblico abbiano un rilievo sovraprovinciale,
esse sono comprese nello statuto
del piano di indirizzo territoriale ai sensi dell’articolo 48.
3. Qualora dall’applicazione dell’articolo 33,
commi 3 e 4 o dall’applicazione dell’articolo 34
derivi una modificazione degli effetti degli atti e
dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e
141 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
l’entrata in vigore delle relative disposizioni degli
strumenti della pianificazione territoriale è
subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità
indicate nell’articolo 140, commi 2, 3 e 4
del medesimo Codice.

Art. 33
Disciplina regionale di tutela paesaggistica

1. In base alle caratteristiche naturali e storiche
dei luoghi ed in relazione al livello di rilevanza
e integrità dei valori paesaggistici lo statuto di
cui all’articolo 5 contenuto nel piano di indirizzo
territoriale di cui all’articolo 48 individua i beni
paesaggistici di cui al comma 1 dell’articolo 32,
detta prescrizioni per la tutela dei beni paesaggistici
stessi ed individua i criteri a cui le province
si attengono per ripartire il territorio in ambiti
paesaggistici differenziati ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 34, comma 2.
2. In funzione dei diversi ambiti di cui al comma
1, lo statuto del piano di indirizzo territoriale
di cui all’articolo 48 attribuisce corrispondenti
obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di
qualità paesaggistica rispondono ai requisiti indicati
nell’articolo 143, comma 2, lettere a), b) e
c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale
ha valenza di piano paesaggistico e ha contenuto
descrittivo, prescrittivo e propositivo ai sensi
dell’articolo 143 comma 3 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio. Esso contiene:
a) la ricognizione generale dell’intero territorio,
attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche,
naturali, estetiche e delle loro interrelazioni
e la conseguente definizione dei valori paesaggistici
da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) l’analisi delle dinamiche di trasformazione
del territorio attraverso l’individuazione dei fattori
di rischio e degli elementi di vulnerabilità
del paesaggio, la comparazione con gli altri atti
di programmazione, della pianificazione e di difesadel suolo;
c) la determinazione di misure per la conservazione
dei caratteri connotativi delle aree tutelate
per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione
e degli interventi di valorizzazione paesaggistica
degli immobili e delle aree dichiarati
di notevole interesse pubblico;
d) l’individuazione generale degli interventi
di recupero e riqualificazione delle aree significativamente
compromesse o degradate;
e) l’individuazione generale delle misure necessarie
al corretto inserimento degli interventi
di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico,
alle quali debbono riferirsi le azioni e
gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile
delle aree interessate;
f) l’individuazione generale, ai sensi dell’articolo
143, comma 3 lettera h) del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di eventuali categorie
di immobili o di aree, diverse da quelle indicate
agli articoli 136 e 142 del medesimo Codice, da
sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e
di utilizzazione.
4. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale,
anche in relazione alle diverse tipologie di
opere od interventi di trasformazione del territorio,
detta prescrizioni per le aree nelle quali la
loro realizzazione è consentita sulla base della
verifica del rispetto delle prescrizioni medesime,
delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel
piano di indirizzo territoriale ai sensi del comma
3, lettere d), e), f) .
5. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale
detta prescrizioni altresì per le aree con riferimento
alle quali siano definiti parametri vincolanti
per le specifiche previsioni da introdurre negli
strumenti della pianificazione territoriale, di
comuni e province, in sede di conformazione e di
adeguamento allo statuto del piano di indirizzo
territoriale ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3.
6. La Giunta regionale organizza, con le proprie
strutture e di concerto con gli enti locali,
l’osservatorio del paesaggio con il compito di
esercitare il monitoraggio dell’efficacia dello statuto
del piano di indirizzo territoriale e di mantenerne
aggiornato il quadro conoscitivo.

Art. 34
Disciplina paesaggistica del piano territoriale di coordinamento e del piano strutturale

1. Gli statuti del piano territoriale di coordinamento
delle province e del piano strutturale
dei comuni integrano lo statuto del piano di indirizzo
territoriale relativamente alle regole per
la tutela dei beni di cui all’articolo 32, comma 1 e
agli obiettivi per la valorizzazione del paesaggio attraverso:
a) il recepimento dei vincoli di tutela dei beni
paesaggistici imposti dal piano di indirizzo territoriale;
b) la definizione delle azioni e strategie per la
valorizzazione del paesaggio, in coerenza con gli
indirizzi del piano di indirizzo territoriale.
2. In conformità con quanto previsto nello
statuto del piano di indirizzo territoriale ed in
conformità con i criteri da esso stabiliti ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, lo statuto del piano
territoriale di coordinamento delle province indica
specificamente gli ambiti paesaggistici e i
relativi obiettivi di qualità paesaggistica e indica
i criteri per l’individuazione delle aree di cui alle
lettere a), b), c) del comma 3.
3. In conformità con quanto previsto nello
statuto del piano di indirizzo territoriale e nello
statuto del piano territoriale di coordinamento,
lo statuto del piano strutturale dei comuni indica
specificamente:
a) le aree nelle quali la realizzazione delle
opere e degli interventi consentiti, in considerazione
del livello di eccellenza dei valori paesaggistici
o della opportunità di valutare gli impatti su
scala progettuale, richiede comunque il previo
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 87;
b) le aree nelle quali, invece, la realizzazione
di opere ed interventi può avvenire sulla base
della verifica della conformità alle previsioni
della disciplina paesaggistica contenuta negli
strumenti della pianificazione territoriale e degli
atti del governo del territorio, effettuata nell’ambito
del procedimento inerente al titolo edilizio e
con le modalità previste dalla relativa disciplina,
e non richiede il rilascio dell’autorizzazione di
cui all’articolo 87;
c) le aree significativamente compromesse o
degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
di recupero e riqualificazione non richiede il
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 87.
4. L’entrata in vigore delle disposizioni previste
dal comma 3, lettera b) e c) è subordinata al
parere vincolante da parte della Regione relativo
all’adeguatezza della tutela dei beni di cui all’articolo
32, comma 1, esercitata dallo statuto del
territorio contenuto nel piano strutturale del comune.
Il parere della Regione viene espresso
successivamente all’approvazione dello strumento
di pianificazione.
5. Lo statuto del territorio contenuto nel piano
strutturale del comune può subordinare l’entrata
in vigore delle disposizioni che consentono
la realizzazione di opere ed interventi ai sensi
del comma 3, lettera b), all’esito positivo di un
periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva
conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni
del territorio realizzate.
6. In riferimento alle aree di cui al comma 3,
lettera b) è in ogni caso fatto salvo il potere dei
comuni di effettuare controlli a campione sulle
opere e gli interventi realizzati. L’accertamento di
un significativo grado di violazione delle previsioni
vigenti consente ai comuni ove tali violazioni
siano state riscontrate la reintroduzione dell’obbligo
dell’autorizzazione di cui all’articolo 87.
7. In relazione allo statuto del piano di indirizzo
territoriale, gli strumenti della pianificazione
territoriale di competenza del comune e
della provincia individuano anche progetti prioritari
per la conservazione, il recupero, la riqualificazione,
la valorizzazione e la gestione del paesaggio
regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.

Art. 35
Valorizzazione dei paesaggi

1. La valorizzazione dei paesaggi consiste in
ogni attività diretta a consentirne la piena fruizione
pubblica quale testimonianza significativa
dei valori storici, culturali e naturali, attraverso:
a) la conservazione delle invarianti strutturali;
b) il ripristino e il recupero delle risorse riconosciute;
c) la trasformazione delle risorse territoriali
in conformità con quanto prescritto dagli statuti
del territorio;
d) l’intervento di ripristino, ispirato alla ricostituzione
dei caratteri di identità, anche attraverso
l’introduzione di destinazioni d’uso con
essi compatibili.
2. Gli interventi di trasformazione assicurano
la compatibilità e la coerenza paesaggistica ai
connotati del paesaggio.

Art. 36
Parchi e aree protette

1. I territori dei parchi, delle riserve e delle
aree contigue sono sottoposti al regime di tutela
previsto dalle leggi speciali che li riguardano.

Capo II
Il patrimonio insediativo

Art. 37
Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale
e gli atti di governo del territorio garantiscono
che gli interventi di trasformazione del
territorio assicurino il rispetto dei requisiti di
qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità
al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado.
2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di
accessibilità del territorio di cui al comma 1 è
definita in riferimento:
a) alla dotazione di infrastrutture per la mobilità,
parcheggi, verde urbano e di connettività
urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture
per il trasporto pubblico, arredo urbano ed
altre opere di urbanizzazione primaria;
b) alla dotazione di attrezzature e servizi, di
attività commerciali di vicinato, di attività terziarie
e direzionali;
c) alla qualità e alla quantità degli interventi
realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione
del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia
e la ricostituzione delle riserve idriche
anche potenziali;
d) alla dotazione di reti differenziate per lo
smaltimento e per l’adduzione idrica, il riutilizzo
delle acque reflue;
e) alla dotazione di attrezzature per la raccolta
differenziata;
f) all’utilizzazione di materiali edilizi e alla realizzazione
di requisiti delle costruzioni che assicurino
il benessere fisico delle persone, la salubrità
degli immobili e del territorio, il contenimento
energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità,
accessibilità e sicurezza per ogni tipo di
utente estesa al complesso degli insediamenti;
g) all’eliminazione delle barriere architettoniche
ed urbanistiche in conformità con quanto
previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991,
n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche)
da ultimo modificata dalla presente legge regionale;
h) alla qualità dell’architettura contemporanea
con particolare riferimento agli spazi ed alle
opere pubbliche.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2, e con particolare riferimento alle lettere
a), c), d), f) e g), la Regione, entro trecentosessantacinque
giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, emana appositi regolamenti e
istruzioni tecniche, contenenti parametri di riferimento
per i comuni.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale
e gli altri atti di governo del territorio privilegiano
un’organizzazione degli spazi che salvaguarda
il diritto all’autodeterminazione delle
scelte di vita e di lavoro. Tale organizzazione di
spazi garantisce una corretta distribuzione delle
funzioni al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione
con l’organizzazione dei tempi della
vita quotidiana, in modo da favorire una corretta
fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità
generale. In tale prospettiva gli strumenti della
pianificazione territoriale e gli altri atti di governo
del territorio si coordinano con il piano di
indirizzo e di regolazione degli orari di cui all’articolo
3 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38
(Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione
degli orari della città) così come modificata
dalla presente legge.
5. Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e
ciclabili;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e
del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
6. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) uffici comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie
e residenze per anziani;
h) impianti di potabilizzazione, di depurazione
e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
i) aree verdi di quartiere;
j) strutture con funzioni di centri servizi
avanzati alle imprese per l’innovazione e per la
società dell’informazione, spazi per incubatori
di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.
7. E’ definito come verde urbano l’insieme
delle componenti biologiche, appartenenti sia ad
aree pubbliche che private, che concorrono a garantire
l’equilibrio ecologico dei territori urbani.
8. Il governo del territorio promuove l’incremento
delle dotazioni del verde urbano ed orienta
lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione
di una dotazione di verde equivalente capace
di compensare le emissioni di gas all’interno dell’area urbana.
9. A tal fine la Regione Toscana redige un specifico
elenco con indici e parametri di conversione
atti a determinare il fabbisogno di verde necessario
a compensare le emissioni di gas derivanti
dalle principali attività umane, secondo gli
indirizzi tecnici ed attuativi contenuti nel regolamento
e nelle apposite istruzioni tecniche da
emanarsi entro trecentosessentacinque giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 38
Realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse

1. Fermo restando quanto disposto all’articolo
8, la realizzazione di impianti pubblici o di pubblico
interesse destinati alle telecomunicazioni,
al trasporto energetico e dell’acqua è consentita
solo nel rispetto delle previsioni contenute negli
strumenti della pianificazione territoriale e negli
atti di governo del territorio dei comuni.

Capo III
Il territorio rurale

Art. 39
Tutela e valorizzazione del territorio rurale

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale
e gli atti di governo del territorio promuovono
la valorizzazione dell’economia rurale e montana
attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale
svolto dall’attività agricola anche integrata
con le altre funzioni e settori produttivi con la
tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse
del territorio, ivi comprese le attività di fruizione
del territorio rurale per il tempo libero, la produzione
per autoconsumo e la salvaguardia delle
risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il
sostegno delle famiglie residenti in funzione del
mantenimento della presenza umana a presidio
dell’ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture
nelle aree marginali.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale
e gli atti di governo del territorio disciplinano
gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura,
delle attività ad essa connesse e delle altre attività
integrate e compatibili con la tutela e l’utilizzazione
delle risorse dei territori rurali e montani.
3. I comuni attraverso gli strumenti della pianificazione
territoriale e gli atti di governo del territorio,
disciplinano le aree dei territori rurali attraverso
specifiche discipline che garantiscano la salvaguardia
e la valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio rurale, nonché la tutela delle risorse
produttive dell’agricoltura. Nell’ambito delle comunità
montane, i comuni provvedono in relazione
con il piano di sviluppo delle comunità stesse.

Art. 40
Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola

1. Nell’ambito del territorio rurale, gli strumenti
della pianificazione territoriale e gli atti di
governo del territorio individuano le zone con
esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Per zone con esclusiva o prevalente funzione
agricola, di cui al comma 1, si intendono
quelle individuate in considerazione del sistema
aziendale agricolo esistente, della capacità produttiva
del suolo, delle limitazioni di ordine fisico,
della presenza di infrastrutture agricole di rilevante
interesse, della vulnerabilità delle risorse
nonché della caratterizzazione sociale ed economica
del territorio.
3. Le zone di cui al comma 1 sono articolate
in sottozone, in relazione alla funzione agricola
e in rapporto alla caratterizzazione sociale, ambientale
e paesaggistica degli ambiti territoriali interessati.
4. Le zone ad esclusiva funzione agricola, che
sono assunte come risorsa essenziale del territorio
limitata e non riproducibile corrispondono alle
aree di elevato pregio a fini di produzione agricola,
anche potenziale, per le peculiari caratteristiche
pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura
del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture
agrarie e/o sistemazioni territoriali.
5. Nelle zone con esclusiva funzione agricola
sono di norma consentiti impegni di suolo esclusivamente
per finalità collegate con la conservazione
o lo sviluppo dell’agricoltura e delle attività connesse.
6. Il territorio rurale è soggetto ai vincoli di
salvaguardia della normativa vigente in relazione
all’approvvigionamento idropotabile.

Art. 41
Costruzione di nuovi edifici rurali

1. Fermo restando l’obbligo di procedere
prioritariamente al recupero degli edifici esistenti,
la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle
zone a esclusiva o prevalente funzione agricola,
è consentita secondo quanto previsto nel presente
articolo soltanto se necessaria alla conduzione
del fondo e all’esercizio delle altre attività
agricole e di quelle ad esse connesse.
2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo,
se ammessa dagli strumenti urbanistici,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, è soggetta:
a) all’approvazione da parte del comune del
programma aziendale pluriennale di miglioramento
agricolo ambientale, di seguito denominato
“programma aziendale”, presentato dall’imprenditore
agricolo, dove si dimostri che l’edificio
è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari
coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato
impegnati nell’attività agricola;
b) all’impegno dell’imprenditore agricolo a
mantenere in produzione superfici fondiarie minime
non inferiori a quanto previsto dai piani
territoriali di coordinamento delle province o, in
mancanza, dal regolamento d’attuazione del presente
capo. L’impegno è assunto al momento
dell’approvazione del programma.
3. Il regolamento d’attuazione del presente
capo disciplina ulteriori condizioni cui è soggetta
la realizzazione di nuove abitazioni rurali, anche
agrituristiche.
4. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:
a) all’approvazione da parte del comune del
programma aziendale, presentato dall’imprenditore
agricolo, dove si dimostri che la costruzione
di nuovi annessi agricoli è commisurata alla capacità
produttiva dell’azienda agricola;
b) all’impegno dell’imprenditore agricolo a
mantenere in produzione superfici fondiarie minime
non inferiori a quanto previsto dai piani
territoriali di coordinamento delle province o, in
mancanza, dal regolamento d’attuazione del presente
capo. L’impegno è assunto al momento
dell’approvazione del programma.
5. Gli annessi agricoli destinati all’agricoltura,
esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori
agricoli, possono essere realizzati solo se
consentiti dagli strumenti della pianificazione
territoriale, dagli atti di governo del territorio o
dagli strumenti urbanistici generali del comune
ai sensi dell’articolo 39.
6. Gli annessi agricoli costruiti dopo l’entrata
in vigore delle disposizioni di cui al presente
capo non possono mutare la destinazione d’uso
agricola e sono rimossi:
a) al termine della validità del programma
aziendale per gli annessi aziendali di cui al comma
4; essi non possono mutare la loro destinazione
di annessi agricoli e possono comunque essere
mantenuti in caso di proroga del programma o
per l’attuazione di un nuovo programma;
b) in caso di trasferimento di proprietà anche
parziale del fondo su cui insistono per gli annessi
destinati all’agricoltura di cui al comma 5 e
per gli annessi di cui al comma 7.
Nei casi di cui alla lettera b) il comune può
prevedere un termine più breve per la rimozione degli annessi.
7. Il regolamento di attuazione del presente
capo specifica i casi in cui la costruzione di nuovi
annessi agricoli, purché ammessa dagli strumenti
urbanistici generali o dagli atti di governo
del territorio del comune, non è soggetta al rispetto
delle superfici minime fondiarie previste
dal comma 2, lettera b), ovvero può eccedere le
capacità produttive dell’azienda. In tali casi la
costruzione di annessi agricoli non è soggetta
alla presentazione del programma aziendale.
8. L’installazione per lo svolgimento dell’attività
agricola di manufatti precari realizzati con
strutture in materiale leggero appoggiati a terra
è soggetta alle condizioni previste nel regolamento
d’attuazione del presente capo e dalle
eventuali ulteriori condizioni previste dagli strumenti
della pianificazione territoriale o dagli atti
di governo del territorio del comune. Per l’installazione
di tali manufatti non deve essere presentato
il programma aziendale.
9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
42, comma 8, lettera f), il rilascio del permesso
di costruire per la costruzione degli annessi di
cui ai commi 5 e 7 è comunque subordinato alla
prestazione di idonee garanzie per la rimozione
degli annessi medesimi.

Art. 42
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Il programma aziendale ha valore di piano
attuativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
della presente legge, nei casi individuati dagli
strumenti della pianificazione territoriale o dagli
atti di governo del territorio o dagli strumenti
urbanistici generali del comune ed è corredato
dagli elaborati necessari.
2. L’approvazione del programma aziendale
costituisce condizione preliminare per la costituzione
dei titoli abilitativi.
3. Il programma aziendale ha una durata decennale,
salvo un maggior termine stabilito dal comune.
4. Il programma aziendale può essere modificato,
su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze annuali.
5. Il programma aziendale può essere modificato
in ogni tempo per adeguarlo ai programmi
comunitari, statali o regionali, ovvero per cause
di forza maggiore regionali.
6. I contenuti del programma aziendale sono
indicati nel regolamento di attuazione del presente capo.
7. La realizzazione del programma aziendale
è garantita da un’apposita convenzione, o da un
atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere
a spese del richiedente e a cura del comune.
8. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale
d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:
a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma,
in relazione ai quali è richiesta la realizzazione
di nuovi edifici rurali o di interventi
sul patrimonio esistente di cui all’articolo 43, comma 2, lettere a) e b);
b) a non modificare la destinazione d’uso
agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari
allo svolgimento dell’attività agricola e di
quelle connesse per il periodo di validità del programma;
c) a non modificare la destinazione d’uso
agricola dei nuovi edifici rurali, per almeno venti
anni dalla loro ultimazione;
d) a non alienare separatamente dagli edifici
rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva
gli stessi sono riferiti;
e) a realizzare gli interventi di sistemazione
ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente
non più utilizzabili a fini agricoli, così
come individuate dalle convenzioni o dagli atti d’obbligo;
f) a prestare idonee garanzie per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a) ed e) e
per la rimozione degli annessi ai sensi dell’articolo 41, comma 9;
g) ad assoggettarsi alle penali, previste nella
convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento.
In ogni caso le penali non devono
essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.
9. L’impegno di cui al comma 8, lettera c) non
può essere modificato con le eventuali variazioni
del programma di cui al comma 4.

Art. 43
Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione
d’uso agricola sono consentiti, sempreché
non comportino mutamento della destinazione
d’uso agricola e salvo i limiti e le condizioni
previste dagli strumenti della pianificazione
territoriale o dagli atti di governo del territorio
del comune, i seguenti interventi:
a) il restauro e risanamento conservativo di
cui all’articolo 79, comma 2, lettera c);
b) la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo
79, comma 2, lettera d), ivi compresi i trasferimenti
di volumetrie, nei limiti del 10 per cento
del volume degli edifici aziendali e fino ad un
massimo di 600 metri cubi di volume ricostruito;
c) la sostituzione edilizia nei limiti di cui alla
lettera b) di cui all’articolo 78, comma 1, lettera h);
d) gli interventi necessari al superamento delle
barriere architettoniche ed all’adeguamento
degli immobili per le esigenze dei disabili.
2. Nel caso in cui siano realizzati gli interventi
edilizi di cui al comma 1, lettere b) ,c) e d) per
lo svolgimento delle attività agrituristiche l’imprenditore
agricolo si deve impegnare a non modificare
la destinazione d’uso agricola degli edifici
per venti anni dalla loro realizzazione.
3. Nell’ambito degli interventi di cui al comma
1, sono ammessi interventi di ristrutturazione
edilizia comprendenti ampliamenti una tantum
fino ad un massimo di 100 metri cubi per
ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di
300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente
sugli annessi agricoli, comunque entro i
limiti dimensionali, se inferiori, previsti dagli
strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo
del territorio del comune; tali interventi
non devono comportare un aumento delle unità abitative.
4. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione
d’uso agricola sono consentiti, previa
approvazione del programma aziendale di miglioramento
e fermo restando il rispetto delle superfici
fondiarie minime previste nel piano territoriale
di coordinamento o, in mancanza, nel regolamento
d’attuazione del presente capo i seguenti interventi:
a) ristrutturazioni urbanistiche;
b) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni
edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili
alle fattispecie di cui al comma 2;
c) mutamento della destinazione d’uso agricola
degli edifici che fanno parte di aziende agricole
che mantengono in produzioni superfici
fondiarie minime superiori a quelle previste nel
piano territoriale di coordinamento o, in mancanza,
nel regolamento d’attuazione del presente capo.

Art. 44
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola

1. Nelle zone, con esclusiva o prevalente funzione
agricola, sugli edifici con destinazione
d’uso non agricola sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
e risanamento conservativo nonché, ove
espressamente previsti dagli atti di governo del
territorio dei comuni in coerenza con gli strumenti
della pianificazione territoriale, ristrutturazione
edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
2. Agli interventi sul patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente, eccedenti la manutenzione
ordinaria e straordinaria, si applica la disciplina
prevista dall’articolo 45, commi 1, 2, 3 e 4.
Agli interventi di restauro e risanamento conservativo
tale disciplina si applica una tantum.

Art. 45
Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d’uso agricole

1. Fermo restando quanto previsto al comma
6 dell’articolo 41, gli interventi che comportano
la perdita della destinazione d’uso agricola degli
edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano
decaduti gli impegni assunti ai sensi dell’articolo
5 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10
(Norme urbanistiche transitorie relative alle
zone agricole), ai sensi dell’articolo 4 della legge
regionale 14 aprile 1995, n .64 (Disciplina degli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
nelle zone con prevalente funzione agricola)
e ai sensi dell’articolo 43, sono consentiti previa
sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo
unilaterale da registrare e trascrivere a cura del
comune e a spese del richiedente. La convenzione
o l’atto d’obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici.
2. Per le aree di pertinenza di dimensioni non
inferiori ad 1 ettaro, nella convenzione o
nell’atto d’obbligo i proprietari si impegnano
alla realizzazione d’interventi di sistemazione
ambientale, fornendo idonee garanzie. Nel caso
in cui le spese per la sistemazione ambientale da
sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a
prezzi correnti al momento della formazione del
titolo abilitativo risultano inferiori agli oneri da
corrispondere ai sensi del comma 3, è dovuta al
comune la relativa differenza.
3. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori
ad 1 ettaro, in luogo della convenzione indicata
al comma 1, sono corrisposti specifici
oneri stabiliti dal comune e connessi al miglioramento
ambientale del sistema insediativo, in misura
comunque non inferiore alla quota massima
prevista per gli interventi di ristrutturazione
edilizia e non superiore alla quota minima prevista
per gli interventi di nuova edificazione.
4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi
1, 2 e 3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione
di cui al titolo VII della presente legge.
5. Gli edifici che mutano la destinazione
d’uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento
degli strumenti della pianificazione
territoriale e degli atti del governo del territorio.

Art. 46
Trasferimenti di fondi agricoli

1. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi
agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali
di miglioramento, a titolo di compravendita
o ad altro titolo che consenta il conseguimento
di un titolo abilitativo è vietata la realizzazione
di nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento,
su tutti i terreni risultanti.
2. Il divieto di edificare di cui al comma 1 non
si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici
fondiarie ed edifici utilizzati per l’attività agricola
così come stabiliti dalla provincia in sede di
determinazione dei parametri di cui all’articolo
51, comma 2, lettera, e) non siano stati superati
su alcuna delle porzioni risultanti. Per i trasferimenti
anteriori alla determinazione dei parametri
della provincia è fatta salva la possibilità di
dimostrare, attraverso il programma aziendale
di miglioramento, che l’indispensabilità dei nuovi
edifici sussisteva in riferimento all’estensione
dell’azienda ed agli edifici in essa esistenti risultanti
al momento del trasferimento, ferma restando
la possibilità di comprendervi i successivi
ampliamenti dell’estensione aziendale.
3. Le disposizioni relative al divieto di edificare
si applicano, per la durata dell’affitto e fino ad
un massimo di dieci anni, anche agli affitti di
fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della
normativa vigente, consentano il conseguimento
di un titolo abilitativo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trasferimenti in sede di permute di immobili
agricoli o di aggiustamenti di confine;
b) ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente
dall’applicazione di normative comunitarie o
nazionali;
c) ai trasferimenti che hanno origine da:
1) risoluzione di contratti di mezzadria o di
altri contratti agrari;
2) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
3) procedure espropriative;
4) successioni ereditarie;
5) divisioni patrimoniali quando la comproprietà
del bene si sia formata antecedentemente
al 29 aprile 1995;
6) cessazione dell’attività per raggiunti limiti
d’età degli imprenditori agricoli professionali(IAP).
5. Costituiscono aggiustamenti di confine, ai
fini della presente legge, gli aumenti o le diminuzioni
delle superfici aziendali su cui non insistano
edifici. Tali superfici devono essere inferiori
al 5 per cento delle superfici complessive aziendali
e comunque non eccedenti due ettari di superficie
agricola utilizzata.
6. Per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati
prima dell’entrata in vigore della presente
legge rimane fermo il divieto di edificazione previsto
dall’articolo 3, comma 5 della legge regionale
14 aprile 1995, n.64 (Disciplina degli interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia
nelle zone con prevalente funzione agricola).

Art. 47
Boschi e terreni soggetti a vincolo idrogeologico

1. Per le attività forestali, per la loro pianificazione
e per gli interventi da realizzarsi in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico si applica
quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo
2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dal
regolamento relativo.
2. Le opere individuate dal piano antincendi
boschivi di cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000
non necessitano per la loro realizzazione di specifica
localizzazione negli strumenti della pianificazione
territoriale e sono soggette a denuncia
di inizio attività sia ai fini della presente legge,
sia ai fini del vincolo idrogeologico.

TITOLO V
Atti, soggetti e funzioni

Capo I
Funzioni della Regione

Art. 48
Piano di indirizzo territoriale

1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5,
contenuto nel piano di indirizzo territoriale approvato
dalla Regione, in relazione all’ambito regionale
individua e definisce:
a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono
la struttura del territorio;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4;
c) i principi per l’utilizzazione delle risorse
essenziali nonché le prescrizioni inerenti ai relativi
livelli minimi prestazionali e di qualità;
d) le aree dichiarate di notevole interesse
pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 2.
2. Lo statuto di cui al comma 1 ha anche valore
di piano paesaggistico ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 33 ed altresì ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, e pertanto individua i beni
paesaggistici e la relativa disciplina.
3. Il piano di indirizzo territoriale delinea la
strategia dello sviluppo territoriale mediante
l’indicazione e la definizione:
a) degli obiettivi del governo del territorio e
delle azioni conseguenti;
b) del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi
delle città, dei sistemi locali e dei distretti
produttivi, delle aree caratterizzate da intensa
mobilità nonché degli ambiti territoriali di rilievo
sovraprovinciale;
c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione
delle risorse essenziali.
4. Ai fini di cui al comma 3, il piano di indirizzo
territoriale stabilisce:
a) le prescrizioni relative alla individuazione
dei tipi di intervento e dei relativi ambiti territoriali
che, per i loro effetti intercomunali, sono
oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali
anche in relazione alle forme di perequazione
tra comuni;
b) le prescrizioni per il coordinamento delle
politiche di settore della Regione in funzione
dello sviluppo territoriale;
c) le prescrizioni relative alla individuazione
degli ambiti territoriali per la localizzazione di
interventi sul territorio di competenza regionale;
d) le misure di salvaguardia immediatamente
efficaci, pena di nullità, di qualsiasi atto con esse
contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti
della pianificazione territoriale e degli atti
di governo del territorio di comuni e province
allo statuto del territorio di cui al comma 1 e alle
prescrizioni di cui alle lettere a) e c);
e) le prescrizioni di cui all’articolo 4, comma
7, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28
(Norme per la disciplina del commercio in sede
fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.114) come modificata dalla legge regionale
4 febbraio 2003, n. 10;
f) i comuni tenuti ad adottare il piano di indirizzo
e di regolamentazione degli orari ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d bis) della l.r.38/1998.
5. Nei casi di cui all’articolo 26, comma 3, la
Giunta regionale emana misure di salvaguardia
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, lettera
d) del presente articolo.
6. Gli strumenti della pianificazione territoriale
dei comuni e delle province e gli atti di governo
del territorio degli altri soggetti pubblici,
si conformano al piano di indirizzo territoriale.

Art. 49
Misure cautelari

1. Il Presidente della Regione può approvare
in via eccezionale particolari disposizioni cautelari
con l’effetto di sospendere l’efficacia totale o
parziale delle parti degli atti con esse contrastanti,
nei casi di cui agli articoli 24 e 25 della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento
del sistema regionale della protezione civile
e disciplina della relativa attività) nonché
negli altri casi in cui la legge attribuisca alla Regione
poteri straordinari connessi a situazioni di
necessità e di urgenza.
2. Le misure di cui al comma 1 cessano di avere
efficacia non appena hanno raggiunto gli
obiettivi per i quali la legge li prevede e comunque
non oltre dodici mesi dalla loro adozione.

Art. 50
Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato adeguamento del piano
territoriale di coordinamento ovvero degli strumenti
e degli atti di cui all’articolo 52 con il piano
di indirizzo territoriale nei termini da questo
stabiliti, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale
1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
Enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica
e pianificazione territoriale, protezione
della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,
opere pubbliche, viabilità e trasporti
conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112) nelle seguenti ipotesi:
a) urgenza nell’esercizio delle competenze regionali
di cui al d.lgs. 190/2002;
b) individuazione degli ambiti di cui all’articolo
48, comma 4, lettera c);
c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Restano fermi, inoltre, i poteri sostitutivi e
le relative procedure previste:
a) dall’articolo 22 della legge regionale 18
maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti
e la bonifica dei siti inquinati);
b) dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 3
novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di
cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate
e riutilizzo di residui recuperabili);
c) dall’articolo 10 della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento
acustico) da ultimo modificata dalla
legge regionale 29 novembre 2004, n. 67;
d) dall’articolo 6, commi 3 e 4 della l.r.
28/1999;
e) dall’articolo 8 della legge regionale 6 aprile
2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazioni).


Capo II
Funzioni delle province


Art. 51
Piano territoriale di coordinamento


1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5,
contenuto nel piano territoriale di coordinamento
adottato dalla provincia, in relazione al territorio
provinciale individua e definisce:
a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono
la struttura del territorio;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4;
c) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali;
d) i relativi livelli minimi prestazionali e di
qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi
territoriali e funzionali di cui alla lettera a);
e) i criteri per la riqualificazione e la valorizzazione
dei paesaggi ai sensi degli articoli 32 e
33, nonché l’individuazione e la descrizione degli
ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale
e i relativi obiettivi di qualità paesaggistica
secondo quanto previsto nell’articolo 34,
comma 1;
f) gli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale.
2. Il piano territoriale di coordinamento delinea
la strategia dello sviluppo territoriale della
provincia mediante l’individuazione:
a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo
territoriale con le conseguenti azioni della
provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale;
b) della specificazione dei criteri della valutazione
integrata ai sensi dell’articolo 14;
c) degli immobili di notevole interesse pubblico
di interesse sovracomunale di cui all’articolo 32;
d) degli indirizzi sull’articolazione e sulle linee
di evoluzione dei sistemi territoriali di cui
alla lettera a) del comma 1, promuovendo la formazione
coordinata degli strumenti della pianificazione
territoriale;
e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per
l’applicazione coordinata delle norme relative al
territorio rurale di cui al titolo IV, capo III;
f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni
dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000.
3. Ai fini di cui al comma 2 il piano territoriale
di coordinamento stabilisce:
a) le prescrizioni per la finalizzazione ed il coordinamento
delle politiche di settore e degli
strumenti della programmazione della provincia;
b) le prescrizioni degli ambiti territoriali per
la localizzazione di interventi di competenza
provinciale ai sensi della presente legge e del regolamento
di attuazione del presente titolo;
c) le misure di salvaguardia immediatamente
efficaci, a pena di nullità di qualsiasi atto comunale
con esse contrastanti, sino all’adeguamento
degli strumenti della pianificazione territoriale e
degli atti di governo del territorio dei comuni
allo statuto di cui al comma 1 ed alle prescrizioni
di cui alla lettera b).
4. Nei casi di cui all’articolo 26, comma 3, la
provincia emana misure di salvaguardia ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 3, lettera c) del
presente articolo.
5. Gli strumenti della pianificazione dei comuni
e gli atti di governo del territorio di ogni altro
soggetto pubblico si conformano al piano
territoriale di coordinamento.

Capo III
Funzioni dei comuni

Art. 52
Strumenti e atti del comune

1. Il comune approva il piano strutturale quale
strumento della pianificazione del territorio.
2. Il comune approva, quali atti di governo del
territorio, il regolamento urbanistico, i piani
complessi di intervento nonché i piani attuativi.

Art. 53
Piano strutturale

1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5,
contenuto nel piano strutturale, in relazione al
territorio comunale, individua e definisce:
a) le risorse che costituiscono la struttura
identitaria del territorio comunale definita attraverso
l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi
territoriali e funzionali;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4;
c) i principi del governo del territorio;
d) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali
nonché i relativi livelli minimi prestazionali
e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi
territoriali e funzionali di cui alla lettera a);
e) la disciplina della valorizzazione del paesaggio,
nonché le disposizioni di dettaglio per la
tutela dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei
beni culturali in attuazione del piano di indirizzo
territoriale e del piano territoriale di coordinamento
ai sensi degli articoli 33 e 34;
f) le aree e gli immobili dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1.
2. Il piano strutturale delinea la strategia dello
sviluppo territoriale comunale mediante l’indicazione e la definizione:
a) degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio;
b) delle unità territoriali organiche elementari
che assicurano un’equilibrata distribuzione
delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale;
c) delle dimensioni massime sostenibili degli
insediamenti nonché delle infrastrutture e dei
servizi necessari per le unità territoriali organiche
elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto
del piano di indirizzo territoriale e del regolamento
regionale, nonché sulla base degli standard
di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia,
di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi
da osservare ai fini della formazione di
nuovi strumenti urbanistici e della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765) e sulla base e nel rispetto
delle quantità complessive minime fissate
dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 (Legge urbanistica) come da ultimo modificato
dalla legge 24 marzo 1989, n. 122;
d) delle aree di cui all’articolo 48, comma 4,
lettera c) e all’articolo 51, comma 3, lettera b)
con efficacia immediata;
e) delle prescrizioni per gli atti di cui all’articolo
52, comma 2 e degli atti comunali di cui
all’articolo 10, comma 2;
f) dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado;
g) della disciplina della valutazione integrata
ai sensi dell’articolo 14;
h) delle misure di salvaguardia, di durata non
superiore a tre anni, da rispettare sino all’approvazione
o all’adeguamento del regolamento urbanistico.
3. Il piano strutturale contiene inoltre:
a) il quadro conoscitivo idoneo a individuare,
valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi,
a tale scopo con quello delle risorse individuate
dal piano territoriale di coordinamento;
b) la ricognizione delle prescrizioni del piano
territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo territoriale;
c) i criteri per l’adeguamento alle direttive di
urbanistica commerciale di cui all’articolo 48,
comma 4, lettera e).
4. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera e)
definiscono e individuano:
a) le quantità, con riferimento alle unità territoriali
organiche elementari, sistemi e sub-sistemi,
da rispettare con il regolamento urbanistico,
nonché i relativi livelli prestazionali da garantire
nella progressiva attuazione della strategia di
sviluppo territoriale;
b) gli interventi da realizzare mediante i piani
complessi di cui all’articolo 56;
c) i criteri e la disciplina per la progettazione
degli assetti territoriali.

Art. 54
Poteri di deroga

1. I poteri di deroga al regolamento urbanistico
sono esercitabili esclusivamente nel rispetto
di entrambe le seguenti condizioni:
a) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e
con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali
dell’intervento concernenti altezze, superfici,
volumi e distanze;
b) per la realizzazione di interventi urgenti
ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati
alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, a recupero
di condizioni di agibilità e accessibilità di
infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché
alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e
privata, che si siano resi necessari in conseguenza
di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali
o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti
ai fini dell’attività di protezione civile.

Art. 55
Regolamento urbanistico

1. Il regolamento urbanistico disciplina l’attività
urbanistica ed edilizia per l’intero territorio
comunale; esso si compone di due parti:
a) disciplina per la gestione degli insediamenti
esistenti;
b) disciplina delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.
2. La disciplina di cui al comma 1 lettera a)
individua e definisce:
a) il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato
periodicamente del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
b) il perimetro aggiornato dei centri abitati
inteso come delimitazione continua che comprende
tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
c) la disciplina dell’utilizzazione, del recupero
e della riqualificazione del patrimonio urbanistico
ed edilizio esistente, compresa la tutela e
la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di
valore storico e artistico;
d) le aree all’interno del perimetro dei centri abitati
nelle quali è permessa l’edificazione di completamento
o di ampliamento degli edifici esistenti;
e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria
e secondaria nel rispetto degli standard di
cui all’articolo 53,comma 2, lettera c);
f) la disciplina del territorio rurale ai sensi del
titolo IV, capo III;
g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio;
h) la valutazione di fattibilità idrogeologica
degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico
di cui alla l.r. 39/2000 in base all’approfondimento
degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente
la riqualificazione insediativa.
3. La disciplina delle trasformazioni non materiali
del territorio di cui alla lettera g) del comma
2 detta criteri di coordinamento tra le scelte
localizzative, la regolamentazione della mobilità
e della accessibilità, gli atti di competenza del
comune in materia di orari e la disciplina della
distribuzione e localizzazione delle funzioni di
cui all’articolo 58.
4. Mediante la disciplina di cui al comma 1 lettera
b), il regolamento urbanistico individua e definisce:
a) gli interventi di addizione agli insediamenti
esistenti consentiti anche all’esterno del perimetro
dei centri abitati;
b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione
del tessuto urbanistico;
c) gli interventi che, in ragione della loro
complessità e rilevanza, si attuano mediante i
piani di cui al presente titolo, capo IV, sezione I;
d) le aree destinate all’attuazione delle politiche
di settore del comune;
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
f) il programma di intervento per l’abbattimento
delle barriere architettoniche ed urbanistiche,
contenente il censimento delle barriere architettoniche
nell’ambito urbano e la determinazione degli
interventi necessari al loro superamento, per
garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di
uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo
ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e
10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità);
h) la disciplina della perequazione di cui all’articolo 60.
5. Le previsioni di cui al comma 4 ed i conseguenti
vincoli preordinati alla espropriazione
sono dimensionati sulla base del quadro previsionale
strategico per i cinque anni successivi
alla loro approvazione; perdono efficacia nel
caso in cui, alla scadenza del quinquennio
dall’approvazione del regolamento o dalla modifica
che li contempla, non siano stati approvati i
conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.
6. Nei casi in cui il regolamento urbanistico
preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa
privata, la perdita di efficacia di cui al comma
5 si verifica allorché entro cinque anni non
sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero
i proponenti non abbiano formato un valido atto
unilaterale d’obbligo a favore del comune.
7. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione
del regolamento urbanistico, il comune
redige una relazione sul monitoraggio degli
effetti di cui all’articolo 13.

Art. 56
Piani complessi d’intervento

1. Il comune, in conformità col piano strutturale,
può adottare il piano complesso per le trasformazioni
del territorio che richiedano l’esecuzione
programmata e contestuale di interventi
pubblici e privati; per l’attuazione delle previsioni
del piano strutturale di cui all’articolo 53, comma
4, lettera b), il ricorso a tale piano è obbligatorio.
2. Il piano complesso d’intervento individua e
definisce:
a) le risorse del territorio utilizzate;
b) la valutazione integrata e il monitoraggio
degli effetti del governo del territorio ai sensi del
regolamento urbanistico;
c) la fattibilità economico-finanziaria delle
trasformazioni in esso previste con particolare
riferimento alla programmazione delle risorse
finanziarie del comune;
d) le aree e gli ambiti sui quali operare la riqualificazione
insediativa;
e) la disciplina della perequazione di cui
all’articolo 60;
f) i beni eventualmente da espropriare;
g) gli impegni giuridicamente vincolanti che
dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono
partecipare alla realizzazione del piano.
3. Il piano complesso di intervento si avvale
della valutazione integrata.

Art. 57
Efficacia del piano complesso d’intervento

1. L’efficacia del piano complesso d’intervento:
a) è limitata alla permanenza in carica della
giunta comunale che l’ha promosso e si intende
prorogata non oltre i diciotto mesi dall’entrata in
carica della nuova giunta comunale, salvo diversa
determinazione del comune;
b) cessa se, entro il termine di cui alla lettera
a), non siano stati richiesti i permessi di costruire,
ovvero non siano stati approvati i conseguenti
progetti esecutivi delle opere pubbliche o i relativi
piani attuativi in esso previsti;
c) nel caso in cui siano consentiti piani d’iniziativa
privata, la perdita di efficacia si produce
se non sia stata stipulata, entro il termine di cui
alla lettera a), la relativa convenzione ovvero i
proponenti non abbiano formato un valido atto
unilaterale d’obbligo a favore del comune.
2. Al piano complesso d’intervento contenente
gli elaborati necessari previsti si applicano le
norme concernenti i piani attuativi di cui al presente
titolo, capo IV, sezione I. Qualora non contenga
gli elaborati necessari suddetti, si applicano
gli articoli 16 e 17.
3. Il piano complesso d’intervento integra il
regolamento urbanistico con efficacia limitata al
periodo della propria validità.

Art. 58
Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. La disciplina della distribuzione e localizzazione
delle funzioni regola i mutamenti delle destinazioni
d’uso degli immobili, ivi comprese le
aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni
inedificati nonché la suddivisione del territorio
secondo le unità territoriali organiche elementari
o parti di esse, costituenti unità minime d’intervento
per riqualificare gli insediamenti esistenti.
2. Per consentire il controllo della distribuzione
delle funzioni d’interesse collettivo e di servizio
ai residenti, nell’ambito del perimetro dei centri
abitati come definito dall’articolo 55 comma 2
lettera b), le unità minime d’intervento di cui al
comma 1 non sono superiori ai cinquanta ettari.
3. Con riferimento a ciascun ambito la disciplina
della distribuzione e localizzazione delle
funzioni individua e definisce:
a) le funzioni non ammesse anche in relazio-
ne a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili
o a parti di essi;
b) le quantità massime e minime per ciascuna
funzione in relazione alle reciproche compatibilità;
c) i mutamenti di destinazione comunque
soggetti a titolo abilitativo;
d) le condizioni per la localizzazione delle
funzioni in determinate parti degli ambiti;
e) specifiche fattispecie o aree determinate
nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso
degli immobili, in assenza di opere edilizie, è
sottoposto a denuncia di inizio dell’attività.
4. La disciplina della distribuzione e localizzazione
delle funzioni ha validità quinquennale.
5. Per la approvazione della disciplina della
distribuzione e localizzazione delle funzioni si
applicano le procedure previste dall’articolo 69
anche contestualmente alle procedure di approvazione
del regolamento urbanistico.

Art. 59
Mutamenti della destinazione d’uso

1. Ai sensi dell’articolo 58, comma 1 e comma
3, lettere c) ed e), sono comunque considerati
mutamenti di destinazione d’uso i passaggi
dall’una all’altra delle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale;
f) di servizio;
g) commerciale all’ingrosso e depositi;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma
1, si ha mutamento di destinazione d’uso quando
sia variata l’utilizzazione attuale di una unità
immobiliare in modo tale da interessare oltre il
35 per cento della superficie utile dell’unità stessa
o comunque oltre trenta metri quadrati, anche
con più interventi successivi.
3. Si presume destinazione d’uso attuale ai
fini della presente legge quella risultante da atti
pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica
amministrazione formati in data anteriore
alla entrata in vigore della disciplina di cui all’articolo
58, ovvero, in mancanza, dalla posizione
catastale quale risulta alla data di entrata in vigore
della disciplina stessa.

Art. 60
Perequazione

1. La perequazione urbanistica è finalizzata
al perseguimento degli obiettivi individuati dagli
strumenti della pianificazione territoriale ed alla
equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte
le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti
oggetto di trasformazione urbanistica.
2. La distribuzione dei diritti edificatori è effettuata
in base alle limitazioni all’edificabilità
derivanti dagli strumenti della pianificazione
territoriale e dagli atti di governo del territorio.
3. La distribuzione dei diritti edificatori di cui
al comma 2 tiene conto anche delle condizioni
fisiche del territorio nonché dei vincoli derivanti
dalle leggi in vigore.

Art. 61
Misure di salvaguardia

1. Il comune sospende ogni determinazione
sulle domande di permesso di costruire quando
siano in contrasto con lo strumento della pianificazione
territoriale o degli atti di governo del
territorio adottati ovvero con le misure cautelari
di cui all’articolo 49.
2. Nei casi di cui al comma 1, è sospesa l’efficacia
delle denunce di inizio di attività per le
quali non sia decorso il termine dei venti giorni
dalla presentazione.
3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera
fino alla efficacia dello strumento della pianificazione
territoriale o dell’atto di governo del territorio
e comunque non oltre tre anni dal relativo
provvedimento di adozione.

Art. 62
Indagini geologiche

1. In sede di formazione del piano strutturale
e delle sue modifiche sono effettuate indagini
atte a verificare la pericolosità del territorio sotto
il profilo geologico sulla base delle caratteristiche
dei terreni, delle rocce e della stabilità dei
pendii ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo
1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali
e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione) nonché sotto il profilo idraulico
sulla base dell’alluvionabilità dei terreni
ed, infine, per la valutazione degli effetti locali e
di sito in relazione all’obiettivo della riduzione
del rischio sismico.
2. In sede di formazione del regolamento urbanistico,
dei piani complessi di intervento nonché
dei piani attuativi sono effettuate, ai sensi del comma
1, indagini ed approfondimenti al quadro conoscitivo
atte a verificare la fattibilità delle previsioni.
3. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza
delle indagini di cui ai commi 1 e 2 ed i progettisti
attestano la compatibilità degli elaborati progettuali a dette indagini.
4. Le indagini di cui ai commi 1 e 2, prima
dell’adozione dei provvedimenti, sono depositate
presso strutture regionali competenti che
provvedono al controllo delle stesse.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la Regione emana direttive
tecniche per specificare le indagini di cui ai commi
1 e 2 e le modalità dei relativi controlli.

Art. 63
Aree non pianificate

1. Le aree non pianificate sono quelle per le
quali sia intervenuta la decadenza della disciplina
pianificatoria.
2. Se esterne al perimetro aggiornato dei centri
abitati, come definito ai sensi dell’articolo 55
comma 2, lettera b), nelle aree non pianificate
sono consentiti esclusivamente gli interventi
previsti dalla presente legge per il territorio a
prevalente o esclusiva funzione agricola.
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro
di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente
gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo
senza mutamento delle destinazioni d’uso.
4. Sono fatte salve le norme a tutela del suolo,
dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza dei cittadini,
del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 64
Regolamenti edilizi

1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme
in tema di modalità costruttive, ornato pubblico
ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza.
2. Le norme dei regolamenti edilizi comunali
non possono in alcun caso costituire variante
agli strumenti della pianificazione territoriale.

Capo IV
Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi

Sezione I
Norme comuni per i piani attuativi

Art. 65
Piani attuativi

1. I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici
di dettaglio di attuazione del regolamento
urbanistico o dei piani complessi di intervento
ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.
2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto
agli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia
di uno o più dei piani o programmi di cui
al titolo V, capo IV, sezione II.
3. L’atto di approvazione del piano attuativo
individua le disposizioni legislative di riferimento
e i beni soggetti ad espropriazione secondo le
procedure e le modalità di cui al d.p.r. 327/2001 e
alla legge regionale sugli espropri.
4. Nei casi in cui contrastino con gli strumenti
comunali ad essi sovraordinati, i piani attuativi
sono adottati ed approvati contestualmente
alle varianti a tali strumenti.
5. Il comune può subordinare la realizzazione
degli interventi, previsti dal regolamento urbanistico
o dai piani complessi d’intervento, alla approvazione
dei piani attuativi.
6. Nella formazione dei piani attuativi il comune
attua la concertazione fra i soggetti pubblici
e privati che partecipano all’attuazione di
ciascun piano.

Art. 66
Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi

1. Per la realizzazione degli interventi dei piani
attuativi di cui all’articolo 65 per i quali è ammessa
l’iniziativa privata, i proprietari rappresentanti
la maggioranza assoluta del valore dei
beni calcolata in base all’imponibile catastale, ricompresi
nel piano attuativo, hanno titolo a costituire
il consorzio per la presentazione al comune
delle proposte di realizzazione dell’intervento
e del conseguente schema di convenzione.
2. Il comune invita i proprietari non aderenti
al consorzio di cui al comma 1 ad attuare le indicazioni
del piano mediante l’adesione alla convenzione,
assegnando un temine non inferiore a
sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il comune procede a diffidare gli stessi,
assegnando un termine non inferiore a trenta
giorni. La procedura descritta deve essere completata
entro il termine massimo di centottanta giorni.
3. Decorso senza esito il termine di cui al
comma 2, rientrano tra i beni soggetti ad espropriazione
di cui all’articolo 65, comma 3, gli immobili
dei proprietari non aderenti al consorzio.

Art. 67
Contenuto dei piani attuativi

1. I piani attuativi contengono:
a) i progetti delle opere d’urbanizzazione primaria
e secondaria:
b) l’indicazione delle masse e delle altezze
delle costruzioni lungo le strade e piazze;
c) la determinazione degli spazi riservati ad
opere od impianti di interesse pubblico;
d) l’identificazione degli edifici destinati a demolizione
o ricostruzione ovvero soggetti a restauro
o a bonifica edilizia;
e) l’individuazione delle suddivisioni degli
isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia
indicata nel piano;
f) il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi
dati catastali, delle eventuali proprietà da
espropriare o da vincolare secondo le procedure
e modalità delle leggi statali e dell’articolo 66;
g) la specificazione della profondità delle
zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione
sia necessaria per integrare le finalità delle
medesime opere e per soddisfare prevedibili esigenze future;
h) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente
gli interventi previsti ed il loro inserimento
nel contesto di riferimento.
2. Il piano attuativo è inoltre corredato:
a) dal quadro conoscitivo di riferimento;
b) dalla normativa tecnica di attuazione;
c) dalla relazione illustrativa;
d) da una relazione di fattibilità.

Art. 68
Validità dei piani attuativi

1. Contestualmente all’atto di approvazione il
comune fissa il termine, non superiore a dieci
anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato
ed i termini entro i quali sono operate le eventuali
espropriazioni ai sensi dell’articolo 66.
2. L’approvazione del piano costituisce dichiarazione
di pubblica utilità delle opere od impianti
di interesse pubblico dallo stesso individuate.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, il piano
diventa inefficace per la parte in cui non abbia
avuto attuazione.
4. Nel caso di cui al comma 3 permane l’obbligo
di osservare nella costruzione di nuovi edifici
e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti
e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano
attuativo.
5. I piani attuativi, previsti dal piano complesso
d’intervento e approvati durante il suo periodo
di validità, non perdono efficacia oltre il
periodo di validità del piano complesso.

Art. 69
Approvazione dei piani attuativi

1. Sono approvati con le procedure di cui al
presente articolo i piani attuativi conformi alle
previsioni dei regolamenti urbanistici ovvero dei
piani complessi di cui all’articolo 56.
2. Dopo l’adozione da parte del comune, il
piano attuativo è trasmesso in copia alla provincia
ed è depositato senza ritardo nella casa comunale
per quarantacinque giorni, durante i
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e
presentare osservazioni.
3. Del deposito di cui al comma 2 è data notizia
mediante pubblicazione di apposito avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Mediante la trasmissione dei relativi atti,
alla provincia è data notizia dell’adozione del
piano attuativo e del relativo deposito così come
dell’atto di approvazione di cui al comma 5.
5. Decorsi i termini di cui al comma 2, il comune
approva il piano attuativo motivando le
determinazioni assunte in relazione alle osservazioni
presentate.
6. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione
dell’avviso di approvazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
7. Ai piani attuativi non conformi al piano
strutturale si applicano le procedure di cui al titolo II, capo II.

Sezione II
Piani attuativi particolari

Art. 70
Lottizzazioni

1. I comuni dotati di piano strutturale e regolamento
urbanistico possono autorizzare la lottizzazione
di terreno a scopo edilizio.
2. L’autorizzazione comunale è subordinata
alla stipula di una convenzione fra comune e
proprietari, da trascriversi a cura di questi ultimi,
che contenga:
a) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, nonché la cessione gratuita
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
secondaria nei limiti di cui alla lettera b);
b) l’assunzione, a carico dei proprietari, degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria
e di una quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione
o di quelle opere che siano necessarie per allacciare
la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata
in proporzione all’entità e alle caratteristiche
degli insediamenti delle lottizzazioni;
c) i termini non superiori ai dieci anni entro i
quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere;
d) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.
3. L’efficacia dei titoli abilitativi all’edificazione
nell’ambito dei singoli lotti è subordinata alla
presenza o all’impegno alla contemporanea esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria,
relativo all’intero piano.

Art. 71
Piani per l’edilizia economica e popolare

1. I comuni possono dotarsi di un piano per la
realizzazione di alloggi a carattere economico o
popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione,
ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.
167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di
aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare).
2. L’estensione delle zone da includere nei piani
è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia
economica e popolare per un decennio, in misura
massima del settanta per cento di quella necessaria
a soddisfare il fabbisogno complessivo di
edilizia abitativa nel periodo considerato.
3. Le aree da includere nei piani sono scelte
tra le aree destinate ad edilizia residenziale nei
regolamenti urbanistici.
4. L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione
di indifferibilità ed urgenza delle opere
in esso previste.

Art. 72
Piani per gli insediamenti produttivi

1. I comuni possono formare un piano delle
aree da destinare a insediamenti industriali, artigianali,
commerciali e turistici ai sensi dell’articolo
27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi
e coordinamento dell’edilizia residenziale
pubblica; norme sull’espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla
L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n.
167; L. 29 settembre 1964, n. 847); in tal caso,
con riferimento agli insediamenti commerciali,
il piano costituisce attuazione delle prescrizioni
di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e).
2. Le aree da comprendere nel piano di cui al
comma 1 sono individuate nell’ambito delle
zone destinate a insediamenti produttivi dai regolamenti urbanistici.
3. Il comune espropria le aree di cui al comma
1 con le modalità e procedure di cui all’articolo 66.
4. La concessione del diritto di superficie ha
una durata non inferiore a sessanta anni e non
superiore a novantanove anni salvo nel caso in
cui sia effettuata a favore di enti pubblici per la
realizzazione di impianti e servizi pubblici occorrenti
nella zona delimitata dal piano, per i
quali è a tempo indeterminato.
5. Contestualmente all’atto della costituzione
del diritto di superficie ovvero all’atto di cessione
della proprietà dell’area, tra il comune e il superificiario
ovvero il proprietario, è stipulata
una convenzione con la quale sono stabiliti gli
oneri a carico del superficiario o dell’acquirente
e le sanzioni in caso di inosservanza.
6. L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione
di indifferibilità ed urgenza delle opere
in esso previste.

Art. 73
Piani di recupero del patrimonio edilizio

1. I piani di recupero del patrimonio edilizio
attuano il recupero degli immobili, dei complessi
edilizi, degli isolati e delle aree all’interno degli
ambiti connotati da condizioni di degrado individuate
dal regolamento urbanistico, anche attraverso
interventi di completamento, di sostituzione
edilizia o di ristrutturazione urbanistica,
individuando le unità minime di intervento.
2. Le unità minime di intervento di cui al
comma 1 sono costituite dall’insieme di edifici e
di aree libere sulle quali il piano interviene in
modo unitario e contestuale.
3. Il piano di recupero comprende la disciplina
tecnica per il recupero degli immobili, dei
complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui
al comma 1 del presente articolo.

Art. 74
Programmi complessi di riqualificazione insediativa

1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa
costituiscono strumenti di programmazione
attuativa assimilati a piani attuativi, e sono finalizzati
al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti
esistenti anche attraverso interventi di
nuova edificazione. Tali programmi, puntando sulle
qualità delle prestazioni del sistema insediativo,
si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie
d’intervento e di operatori, con il coinvolgimento
di risorse pubbliche e private.
2. I programmi complessi di riqualificazione
insediativa sono localizzati all’interno degli ambiti
di cui all’articolo 55, comma 2, lettera i).
3. I programmi di riqualificazione insediativa
ricomprendono in particolare:
a) programmi integrati di intervento di cui
all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n.
179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica);
b) programmi di recupero urbano di cui
all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti
a sostegno dell’occupazione e per la
semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia) convertito nella legge 4 dicembre 1993,n. 493;
c) ogni altro programma di riqualificazione
insediativi comunque denominato, individuato
ai sensi della legge statale.
4. I programmi complessi di riqualificazione
insediativa contengono:
a) uno studio di fattibilità degli interventi, con
particolare riferimento ai tempi di cantierabilità;
b) il progetto preliminare degli interventi
pubblici e privati che il soggetto proponente, di-
verso dall’amministrazione comunale, si dichiari
disposto a realizzare;
c) la valutazione degli effetti sui sistemi insediativo,
ambientale, paesaggistico, della mobilità,
sociale ed economico che la realizzazione degli
interventi proposti comportano;
d) i termini di inizio ed ultimazione dei lavori
nonché l’individuazione dei beni soggetti ad
espropriazione ai sensi dell’articolo 66.

Sezione III
Regolamento di attuazione

Art. 75
Regolamento di attuazione

1. Entro trecentosessantacinque giorni
dall’entrata in vigore della presente legge la Regione
approva un regolamento di attuazione delle
disposizioni del presente titolo.

TITOLO VI
Disciplina dell’attività edilizia

Capo I
Contenuti e finalità

Art. 76
Contenuti e finalità

1. Il presente titolo:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed
edilizie soggette a permesso di costruire, e definisce
i procedimenti per ottenere il permesso stesso;
b) individua le opere e gli interventi sottoposti
ad attestazione di conformità con le vigenti
norme urbanistiche ed edilizie e disciplina i relativi
procedimenti;
c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette
a rischio sismico.
2. La disciplina dell’attività edilizia contenuta
nella presente legge non incide sull’applicazione
delle vigenti disposizioni relative alla competenza
legislativa dello Stato in particolare nelle materie
penali e tributarie.
3. Il presente titolo è finalizzato all’applicazione
dei principi di efficienza e di trasparenza
nei procedimenti amministrativi, al soddisfacimento
dei bisogni sociali ed al perseguimento
contestuale del servizio al singolo cittadino e
della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Capo II
Disciplina degli atti

Art. 77
Tipologia degli atti

1. Sono soggette a permesso di costruire del
comune, con le procedure di cui all’articolo 83,
le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui
all’articolo 78.
2. Il permesso è rilasciato in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi. Il rilascio del permesso è in ogni
caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione da parte
dei comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo
triennio o all’impegno dei privati di procedere
all’attuazione delle medesime contemporaneamente
alle costruzioni oggetto della permesso.
3. Nel permesso sono indicati i termini d’inizio
e d’ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio
dei lavori non può essere superiore ad un anno
dalla data del rilascio del permesso; il termine di
ultimazione di cui all’articolo 86, comma 1, entro
il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non
può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori
e può essere prorogato, con provvedimento
motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare
del permesso di costruire, che siano sopravvenuti
a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Un periodo più lungo per l’ultimazione
dei lavori può essere concesso esclusivamente in
considerazione della mole dell’opera da realizzare
o delle sue particolari caratteristiche tecnico -
costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche
il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati
nel termine stabilito, il titolare del permesso
di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo
concernente la parte non ultimata.
4. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche
comporta la decadenza dei permessi in
contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi
lavori siano stati iniziati e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data d’inizio.
5. Il permesso è trasferibile ai successori o
aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della
proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio ed è
irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi
della presente legge e l’applicazione delle sanzioni
previste nel titolo VIII, capo I.
6. Sono subordinati a denuncia di inizio
dell’attività, in conformità con le vigenti norme
urbanistico edilizie e di tutela e con le procedure
di cui all’articolo 84, le opere e gli interventi
dicuiall’articolo79.
7. Alla denuncia d’inizio delle attività si applicano,
ove non diversamente stabilito, le disposizionichedisciplinanoilpermessodicostruire.

Art. 78
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire

1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche
ed edilizie soggette a permesso di costruire,
in quanto incidono sulle risorse essenziali
delterritorio:
a) gli interventi di nuova edificazione e cioè
di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi
da quelli di cui alle lettere successive del presente
articolo ed all’articolo 79;
b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati
e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte,
camper, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili,
e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee, quali esplicitamente risultino
in base alle vigenti disposizioni;
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
d) la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali e la realizzazione d’impianti per attività
produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente
del suolo inedificato;
f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica,
cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico d’interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale;
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti
non assimilate alla ristrutturazione edilizia;
h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi
come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti
non assimilabile alla ristrutturazione edilizia,
anche con diversa articolazione, collocazione
e destinazione d’uso, senza alcun intervento
sulle opere d’urbanizzazione.
2. Per le opere pubbliche dei comuni, l’atto
comunale, con il quale il progetto esecutivo è
approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità
previste dalla legge 11 febbraio 1994, n.
109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
e successive modificazioni ha i medesimi effetti
del permesso di costruire. In sede di approvazione
del progetto si dà atto della sua conformità
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla
osta o atti di assenso comunque denominati ai
sensi della legislazione vigente, della conformità
alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientaliepaesaggistiche.

Art. 79
Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell’attività

1. Sono sottoposti a denuncia d’inizio
dell’attività:
a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma
1 qualora siano specificamente disciplinati dai
regolamenti urbanistici di cui all’articolo 55, dai
piani complessi d’intervento di cui all’articolo
56, dai piani attuativi, laddove tali strumenti
contengano precise disposizioni planovolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in
base al comma 3;
b) le opere di reinterro e di scavo non connesse
all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi
agricoli e che non riguardino la coltivazione di
cave e torbiere;
c) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili,
edifici ed aree anche in assenza di opere
edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della
distribuzione e localizzazione delle funzioni di
cui all’articolo 58;
d) le demolizioni di edifici o di manufatti non
preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
e) le occupazioni di suolo per esposizione o
deposito di merci o materiali, che non comportino
trasformazione permanente del suolo stesso;
f) ogni altra trasformazione attuata per mezzo
di opere edilizie che, in base alla presente legge,
non sia soggetta a permesso di costruire.
2. Sono inoltre sottoposti a denuncia di inizio
dell’attività i seguenti interventi sul patrimonio
edilizio esistente, ancorché realizzati esclusivamente
con opere interne.
a) interventi di manutenzione ordinaria recanti
mutamento dell’esteriore aspetto degli immobili,
nei casi previsti dalla disciplina comunale;
b) interventi di manutenzione straordinaria,
ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari; detti interventi non possono
comportare modifiche della destinazione d’uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo,
ossia quelli rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurare la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano
destinazioni d’uso con essa compatibili; tali interventi
comprendono il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio; tali interventi
comprendono altresì gli interventi sistematici,
eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali
e strutturali dell’organismo edilizio, volti a
conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici,
ancorché recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia
quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente; tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione,
la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti; tali interventi comprendono
altresì:
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli
edifici, intendendo per fedele ricostruzione
quella realizzata con gli stessi materiali o con
materiali analoghi prescritti dagli atti di cui
all’articolo 52 ovvero dal regolamento edilizio,
nonché nella stessa collocazione e con lo stesso
ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente
le innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica;
2) la demolizione di volumi secondari, facenti
parte di un medesimo organismo edilizio, e la
loro ricostruzione nella stessa quantità o in
quantità inferiore ancorché in diversa collocazione
sul lotto di pertinenza;
3) le addizioni funzionali di nuovi elementi
agli organismi edilizi esistenti, che non configurino
nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze;
non sono computate ai fini dell’applicazione
degli indici di fabbricabilità fondiaria e
territoriale le addizioni con le quali si realizzino
i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse
legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari
esistenti all’interno dei perimetri dei
centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto,
al fine di renderlo abitabile;
e) interventi necessari al superamento delle
barriere architettoniche ed all’adeguamento degli
immobili per le esigenze dei disabili, anche in
aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici
di fabbricabilità.
3. La sussistenza della specifica disciplina degli
atti, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare
da un’esplicita attestazione del comune da
rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti
o atti ovvero in sede di ricognizione di
quelli vigenti, previo parere della commissione
edilizia, se istituita, ovvero dell’ufficio competente in materia.
4. Le opere e gli interventi di cui al presente
articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione
degli atti di assenso comunque denominati,
qualora dovuti, rilasciati dalle competenti
autorità, ed in particolare nei seguenti casi:
a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) gli immobili interessati siano assoggettati
alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) da ultimo
modificata dalla legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) gli immobili interessati siano assoggettati a
disposizioni immediatamente operative dei piani
aventi la valenza di cui all’articolo 143 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio o alle prescrizioni
o alle misure di salvaguardia dei piani
di bacino di cui al titolo II capo II della legge 18
maggio 1989, n. 183 (Norme per l’assetto funzionale
e organizzativo della difesa del suolo);
d) il preventivo rilascio dell’atto di assenso sia
espressamente previsto e disciplinato, in attuazione
della presente legge, dagli strumenti della
pianificazione territoriale ovvero dagli atti comunali
di governo del territorio, ancorché soltanto
adottati, con riferimento alle zone A di cui
al d.m. 1444/1968, o ad immobili che pur non essendo
compresi fra quelli di cui alle lettere che
precedono, siano giudicati meritevoli di analoga
tutela per particolari motivi di carattere storico,
culturale, architettonico od estetico.

Art. 80
Attività edilizia libera

1. I seguenti interventi, ancorché attuati per
mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti
senza titolo abilitativo, salvo che il titolo sia previsto
dalla disciplina urbanistico edilizia comunale:
a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi
da quelli previsti dall’articolo 79, comma 2, lettera a);
b) interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o
siano eseguite in aree esterne al centro edificato.


Art. 81
Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore


1. I progetti degli interventi relativi ad immobili
classificati come soggetti a restauro o comunque
definiti di valore storico, culturale ed
architettonico dagli atti di cui all’articolo 52 e
dal regolamento edilizio, devono documentare
gli elementi tipologici, formali e strutturali, che
qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare
la compatibilità degli interventi proposti
con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di
cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), e quelli di
manutenzione straordinaria relativi a immobili
od a parti di immobili sottoposti alla disciplina
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o
della l. 394/1991, o siti nelle zone classificate A ai
sensi del d. m. 1444/1968, o comunque classificati
come soggetti a restauro o definiti di valore
storico, culturale ed architettonico dagli atti di
cui all’articolo 52, sono realizzati nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo edilizio.

Capo III
Disciplina dei procedimenti

Art. 82
Disposizioni generali

1. Ai fini del permesso di costruire o della denuncia
di inizio dell’attività, il regolamento edilizio
elenca per ogni tipo di opera e di intervento,
la documentazione e gli elaborati progettuali da
produrre.
2. Per le richieste di permesso di costruire
non può essere prescritta all’interessato la preventiva
acquisizione di autorizzazioni, documentazioni
e certificazioni di competenza del comune stesso.
3. La completezza formale della domanda di
permesso o della denuncia di inizio dell’attività è
verificata dal responsabile del procedimento entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla
presentazione; qualora la domanda o la denuncia
risulti incompleta o non conforme alle norme
di cui al primo comma, entro lo stesso termine
ne viene data motivata comunicazione all’interessato,
invitandolo a presentare le integrazioni
necessarie ai fini istruttori o della conformità.
4. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o
atti di assenso comunque denominati necessari
per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio
del permesso; a tale acquisizione può provvedere
direttamente l’interessato, allegando la
relativa documentazione alla richiesta; in mancanza
l’acquisizione è a carico del comune.
5. Le funzioni attinenti la certificazione dei
requisiti igienico sanitari sono attribuite:
a) al professionista abilitato in caso di denuncia
di inizio dell’attività, ovvero al responsabile
del procedimento in caso di permesso, qualora il
progetto riguardi interventi di edilizia residenziale,
ovvero nel caso in cui la verifica di conformità
alle norme igienico-sanitarie non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga,
previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni
igienico-sanitarie e comunque nei casi in
cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.
6. Su richiesta dell’interessato o del comune,
l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti
di interventi edilizi che riguardano immobili con
destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-
assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa,
stabilimenti balneari e termali, cimiteri e
nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria
di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile
1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243,
247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con R.d. 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina
igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande) da ultimo
modificata dal decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507.
7. Sono fatte salve le procedure indicate dal
decreto del Presidente della Repubblica. 20 ottobre
1998, n. 447 (Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti
produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle
aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59) da ultimo modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2000, n. 440, per le opere dallo stesso disciplinate.
8. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o
chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il
nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori
unitamente ai codici di iscrizione identificativi
delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA
EDILE dell’impresa; qualora successivamente
all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra
impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà
comunicare i relativi dati entro quindici
giorni dall’avvenuto subentro.
9. Contestualmente alla comunicazione di
inizio e fine lavori, il committente dei lavori
inoltra al comune il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) di cui all’articolo 86,
comma 10, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30).
10. La mancata produzione del DURC costituisce
causa ostativa all’inizio dei lavori e alla certificazione
di abitabilità, agibilità, di cui all’articolo 86.
11. Qualora, successivamente all’inizio lavori,
si verifichi il subentro di altre imprese il committente
dove produrre il DURC del soggetto subentrante
contestualmente alla comunicazione
di cui al comma 8.
12. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CE concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute nei cantieri temporanei o mobili) da ultimo
modificato dal decreto legislativo 6 ottobre
2004, n. 251, l’efficacia del permesso di costruire
o della denuncia di inizio dell’attività è sospesa
in caso di inosservanza, da parte del committente
o del responsabile dei lavori, degli obblighi a
loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello
stesso decreto legislativo. Il permesso di costruire
o la denuncia di inizio dell’attività riacquistano
efficacia dopo l’ottemperanza alle inosservanze.
La notifica preliminare, oltre a contenere
quanto disposto dall’allegato III al decreto legislativo
494/1996, dà atto dell’avvenuta redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento, quando
previsto, certificato dal professionista abilitato,
e del rispetto della legge 23 dicembre 2003, n.
64 (Norme per la prevenzione delle cadute
dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge
regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la
disciplina delle attività edilizie).
13. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza
dei piani di sicurezza, come disciplinati dall’articolo
12, comma 1, e dall’articolo 13, comma 1,
del d.lgs. 494/1996, l’organo preposto alla vigilanza
ai sensi del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE,
89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE,
90/394/CE e 90/679/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro) da ultimo modificato dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, ordina
l’immediata sospensione dei lavori fino
all’adempimento.
14. I progetti relativi ad interventi che riguardano
le coperture di edifici di nuova costruzione
ovvero le coperture di edifici già esistenti, prevedono
l’applicazione di idonee misure preventive
e protettive che consentano, nella successiva
fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il
transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni
di sicurezza.
15. La mancata previsione delle misure di cui
al comma 14 costituisce causa ostativa al rilascio
del permesso di costruire ed impedisce altresì
l’utile decorso del termine di venti giorni
per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività
di cui all’articolo 84.
16. Anche ai sensi di quanto previsto dalla l.r.
64/2003, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale
emana istruzioni tecniche sulle misure preventive
e protettive di cui al comma 14. I comuni adeguano
i propri regolamenti edilizi a tali istruzioni
tecniche. In caso di mancato adeguamento,
decorsi centoventi giorni dalla loro emanazione,
le istruzioni tecniche della Giunta regionale
sono direttamente applicabili e prevalgono sulle
disposizioni dei regolamenti edilizi comunali
che siano in contrasto.

Art. 83
Procedure per il rilascio del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è data al proprietario
o a chi ne abbia titolo.
2. Al momento della presentazione della domanda
di permesso di costruire è comunicato al
richiedente o ad un suo delegato, il nominativo
del responsabile del procedimento.
3. L’esame delle domande risultate formalmente
complete a norma dell’articolo 82 si svolge
secondo l’ordine di presentazione, fatte salve
quelle relative alle varianti in corso d’opera che
comportano la sospensione dei relativi lavori e
quelle relative alle opere di pubblico interesse
indicate dai regolamenti edilizi.
4. Nel caso in cui all’istanza di permesso di
costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla-
osta o atti di assenso comunque denominati,
necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i sessanta
giorni successivi alla presentazione della
domanda o della documentazione integrativa ai
sensi dell’articolo 82, comma 3, il responsabile
del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce
tutti i necessari pareri di competenza comunale,
redige una dettagliata relazione contenente la
qualificazione tecnico- giuridica dell’intervento
richiesto, accompagnata dalla propria valutazione
di conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento
vigenti e di conseguenza formula una motivata
proposta all’autorità preposta all’emanazione
del provvedimento conclusivo.
5. Qualora nel termine di sessanta giorni sopraindicato
non vengano formulati dai competenti
organi comunali i prescritti pareri, il responsabile
del procedimento è tenuto comunque
a formulare la proposta di cui al comma 4.
6. Nel caso in cui all’istanza di permesso di
costruire non siano stati allegati tutti gli atti di
assenso comunque denominati di altre amministrazioni,
necessari per l’esecuzione dei lavori, il
responsabile del procedimento, fermi restando
gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 del presente
articolo, acquisisce gli atti di assenso medesimi
entro sessanta giorni dalla presentazione
della istanza, ovvero indice a tal fine entro venti
giorni dalla presentazione della stessa, una conferenza
dei servizi ai sensi della normativa vigente,
al fine di acquisire tali atti di assenso, nei
tempi e con le modalità ivi disciplinate.
7. Il provvedimento finale, da notificare all’interessato,
è adottato dal comune entro quindici giorni
dalla proposta di cui al comma 4, dal ricevimento
degli atti di assenso ovvero dall’esito della conferenza
dei servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto
rilascio del permesso di costruire è data notizia
al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
8. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono raddoppiati
per i progetti particolarmente complessi secondo
la motivata risoluzione del responsabile
del procedimento da comunicarsi immediatamente
all’interessato.
9. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione
del provvedimento conclusivo, l’interessato
può, con atto trasmesso in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere all’autorità
competente di adempiere entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta.
10. Decorso inutilmente anche il termine di
cui al comma 9, l’interessato può inoltrare istanza
alla Regione, la quale, ai sensi della l.r.
88/1998, nomina un commissario ad acta che nel
termine di sessanta giorni adotta il provvedimento.
11. Gli oneri finanziari relativi all’attività del
commissario di cui al presente articolo sono a
carico del comune.
12. Alle varianti ai permessi di costruire si applicano
le disposizioni previste per il rilascio dei
permessi. Per le varianti in corso d’opera, che non
comportino sospensione dei lavori, sussiste esclusivamente
l’obbligo del deposito del progetto
dell’opera così come effettivamente realizzata,
qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano conformi agli atti di cui all’articolo
52 e ai regolamenti edilizi vigenti e non in
contrasto con quelli adottati né con le eventuali
prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
b) che non comportino modifiche della sagoma
né innovazioni che incidano sui parametri
urbanistici e sulle dotazioni di standard;
c) che non si tratti di beni tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
13. Nei casi indicati nel comma 12 del presente
articolo, l’eventuale conguaglio del contributo
di cui all’articolo 105, determinato con riferimento
alla data dell’atto abilitativo, è effettuato
contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo
86 e comunque prima della scadenza del
termine di validità dell’atto abilitativo.

Art. 84
Procedura per la denuncia di inizio dell’attività

1. Almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo,
deve presentare la denuncia dell’inizio dell’attività,
accompagnata da:
a) una dettagliata relazione a firma di professionisti
abilitati, che asseverino la conformità
delle opere da realizzare agli atti di cui all’articolo
52 adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti;
b) gli elaborati progettuali e la descrizione
dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori;
c) ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque
denominato, necessario per poter eseguire
i lavori, salvo che il comune provveda direttamente.
2. In caso di richiesta di integrazioni documentali
ai sensi dell’articolo 82, comma 3, il termine
di cui al presente comma decorre nuovamente
per intero a partire dalla data di presentazione
della documentazione integrativa.
3. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando
non ricorrano le condizioni dell’articolo 83,
comma 12, lettere a), b) e c), l’interessato deve
presentare una nuova denuncia di inizio attività,
descrivendo le variazioni da apportare all’intervento
originario. Per le varianti in corso d’opera
di cui all’articolo 83, comma 12, si applicano
esclusivamente gli obblighi ivi previsti.
4. Il termine per l’inizio dei lavori non può, a
pena di decadenza, essere superiore ad un anno
dalla data di presentazione della relativa denuncia.
Il termine di ultimazione di cui all’articolo
86, comma 1, entro il quale l’opera deve essere
abitabile o agibile, non può essere superiore a
tre anni dalla data anzidetta. Qualora i lavori
non vengano ultimati nei termini, l’interessato
deve presentare una nuova denuncia concernente
la parte non ultimata.
5. Ai fini della relazione asseverata e delle integrazioni
di cui al comma 1, i professionisti
competenti assumono la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel
caso in cui il comune ritenga che le attestazioni
dei professionisti non corrispondano al vero e
siano tali da determinare la violazione delle disposizioni
di cui al comma 1), ne dà contestuale
notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio
dell’ordine di appartenenza per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari. Il comune, entro il termine
di venti giorni di cui al comma 1, verifica la
denuncia d’inizio attività ai sensi del comma 1,
e, qualora sia riscontrata l’assenza di uno o più
dei presupposti legittimanti, notifica agli interessati
l’ordine motivato di non attuare le trasformazioni
previste. Gli aventi titolo hanno facoltà
di presentare una nuova denuncia di inizio
attività o rendere idonea quella presentata, qualora
i necessari presupposti possano essere soddisfatti
mediante modificazioni o integrazioni
dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero
mediante l’acquisizione dei pareri, nullaosta o
atti di assenso comunque denominati necessari
per poter eseguire i lavori; in tale ultimo caso il
termine di cui al comma 1 può essere ridotto secondo
quanto disposto dal regolamento edilizio.
6. Presso il cantiere sono depositate le copie
delle denunce di inizio attività, dalle quali risultino
le date di ricevimento delle denunce stesse,
il piano di sicurezza, nonché l’elenco di quanto
altro prescritto per comporre e corredare i progetti
delle trasformazioni e le attestazioni dei
professionisti abilitati.
7. Il superamento del termine di venti giorni
di cui al comma 1 non preclude, in ogni caso, la
potestà di controllo della pubblica amministrazione
e la adozione dei conseguenti provvedimenti
sanzionatori. Il comune procede comunque,
nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui
all’articolo 129, al controllo, anche a campione,
delle denunce d’inizio delle attività. Nei casi in
cui ritenga che le attestazioni dei professionisti
non corrispondano al vero e siano tali da determinare
la violazione delle disposizioni di cui al
comma 1), il comune provvede alla applicazione
delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo I, della
presente legge relative alle corrispondenti
opere eseguite senza titolo abilitativo.

Art. 85
Commissione edilizia

1. Ai sensi dell’articolo 41, comma 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) da ultimo modificata
dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
comune può deliberare di istituire la commissione
edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell’articolo
4, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli
investimenti a sostegno dell’occupazione e per
la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia), convertito dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 398/1993 contenente disposizioni per l’accelerazione
degli investimenti a sostegno dell’occupazione
e per la semplificazione dei procedimenti
in materia edilizia) da ultimo modificata
con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, i casi in cui
la commissione non deve essere sentita nel procedimento
di rilascio del permesso di costruire.

Art. 86
Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità.
Certificato di abitabilità o agibilità.
Inizio di esercizio di attività produttive

1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti
abilitati certificano la conformità dell’opera al
progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle
varianti ad esso.
2. La certificazione di abitabilità o di agibilità
delle unità immobiliari è necessaria, oltre che
per le nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di
ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che
riguardino parti strutturali degli edifici;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di
restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento
contestuali a mutamento di destinazione d’uso.
3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati
i lavori e certificata la conformità di cui al
comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie
nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata
la conformità di cui al comma 1, l’abitabilità
o agibilità dei locali è attestata da un professionista
abilitato unitamente alla conformità
con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme
sulle barriere architettoniche e alle istruzioni
tecniche di cui all’articolo 82, comma 16. Al momento
dell’attestazione, il professionista abilitato
consegna al comune, copia del fascicolo di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs.
494/1996, ove, ai sensi del medesimo decreto legislativo
ne sia prevista la formazione. L’abitabilità
o agibilità decorrono dalla data in cui perviene
al comune l’attestazione.
4. Entro centottanta giorni dalla data in cui è
pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, il comune,
tramite l’azienda USL, dispone ispezioni,
anche a campione, al fine di verificare i requisiti
di abitabilità e agibilità delle costruzioni. A tal
fine fornisce periodicamente all’azienda USL le
informazioni necessarie. Sono comunque soggette
a controllo ai fini dell’applicazione della l.r.
47/1991, le opere relative agli edifici e locali di
cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della
stessa l.r. 47/1991.
5. Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva
resta fermo quanto previsto dall’articolo
48 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro)
da ultimo modificato dal decreto
legislativo 19 settembre 1996, n. 242, e dall’articolo
216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Testo unico delle leggi sanitarie) da ultimo modificato
dalla legge 283/1962, nel rispetto delle
procedure disciplinate dal d.p.r. 447/1998.
6. L’interessato, direttamente, o attraverso il
comune, ovvero attraverso lo sportello unico
istituito ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) da ultimo
modificato dalla legge 16 marzo 2001, n. 88,
può richiedere alle strutture tecniche competenti
in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi
sugli eventuali lavori edilizi all’avvio dei
procedimenti di cui al presente capo.

Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica

Art. 87
Autorizzazione paesaggistica

1. Non possono essere distrutti ovvero modificati
in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione:
a) gli immobili e le aree dichiarate di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 32 ovvero
in riferimento ai quali sia stata formulata la
proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico ai sensi degli articoli 138 e 141 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio;
b) gli immobili e le aree oggetto dei provvedimenti
elencati nell’articolo 157 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio;
c) gli immobili e le aree sottoposti alla tutela
paesaggistica dalle disposizioni degli strumenti
della pianificazione territoriale.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno
l’obbligo di sottoporre ai comuni o agli enti parco
competenti territorialmente i progetti delle opere
che intendano eseguire, corredati della documentazione
richiesta in base al regolamento di cui
all’articolo 94, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
A seguito dell’adeguamento degli
strumenti della pianificazione territoriale allo statuto
del piano di indirizzo territoriale previsto
all’articolo 34, l’obbligo di ottenere la preventiva
autorizzazione sussiste esclusivamente per le aree
di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 34.

Art. 88
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

1. La domanda di autorizzazione dell’intervento
che deve essere presentata dai soggetti di
cui all’articolo 87, comma 2, indica lo stato attuale
del bene interessato, gli elementi di valore
paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio
delle trasformazioni proposte e gli elementi di
mitigazione e di compensazione necessari.
2. Il comune, nell’esaminare la domanda di
autorizzazione, verifica la conformità dell’intervento
alle prescrizioni contenute nello statuto
del proprio strumento della pianificazione territoriale
ed altresì verifica:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione
dell’immobile o dell’area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
3. Il comune, accertata la compatibilità paesaggistica
dell’intervento ed acquisito il parere della
commissione comunale per il paesaggio di cui
all’articolo 89, entro il termine di quaranta giorni
dalla ricezione dell’istanza, trasmette la proposta
di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla
relativa documentazione, alla competente soprintendenza,
dandone notizia agli interessati.
4. La comunicazione di cui al comma 3 costituisce
avviso di inizio del relativo procedimento,
ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi). Qualora il comune verifichi
che la documentazione allegata non corrisponde
a quella richiesta in base al regolamento
di cui all’articolo 94, chiede le necessarie integrazioni.
In tal caso, il predetto termine è sospeso
dalla data della richiesta fino a quella di ricezione
della documentazione. Qualora il comune ritenga
necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto
a quella prevista dal regolamento di cui
all’articolo 94, ovvero effettuare accertamenti, il
termine è sospeso, per una sola volta, dalla data
della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione,
ovvero dalla data di comunicazione
della necessità di accertamenti fino a quella di
effettuazione degli stessi, per un periodo comunque
non superiore a trenta giorni.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 146,
comma 7 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
la soprintendenza comunica il proprio parere
entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla ricezione della proposta di cui al comma 3.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 5 per l’acquisizione del parere della Soprintendenza,
il comune assume comunque le
determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
7. L’autorizzazione è rilasciata o negata dal
comune entro il termine di venti giorni dalla ricezione
del parere della soprintendenza, ovvero
decorsi venti giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 6.
8. L’autorizzazione di cui al comma 7 costituisce
atto distinto e presupposto del permesso di
costruire o degli altri titoli legittimanti l’intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati
in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al
comma 7, è data facoltà agli interessati di attivare
il procedimento di cui all’articolo 83, commi 9
e 10. Qualora venga ritenuto necessario acquisire
documentazione ulteriore o effettuare accertamenti,
il termine è sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti.
10. L’autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti
giorni dalla sua emanazione;
b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla
sovrintendenza che ha emesso il parere nel corso
del procedimento, nonché, unitamente al parere,
alla Regione ed alla provincia e, ove esistente,
alla comunità montana nel cui territorio si trova
l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
11. Presso ogni comune è istituito un elenco,
aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente
consultabile, in cui è indicata la data di rilascio
di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto e con la
precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità
dal parere della soprintendenza. Copia
dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione
e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 155
del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche alle istanze concernenti le attività
minerarie di ricerca ed estrazione e le attività
di coltivazione di cave e torbiere.
13. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi
regionali soggetti al vincolo paesaggistico,
tutte le funzioni attribuite al comune dal presente
articolo sono svolte dall’ente parco; i proventi
derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dall’articolo 167 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio per le violazioni
commesse nelle aree contigue sono riscossi
dall’ente parco ed impiegati per opere ed interventi
di tutela ambientale da definire d’intesa
con i comuni interessati.

Art. 89
Commissione comunale per il paesaggio

1. La commissione edilizia comunale accerta
e verifica la compatibilità degli interventi con i
vincoli posti a tutela del paesaggio.
2. Per l’esercizio della funzione di cui al comma
1, la commissione edilizia comunale è integrata
da tre membri, nominati dal comune e
scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale
aventi i requisiti di cui al comma 6.
3. Nella composizione indicata nel comma 2
la commissione edilizia comunale è denominata
commissione comunale per il paesaggio.
4. La commissione comunale per il paesaggio
esprime a maggioranza i propri pareri, distinti
da quelli ordinari della commissione edilizia,
con la presenza di almeno due membri aggregati.
5. I membri della commissione comunale per
il paesaggio restano in carica per il periodo stabilito
da regolamento edilizio comunale. I membri
aggregati possono essere rieletti una sola volta
nello stesso comune.
6. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico
di consulenza tecnica, in seno alla commissione
comunale per il paesaggio possono essere
nominati in qualità di esperti:
a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali,
geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi
dei relativi ordini professionali oppure in possesso
di diploma post-universitario di specializzazione
in materia paesaggistico-ambientale;
b) professori e ricercatori universitari di ruolo
nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
ambientali, paesaggistiche,urbanistiche e
agronomiche;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici,
anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali
di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di
studio e di abilitazione richiesti per l’accesso
agli stessi, che siano stati responsabili, per un
periodo non inferiore a tre anni, di una struttura
organizzativa della pubblica amministrazione
con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.
7. Le deliberazioni di nomina degli esperti
delle commissioni comunali per il paesaggio
sono corredate da curricula attestanti il possesso
dei requisiti di idoneità di cui al comma 6 nonché
la eventuale documentazione sugli specifici
titoli di esperienza e professionalità nella materia.
8. Qualora il comune non provveda ad istituire
la commissione edilizia, le funzioni della commissione
comunale per il paesaggio, sono svolte
da un collegio composto da tre membri nominati
dal comune. I membri del collegio devono essere
in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del
comma 6. I compensi ai membri del collegio
sono determinati dal comune in conformità con
gli altri organismi di consulenza tecnica comunali.
9. In seguito all’intesa di cui all’articolo 148,
comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
alle riunioni della commissione comunale
per il paesaggio partecipano di diritto i rappresentanti
delle soprintendenze competenti per
territorio i quali in tale sede esprimono il loro parere.

Art. 90
Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Non è richiesta l’autorizzazione prescritta
dall’articolo 87 per gli interventi individuati
dall’articolo 149 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio.

Art. 91
Funzioni attribuite ai comuni

1. La Regione svolge le funzioni di cui all’articolo
150 (Inibizione o sospensione dei lavori) del
Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le funzioni
di cui agli articoli 153 (Cartelli pubblicitari)
e 154 (Colore delle facciate dei fabbricati) del
Codice dei beni culturali e del paesaggio sono
svolte dai comuni competenti per territorio.

Art. 92
Vigilanza

1. In applicazione dei principi di sussidiarietà
e di adeguatezza, le province vigilano sull’ottemperanza
alle disposizioni contenute nella presente
legge da parte dei comuni e degli enti parco
per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
2. Si applica l’articolo 129 (Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia), comma 5.

Art. 93
Sanzioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni
di cui al presente capo determina l’applicazione
delle sanzioni previste nella parte IV, titolo I,
capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
da parte del Comune o dell’ente parco
competente per territorio.

Art. 94
Regolamento

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, la Regione approva
un regolamento di attuazione delle disposizioni
del presente capo. Dal momento dell’entrata
in vigore di tale regolamento cessa di avere applicazione
il regolamento approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per
l’applicazione della legge 29 giugno 1939, n.1497,
sulla protezione delle bellezze naturali).
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua
la documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti
ulteriormente ed in aggiunta a quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all’articolo 146 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio.

Capo V
Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Art. 95
Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

1. Il presente capo disciplina le funzioni in
materia di costruzioni in zone dichiarate sismiche
ai sensi dell’articolo 96.
2. Dall’ambito di applicazione delle disposizioni
di cui al presente capo sono escluse le opere di
trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità,
alla cui puntuale individuazione si provvede
con il regolamento di cui all’articolo 117.

Art. 96
Opere assoggettate alla disciplina antisismica.
Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei valori differenziati del grado di sismicità

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità,
da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi
dei commi 2 e 3, sono assoggettate, anche con
riguardo ai loro aggiornamenti, alle specifiche
norme tecniche emanate con decreti del Ministro
delle infrastrutture ed i trasporti, di concerto
con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. I criteri generali per l’individuazione delle
zone sismiche e dei relativi valori differenziati
del grado di sismicità da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche sono definiti
con decreto del Ministro per le infrastrutture
ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno,
secondo quanto previsto dall’articolo 83
del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia).
3. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente
capo, la Giunta regionale provvede, sentite le
province e i comuni interessati, alla individuazione
delle zone dichiarate sismiche, nonché alla
formazione e all’aggiornamento degli elenchi
delle zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità,
nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

Art. 97
Contenuto delle norme tecniche

1. Le norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche di cui all’articolo 96, comma 1,
elaborate sulla base dei criteri generali indicati
dallo stesso articolo 96, comma 2, e in funzione
dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l’altezza massima degli edifici in relazione
al sistema costruttivo, al grado di sismicità della
zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici
e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da
tenere in conto del dimensionamento degli elementi
delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse
parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e
le parti in elevazione.

Art. 98
Azioni sismiche

1. L’edificio deve essere progettato e costruito
in modo che sia in grado di resistere alle azioni
verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti
indicati rispettivamente alle lettere a),
b), c) e d), e definiti dalle norme tecniche di cui
all’articolo 96, comma 1:
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere
delle azioni sismiche verticali; per le strutture
di grande luce o di particolare importanza, agli
effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna
analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali
si schematizzano attraverso l’introduzione
di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere
considerato il momento torcente dovuto alle
forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in
ogni caso non minore dei valori da determinarsi
secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche
di cui all’articolo 96, comma 1;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri
e delle fondazioni gli sforzi normali provocati
dall’effetto ribaltante delle azioni sismiche
orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui all’articolo
96, comma 1.

Art. 99
Verifica delle strutture

1. L’analisi delle sollecitazioni dovute alle
azioni sismiche di cui all’articolo 98 è effettuata
dal progettista dell’opera tenendo conto della ripartizione
di queste fra gli elementi resistenti
dell’intera struttura.
2. Gli accertamenti sugli elementi resistenti
dell’intera struttura di cui al comma 1 sono compiuti
per le possibili combinazioni degli effetti
sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna
riduzione dei sovraccarichi, ma con l’esclusione
dell’azione del vento.

Art. 100
Accertamenti sui terreni di fondazione

1. Costituiscono oggetto di specifico accertamento
da parte del progettista dell’opera che
deve essere realizzata in zone sismiche, definite
ai sensi dell’articolo 96, le caratteristiche generali
e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione.
2. Sono terreni di fondazione oggetto dagli
accertamenti di cui al comma 1 i terreni che costituiscono
il sottosuolo fino alla profondità alla
quale le tensioni indotte dal manufatto assumano
valori significativi ai fini delle deformazioni e
della stabilità dei terreni medesimi.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti
di cui al comma 1 sono estesi al di fuori
dell’area edificatoria per rilevare tutti i fattori
occorrenti per valutare le condizioni di stabilità
dei pendii medesimi.

Art. 101
Verifica delle fondazioni

1. I calcoli di stabilità del complesso terreno -
opera di fondazione si eseguono con i metodi ed
i procedimenti della geotecnica, tenendo conto,
tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali
applicate alla costruzione e valutate come
specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo
96, comma 1.

Art. 102
Sopraelevazioni

1. E’ consentita, nel rispetto dei regolamenti
urbanistici ed edilizi vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici
in muratura, purché nel complesso la costruzione
risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato
normale e precompresso, in acciaio o a
pannelli portanti, purché il complesso della
struttura sia conforme alle norme della presente
legge e alle disposizioni speciali concernenti tale
tipologia di edifici.

Art. 103
Riparazioni

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere
a conseguire un maggiore grado di sicurezza
rispetto alle azioni sismiche di cui agli articoli
98, 99, 100 e 101.
2. I criteri per le riparazioni sono dettati con
le norme tecniche di cui all’articolo 96.

Art. 104
Edifici di speciale importanza artistica

1. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura
antisismica in edifici o manufatti di carattere
monumentale, o che abbiano, comunque, interesse
archeologico, storico o artistico, siano essi
pubblici o di privata proprietà, restano ferme le
disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e
del paesaggio.

Art. 105
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

1. Chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche
di cui all’articolo 96, comma 1, è tenuto a
darne preavviso scritto alla struttura regionale
competente, secondo le modalità specificate nel
regolamento di cui all’articolo 117.
2. Alla denuncia di cui al comma 1 devono essere
allegati il progetto dell’opera, una relazione
tecnica, e una relazione sulla fondazione. Il regolamento
di cui all’articolo 117 definisce ed individua
il contenuto minimo che tali allegati devono
possedere per poter essere considerati esaurienti.
3. Per l’inizio dei lavori non è necessaria l’autorizzazione
della struttura regionale competente.
4. I lavori devono essere diretti, nei limiti delle
rispettive competenze, dai professionisti
iscritti agli albi relativi.

Art. 106
Responsabilità

1. Il progettista ha la responsabilità diretta
della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni
di cui agli articolo 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, e 105 nonché a tutte le prescrizioni di
cui ai decreti interministeriali previsti dall’articolo 96.
2. Il direttore dei lavori, al quale compete la
verifica della adeguatezza del progetto alle prescrizioni
di cui al comma 1, risponde inoltre,
unitamente al costruttore, ciascuno per la parte
di propria competenza, della corrispondenza
dell’opera realizzata al progetto depositato ai
sensi dell’articolo 108, e delle eventuali varianti
di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità
complessivamente relativa all’osservanza
delle prescrizioni di esecuzione contenute negli
elaborati progettuali, e quella inerente alla qualità
dei materiali impiegati, e della posa in opera
degli elementi prefabbricati.

Art. 107
Elaborati progettuali e deposito dei progetti

1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di
cui al presente capo il progetto esecutivo deve
essere corredato da una dichiarazione nella quale
il progettista asseveri:
a) che il progetto sia stato redatto nel rispetto
delle norme tecniche di cui al presente capo e nel
rispetto delle norme tecniche contenute nei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 96;
b) che, nel caso di interventi sugli edifici esistenti,
il progetto risulti classificato come progetto
di adeguamento ovvero di miglioramento,
in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche
di cui all’articolo 96;
c) che gli elaborati progettuali possiedano i requisiti
di completezza specificati dal regolamento
di cui all’articolo 117, comma 2, lettera a);
d) che siano state rispettate le prescrizioni
contenute negli strumenti della pianificazione
territoriale e negli atti del governo del territorio
con riferimento alla fattibilità degli interventi a
seguito delle indagini geologico-tecniche.
2. Con la dichiarazione resa ai sensi del comma
1, il progettista assume la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità.
3. Il progetto di costruzione e la dichiarazione
di cui al comma 1 sono depositati presso la
struttura regionale competente, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui all’articolo 117.

Art. 108
Realizzazione dei lavori

1. Dal giorno dell’inizio dei lavori fino a quello
della loro ultimazione, devono essere conservati
nei cantieri gli atti restituiti con vidimazione
delle strutture regionali competenti, datati e
firmati anche dal costruttore e dal direttore dei
lavori o una copia vistata dal direttore dei lavori
nonché un apposito giornale dei lavori stessi.
2. Della conservazione e regolare tenuta dei
predetti documenti, che devono essere sempre a
disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei
controlli, è responsabile l’impresa. Il direttore
dei lavori è altresì tenuto a vistare periodicamente,
ed in particolare nelle fasi più importanti
dell’esecuzione, il giornale dei lavori.
3. A struttura ultimata la relazione prevista
dall’articolo 65 del d.p.r. 380/2001 è redatta dal direttore
dei lavori, in duplice copia, anche nel caso in
cui siano state impiegate strutture diverse da quelle
in conglomerato cementizio armato o in metallo.
4. La relazione di cui al comma 3 è depositata,
entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ultimazione dei lavori relativi alla struttura,
presso il comune, che ne restituisce copia, con
l’attestazione dell’avvenuto deposito. Apposita
copia è altresì inviata, a cura del comune, alla
struttura regionale competente.

Art. 109
Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere

1. Il collaudatore e il direttore dei lavori provvedono,
ciascuno per la parte di propria competenza,
a redigere la relazione sulle strutture ultimate,
ed a rilasciare il relativo certificato di rispondenza,
nonché quello di collaudo. Tali atti attestano la
conformità del progetto e dell’opera alle prescrizioni
antisismiche, ed alle prescrizioni relative alle
opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso, ed a struttura metallica di cui
alla parte II, capo II, del d.p.r. 380/2001.

Art. 110
Controlli

1. Le strutture regionali competenti effettuano
il controllo sia dei progetti delle opere che dei
lavori in corso o ultimati, con il metodo a campione.
2. Il campione è scelto, mensilmente, nella
misura minima del 5 per cento dei preavvisi pervenuti
nello stesso periodo, mediante sorteggio.
3. Ai fini di una strategia di prevenzione e di riduzione
degli effetti degli eventi sismici, il regolamento
di cui all’articolo 117 prevede e regola la
possibilità di differenziazioni, tra i comuni, della
dimensione del campione e della tipologia degli
interventi da assoggettare a controllo, sulla base
di valutazioni del maggiore o minore rischio sismico
stimato al livello del territorio regionale.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 117 si
provvede altresì a disciplinare le modalità di
svolgimento dei controlli di cui ai commi 1 e 2.

Art. 111
Sanzioni

1. Il mancato adempimento degli obblighi disciplinati
dall’articolo 105 della presente legge, è
equiparato alla violazione dell’articolo 94 del
d.p.r. 380/2001.

Art. 112
Accertamento delle violazioni

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati
all’articolo 115, appena accertato un fatto costituente
violazione delle norme contenute nel presente
capo, compilano processo verbale trasmettendolo
immediatamente alla struttura regionale competente.
2. Il dirigente della struttura regionale competente,
previi, occorrendo, ulteriori accertamenti
di carattere tecnico, trasmette il processo
verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

Art. 113
Sospensione dei lavori

1. Il dirigente della struttura regionale competente,
contemporaneamente agli adempimenti
di cui all’articolo 112, comma 2, ordina, con decreto
motivato, al proprietario, nonché al direttore
o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto di cui al comma 1 è comunicata
al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale ai fini dell’osservanza
dell’ordine di sospensione.
3. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti
sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità
giudiziaria diviene irrevocabile.
4. Qualora non si sia provveduto al ripristino
dei luoghi o alla demolizione, in seguito a sentenza
irrevocabile o con decreto esecutivo, il dirigente
della struttura regionale competente provvede,
se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a
spese del responsabile della violazione.

Art. 114
Competenza della Regione

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa,
il dirigente della struttura regionale competente
ordina, con provvedimento definitivo, la
demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite
in violazione delle norme del presente capo
e delle norme tecniche di cui all’articolo 96 e di
quelle previste dall’articolo 52 del d.p.r.
380/2001, ovvero l’esecuzione di modifiche idonee
a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza a quanto disposto
dal comma 1, si applica l’articolo 113, comma 4.

Art. 115
Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

1. I tecnici delle strutture regionali, provinciali
e comunali, tutti gli agenti giurati a servizio
delle province e dei comuni nonché ogni altro
soggetto tenuto a compiti di vigilanza sulle costruzioni
sono tenuti ad accertare che chiunque
inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni,
nelle zone sismiche individuate ai sensi dell’articolo
96, abbia effettuato la relativa denuncia alla
struttura regionale competente, ai sensi dell’articolo 105.
2. I tecnici di cui al comma 1 devono accertare
altresì che le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni
procedano in conformità con le disposizioni
del presente capo.

Art. 116
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova
classificazione abbiano iniziato una costruzione
prima dell’entrata in vigore del provvedimento
di classificazione sono tenuti a farne denuncia,
entro quindici giorni dall’entrata in vigore
del provvedimento di classificazione, alla
struttura regionale competente.

Art. 117
Regolamento recante la disciplina sulle modalità di svolgimento dei controlli delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

1. La Regione approva, entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
un regolamento avente ad oggetto le modalità di
effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza
e dei controlli sulla realizzazione delle
opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio
sismico previsti ai sensi del presente capo.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua,
in particolare:
a) i criteri e le modalità di presentazione dei
progetti di cui all’articolo 105, e delle relative varianti,
da assoggettare al controllo tecnico sul rischio
sismico, con l’indicazione della documentazione
che deve essere allegata al progetto presentato;
b) la dimensione del campione e la tipologia
degli interventi ai fini del controllo di merito dei
progetti depositati, nonché i criteri e la frequenza
del sorteggio;
c) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione
del campione e della tipologia degli interventi
da assoggettare a controllo sulla base di
valutazioni del maggiore o minore rischio sismico
stimato al livello del territorio regionale, secondo
quanto disposto dall’articolo 110;
d) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche
e geotecniche da allegare al permesso di
costruire o alla denuncia di inizio d’attività;
e) le opere di trascurabile importanza ai fini
della pubblica incolumità da non assoggettare al
procedimento di deposito ed a quello di controllo
ai sensi dell’articolo 95, comma 2;
f) i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative
previste all’articolo 143.

Art. 118
Rilascio dei permessi di costruire e attestazioni di conformità in sanatoria in zone soggette a rischio sismico

1. Ai fini dell’accertamento di conformità in
sanatoria di cui all’articolo 140, il progettista
deve effettuare il deposito della certificazione
del rispetto delle norme tecniche di cui al presente
capo, nonché il deposito del certificato di
collaudo laddove richiesto dalla normativa vigente.
2. Le opere di cui al presente articolo sono
escluse dal campionamento di cui all’articolo
110 e sono tutte obbligatoriamente assoggettate
al controllo.

TITOLO VII
Contributi

Capo I
Tipologia e corresponsione dei contributi

Art. 119
Contributo relativo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio dell’attività

1. Il permesso di costruire comporta la corresponsione,
di un contributo commisurato all’incidenza
delle spese di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione.
2. La denuncia di inizio dell’attività comporta
la corresponsione di un contributo commisurato
alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione,
ad eccezione degli interventi di cui all’articolo
79, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d),
per i quali è dovuto anche il contributo relativo
al costo di costruzione.

Art. 120
Determinazione degli oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in
relazione agli interventi, soggetti a permesso di
costruire o a denuncia di inizio dell’attività, che
comportano nuova edificazione o determinano
un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari.
2. Ai sensi della presente legge, per superficie
utile si intende la superficie effettivamente calpestabile,
misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e scale.
3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi
riferiti alle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria definite dall’articolo 37 della
presente legge, alle opere necessarie al superamento
delle barriere architettoniche negli spazi
pubblici nonché alle opere di infrastrutturazione
generale comunque a carico del comune.
4. Il Consiglio regionale individua con apposito
atto le opere di urbanizzazione secondaria per
le quali i comuni possono concedere un contributo
ai soggetti realizzatori. Contestualmente il
Consiglio determina altresì i criteri generali per
l’erogazione del contributo.
5. Ai fini della determinazione dell’incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
si applicano le tabelle allegate alla presente legge.
6. La Giunta regionale provvede ad aggiornare
ogni cinque anni dette tabelle, previa comunicazione
alla commissione consiliare competente.
7. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti
di cui al comma 6, si applicano annualmente
le variazioni percentuali dell’indice dei
prezzi al consumo, determinate dall’ISTAT per le
famiglie di operai ed impiegati, con esclusione
dei tabacchi, per il mese di novembre sul corrispondente
mese dell’anno precedente.
8. Gli aggiornamenti di cui ai commi 6 e 7 si
applicano senza ulteriori atti alle richieste ed
alle dichiarazioni presentate successivamente al
1 gennaio dell’anno seguente.

Art. 121
Determinazione del costo di costruzione

1. Il costo di costruzione di cui all’articolo
119, comma 1, per i nuovi edifici è determinato
ogni cinque anni dalla Giunta regionale, previa
comunicazione alla commissione consiliare
competente, con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti in
base alle vigenti norme statali in materia.
2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma
1, la Giunta regionale identifica classi di edifici
con caratteristiche superiori a quelle considerate
nelle vigenti disposizioni di legge per
l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza
di tali determinazioni, il costo di costruzione
è adeguato annualmente, ed autonomamente,
in ragione dell’intervenuta variazione dei
costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente al permesso di costruire
comprende una quota del costo di costruzione,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento,
determinata in funzione delle caratteristiche e
delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione
ed ubicazione, sulla base di quanto,
indicato nell’apposita tabella allegata.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione
edilizia su edifici esistenti, il comune può determinare
costi di costruzione come quota percentuale
di quello delle nuove costruzioni, in relazione
alla classificazione degli interventi effettuata
dallo stesso comune.

Art. 122
Edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi
compresi quelli sugli edifici esistenti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, del d.p.r. 380/2001 , il
contributo di cui all’articolo 119 è ridotto alla
sola quota di cui all’articolo 120, applicata nella
misura minima stabilita dal comune, qualora
l’interessato si impegni, a mezzo di una convenzione
stipulata con il comune, ad applicare prezzi
di vendita e canoni di locazione determinati
nel rispetto della convenzione tipo prevista
dall’articolo 123.
2. Nella convenzione può essere prevista la diretta
esecuzione da parte dell’interessato delle
opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento
della quota di cui al primo comma; in tal caso
debbono essere descritte le opere da eseguire e
precisati i termini e le garanzie per l’esecuzione
delle opere medesime.
3. Può tenere luogo della convenzione un atto
unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si
impegna ad osservare le condizioni stabilite nella
convenzione tipo ed a corrispondere nel termine
stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione
ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
4. La convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale
sono trascritti nei registri immobiliari a cura
del comune e a spese dell’interessato.

Art. 123
Convenzione tipo

1. In relazione agli interventi di edilizia abitativa
di cui all’articolo 122, con atto della Giunta
regionale è approvata una convenzione tipo, con
la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi
di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni
comunali nonché gli atti di obbligo, in
ordine essenzialmente:
a) all’indicazione delle caratteristiche tipologiche
e costruttive degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione
degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così
come definito dal comma 1, della costruzione e
delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese

generali, comprese quelle per la progettazione
e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione
in percentuale del valore desunto dai prezzi
fissati per la cessione degli alloggi;
d) alla durata di validità della convenzione
non superiore a trenta e non inferiore a venti anni;
e) alla determinazione del costo delle aree in
misura tale che la sua incidenza non superi il 20
per cento del costo di costruzione di cui all’articolo
119 della presente legge.
2. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo
comma sono suscettibili di periodiche variazioni,
con frequenza non inferiore al biennio, in relazione
agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione
intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
3. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei
prezzi di cessione e dei canoni di locazione è
nulla per la parte eccedente.

Art. 124
Permesso di costruire e denuncia d’inizio dell’attività a titolo gratuito

1. Il contributo di cui all’articolo 119 non è
dovuto nei seguenti casi:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole,
ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore
agricolo professionale (IAP), ai sensi
della vigente normativa;
b) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai
soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati o privato
sociale, in questo caso, convenzione con il comune
che assicuri l’interesse pubblico;
c) per le opere da realizzare in attuazione di
norme o di provvedimenti emanati in occasione
di pubbliche calamità;
d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio
e delle autorimesse pertinenziali all’interno
dei perimetri dei centri abitati.
2. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione non è dovuta nei seguenti casi:
a) per gli interventi da realizzare su immobili
di proprietà dello Stato;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al venti
per cento, di edifici unifamiliari; è facoltà del comune
disciplinare, nel proprio regolamento edilizio,
le caratteristiche di edificio unifamiliare,
sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio;
c) per le modifiche interne necessarie per migliorare
le condizioni igieniche delle abitazioni,
nonché per la realizzazione dei volumi tecnici
che si rendano indispensabili a seguito della installazione
di impianti tecnologici necessari per
le esigenze delle abitazioni;
d) per gli interventi di ristrutturazione che
non comportino aumento delle superfici utili e
mutamento della destinazione d’uso, quando
l’interessato si impegni, mediante convenzione o
atto d’obbligo unilaterale a praticare prezzi di
vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati
con il comune ed a concorrere negli oneri
di urbanizzazione; il comune disciplina i casi
di esonero motivato dal contributo non condizionato
alla sottoscrizione della convenzione o
dell’atto unilaterale d’obbligo.
3. Il contributo di cui all’articolo 119 non è
dovuto per la realizzazione di opere direttamente
finalizzate al superamento o all’eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici esistenti,
come individuate dall’articolo 7 della legge 9
gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati), per le esigenze dei disabili.

Art. 125
Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza

1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni
o impianti destinati ad attività industriali
o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla presentazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza
delle opere di urbanizzazione, di quelle
necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate
le caratteristiche. La incidenza di tali opere
è stabilita con atto del comune in base a parametri
che la Regione definisce in relazione ai tipi di
attività produttiva.
2. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni
o impianti destinati ad attività turistiche,
commerciali e direzionali comporta la corresponsione
di un contributo pari all’incidenza,
delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi dell’articolo 120, nonché una quota non superiore
al dieci per cento del costo documentato
di costruzione da stabilirsi da parte del comune,
in relazione ai diversi tipi di attività.
3. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate
nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone
agricole previste dall’articolo 124, comma 1, lettera
a), venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo è
dovuto nella misura massima corrispondente alla
nuova destinazione, determinata con riferimento
al momento della intervenuta variazione.

Art. 126
Versamento del contributo

1. Il contributo di cui all’articolo 119 è corrisposto
al comune all’atto del ritiro del permesso
di costruire o, nel caso di denuncia d’inizio
dell’attività, entro i venti giorni successivi alla
presentazione della stessa.
2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato
dal comune all’atto del rilascio del provvedimento
di permesso di costruire; nel caso di denuncia
d’inizio dell’attività sono calcolate dal progettista
abilitato all’atto della denuncia.
3. Il contributo può essere rateizzato in non
più sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati
sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie
fideiussorie.

Art. 127
Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune

1. Sulla base delle tabelle di cui all’articolo
120, il comune determina, per le diverse parti del
proprio territorio, l’incidenza degli oneri relativi
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali
che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:
a) differenze fra i costi effettivi delle opere di
urbanizzazione praticati nel comune e i costi
medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;
b) entità degli interventi, relativi alle opere di
urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali
delle opere pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero;
d) destinazioni d’uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione
esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
2. Le determinazioni comunali di cui al comma
1 danno conto in modo esplicito dell’incidenza
dei singoli fattori e non possono determinare
variazioni superiori al settanta per cento dei valori
medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali.
3. Per gli interventi nei piani per l’edilizia economica
e popolare di cui all’articolo 71 della presente
legge, il contributo di cui all’articolo 119 è
commisurato alla sola quota di cui all’articolo
120 ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione
di cui all’articolo 35, comma 8, lettera
a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n.
865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione
per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni
alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile
1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
di spesa per interventi straordinari
nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata), da ultimo modificata dal decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 325.
4. Gli interventi nei piani per insediamenti
produttivi di cui all’articolo 72 della presente
legge sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione
per le destinazioni turistiche, commerciali,
direzionali, per le quali si applica l’articolo
125, comma 2. Gli oneri per l’urbanizzazione
primaria e la competente quota per la secondaria
sono computati per l’intero nel costo relativo
alla cessione dell’area in proprietà o alla concessione
in diritto di superficie. Nel costo suddetto
è altresì computata l’incidenza degli oneri relativi
alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate
le caratteristiche. Tale incidenza è determinata
dal Comune sulla base dei parametri di cui
alla apposita tabella allegata alla presente legge
e soggetti agli aggiornamenti di cui all’articolo 120.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette
alla formazione di piani attuativi di iniziativa
privata a carattere residenziale, direzionale,
commerciale, turistico, industriale e artigianale,
le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite
a totale carico dei privati proponenti in tal
caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione
primaria non è più dovuta.
6. Le denunce di inizio dell’attività per il mutamento
delle destinazioni d’uso degli immobili,
in assenza di opere edilizie, sono onerose nelle
fattispecie e nelle aree individuate dai comuni
nella disciplina della distribuzione e localizzazione
delle funzioni di cui all’articolo 58 e solamente
in caso di incremento dei carichi urbanistici.
7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in
ogni caso superare quelli previsti per gli interventi
di ristrutturazione edilizia. I comuni, con
la disciplina di cui all’articolo 58, possono individuare
fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare
il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività
di interesse sociale o culturale, il mutamento
di destinazione d’uso avviene a titolo gratuito.
8. I comuni, contestualmente alla disciplina
di cui all’articolo 58 ovvero mediante ordinanza
provvisoria in attesa dell’adozione di tale disciplina,
definiscono mediante apposite tabelle l’incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria in relazione:
a) alle destinazioni di zona previste dagli
strumenti della pianificazione territoriale ovvero
dal regolamento urbanistico;
b) alle destinazioni d’uso regolamentate;
c) alle previsioni di realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria contenute
negli atti di governo del territorio.
9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all’articolo
124, il Comune determina l’incidenza delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
ai fini del calcolo del contributo di cui all’articolo
119, quando l’intervento sia relativo a:
a) immobili soggetti alla disciplina del titolo IV, capo III;
b) ogni altro tipo di immobile per il quale il
contributo non sia altrimenti determinato.
10. Ai fini del presente articolo i volumi e le
superfici sono calcolati secondo le norme degli
strumenti della pianificazione territoriale, atti di
governo del territorio ovvero dei regolamenti
edilizi comunali.
11. A scomputo totale o parziale del contributo,
ai fini del rilascio del permesso di costruire o della
presentazione della denuncia di inizio dell’attività,
è facoltà dell’interessato obbligarsi a realizzare direttamente
opere di urbanizzazione con le modalità
e le garanzie stabilite dal comune.
12. Restano salve le agevolazioni previste da
normative speciali.

TITOLO VIII
Sanzioni. Definizioni comuni

Capo I
Tipologia delle sanzioni

Art. 128
Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo

1. Il mancato versamento, nei termini di legge,
del contributo di cui agli articoli 120 e 121 comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al
10 per cento qualora il versamento del contributo
sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al
20 per cento quando, superato il termine di cui
alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al
40 per cento quando, superato il termine di cui
alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato, gli aumenti
di cui al comma 1 si applicano ai ritardi
nei pagamenti delle singole rate, fatto salvo
quanto previsto al comma 5.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla
lettera c) del comma 1, il comune provvede alla
riscossione coattiva del complessivo credito.
5. Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie
che consentano l’escussione immediata
e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote gli
importi dovuti dopo la scadenza del termine per
il pagamento e non si applica la sanzione di cui
al presente articolo.

Art. 129
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

1. Il comune vigila sull’attività urbanistico -
edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme
di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli atti di cui all’articolo 52 e del regolamento
edilizio ed alle modalità esecutive contenute nel
permesso di costruire o nella denuncia di inizio dell’attività.
2. Il comune, quando accerti l’inizio di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate
ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi
di edilizia residenziale pubblica di cui alla
legge 18 aprile 1962, n.167 (Disposizioni per favorire
l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia
economica e popolare), da ultimo modificata
dal d.lgs. 325/2001, provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti
di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r.
39/2000 o appartenenti ai beni disciplinati dalla
legge 16 giugno 1927, n.1766 (Conversione in legge
del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici), modificata dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
22 agosto 1947, n. 1052, nonché delle aree di cui
al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il comune
provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti, le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione,
anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal
comma 2, qualora sia constatata, dai competenti
uffici comunali, l’inosservanza delle norme, delle
prescrizioni e delle modalità di cui al primo
comma, il comune ordina l’immediata sospensione
dei lavori, che ha effetto fino all’adozione
dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere
non sia esibito il corrispondente titolo abilitativo
o la sua riproduzione in conformità a quanto
previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa),
ovvero non sia stato apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all’autorità giudiziaria,
alla provincia e al comune che verifica, entro
trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone
gli atti conseguenti.
5. In caso d’inerzia, protrattasi per quindici
giorni dalla data di constatazione della inosservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo
ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3, la provincia, nei successivi trenta giorni,
adotta i provvedimenti eventualmente necessari
dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria.
6. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi
regionali soggetti al vincolo paesaggistico,
tutte le funzioni di vigilanza attribuite al comune
dal presente articolo sono svolte dall’ente parco;
i proventi derivanti dall’applicazione delle
sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse
nelle aree contigue sono riscossi dall’ente parco
ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale
da definire d’intesa con i comuni interessati.

Art. 130
Opere di amministrazioni statali

1. Per le opere eseguite da amministrazioni
statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo
129, il comune informa immediatamente il
Presidente della Giunta regionale e il Ministro
dei trasporti e delle infrastrutture, al quale compete,
d’intesa con il Presidente della Giunta regionale,
l’adozione dei provvedimenti previsti
dallo stesso articolo 129.

Art. 131
Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori

1. Il titolare del permesso di costruire o della
denuncia di inizio dell’attività, il committente e
il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli
effetti delle norme contenute nel presente titolo,
della conformità delle opere alla normativa urbanistica,
alle previsioni di piano nonché - unitamente
al direttore dei lavori - al permesso di costruire
o alla denuncia di inizio dell’attività ed
alle modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono
inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie
e solidalmente alle spese per l’esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di
non essere responsabili dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile
qualora abbia contestato agli altri soggetti di cui
al comma 1, la violazione delle prescrizioni e delle
modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi
con esclusione delle varianti in corso d’opera di
cui all’articolo 142, fornendo al comune contemporanea
e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione
essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il direttore
dei lavori è tenuto inoltre a rinunziare
all’incarico contestualmente alla comunicazione
resa dal comune. In caso contrario quest’ultima
segnala al consiglio dell’ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore
dei lavori, ai fini dell’ eventuale applicazione
delle sanzioni disciplinari.

Art. 132
Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Sono opere eseguite in totale difformità dal
permesso di costruire quelle che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso di costruire stesso, ovvero
l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
2. Il comune, accertata l’esecuzione di opere
in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
dalla medesima ovvero con variazioni
essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 133,
ingiunge la demolizione indicando nel provvedimento
l’area che eventualmente verrà acquisita
in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione,
il bene e l’area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di opere analoghe a
quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente
al patrimonio del comune. L’area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci
volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al precedente
comma, previa notifica all’interessato,
costituisce titolo per l’immissione nel possesso e
per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
5. L’opera acquisita deve essere demolita con
ordinanza del comune a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare
non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l’opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali,
a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita,
nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle
amministrazioni cui compete la vigilanza
sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso
dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore
del patrimonio del comune.
7. Il comune redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell’albo comunale, l’elenco dei
rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate
abusivamente e delle relative ordinanze di
sospensione e lo trasmette all’autorità giudiziaria,
alla provincia e al Ministro dei lavori pubblici.
8. Le sanzioni previste al presente articolo,
per le opere eseguite in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali, si applicano anche alle opere di cui
all’articolo 79, comma 1, lettera a), eseguite in
mancanza dell’attestazione di conformità, in totale
difformità o con variazioni essenziali rispetto
ad essa.
9. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si
applicano nei casi di addizioni, sopraelevazioni
ed opere pertinenziali diverse da quelle di cui
all’articolo 79 ed eseguite in assenza permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali. In tali ipotesi il comune provvede ai
sensi dell’articolo 134.
10. Resta escluso qualsiasi effetto di sanatoria
amministrativa in materia edilizia in dipendenza
del trasferimento soggetti privati di aree
già demaniali.

Art. 133
Determinazione delle variazioni essenziali

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 132 e
134, costituiscono variazioni essenziali al progetto
approvato le opere abusivamente eseguite
nel corso dei lavori quando si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a) un mutamento della destinazione d’uso che
implichi altra destinazione non consentita dallo
strumento della pianificazione territoriale ovvero
dagli atti di governo del territorio vigenti o adottati,
oppure dalla disciplina di cui all’articolo 58;
b) un aumento della superficie con destinazione
residenziale in misura superiore:
1) al 5 per cento da 0 a 300 metri quadrati;
2) al 2 per cento dai successivi 301 metri quadrati;
c) un aumento della superficie utile con destinazione
diversa da quella residenziale in misura superiore:
1) al 5 per cento da 0 a 400 metri quadrati;
2) al 2 per cento dai successivi 401 metri quadrati;
d) la modifica dell’altezza dell’edificio in misura
superiore a trenta centimetri qualora l’altezza
dell’edificio sia stata prescritta in relazione
a quella di altri edifici;
e) la riduzione delle distanze minime dell’edificio
fissate nel permesso di costruire dalle altre costruzioni
e dai confini di proprietà, in misura superiore
al 10 per cento, ovvero in misura superiore
a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso
pubblico, qualora l’allineamento dell’edificio sia
stato prescritto in relazione a quello di altri edifici;
f) la violazione delle norme vigenti in materia
di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga
a fatti procedurali.
2. Le variazioni concernenti la superficie e
l’altezza costituiscono variazioni essenziali anche
se inferiori ai limiti di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 1 ove comportino aumento del numero
dei piani o delle unità immobiliari.
3. Non possono ritenersi comunque variazioni
essenziali quelle che incidono sulla entità delle
superfici relative ai vani accessori e ai volumi
tecnici, nonchè sulla distribuzione interna delle
singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati
su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesaggistico
ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui
parchi a in aree protette nazionali e regionali,
sono considerati in totale difformità dal permesso
di costruire, ai fini della applicazione delle
sanzioni penali. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.

Art. 134
Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio dell’attività in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Le opere di ristrutturazione edilizia come
definite dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo
79, eseguite in assenza di denuncia di inizio attività
o in totale difformità da essa o con variazioni
essenziali, sono demolite ovvero rimosse e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli
strumenti della pianificazione territoriale e agli
atti di governo del territorio entro il termine stabilito
dal comune con propria ordinanza, decorso
il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura
del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di preventivo e motivato
accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il
comune irroga una sanzione pecuniaria pari al
doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato
a cura dell’ufficio tecnico comunale. La
sanzione pecuniaria di cui al presente comma è in
ogni caso in misura non inferiore a euro 516,00.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio e incidano sui beni oggetto
di tutela, l’autorità competente alla tutela del
vincolo, salva l’applicazione delle altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile
dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti
a ricostituire l’originario organismo edilizio,
ed irroga una sanzione pecuniaria da euro
1.033,00 a euro 10.329,00.
4. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 129, comma 5.
5. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione
in pristino, è comunque corrisposto il
contributo di cui al titolo VII, se dovuto.

Art. 135
Opere eseguite senza denuncia di inizio dell’attività o in difformità da essa

1. L’esecuzione di opere di cui all’articolo 79
comma 1, lettere b), d), e) ed f), e comma 2 lettere
a), b), c), in assenza di denuncia di inizio
dell’attività o in difformità da essa comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento
del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio
tecnico comunale conseguente alla realizzazione
delle opere stesse e comunque in misura
non inferiore a euro 516,00. In caso di denuncia
di inizio dell’attività in corso di esecuzione delle
medesime opere, presentate prima delle contestazioni
di cui ai dell’articolo 129, commi 3 e 4,
la sanzione è applicata nella misura minima. La
sanzione non è applicabile qualora le opere siano
eseguite in assenza di denuncia di inizio
dell’attività in dipendenza di calamità naturali o
di avversità atmosferiche dichiarate di carattere
eccezionale in base alle normative vigenti.
2. Quando le opere realizzate senza denuncia
di inizio dell’attività o in difformità da essa consistano
in interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all’articolo 79, comma 2, lettera
c), eseguiti su immobili comunque vincolati
da leggi statali e regionali nonché da altre norme
urbanistiche vigenti e incidano su beni oggetto
di tutela, l’autorità competente della tutela del
vincolo, salva l’applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare
la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore
ed irroga una sanzione pecuniaria
da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
3. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione
in pristino, è da corrispondere il contributo
di cui al titolo VII, se dovuto.

Art. 136
Mutamenti della destinazione d’uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell’attività

1. I mutamenti di destinazione d’uso senza
opere edilizie, eseguiti in assenza di denuncia di
inizio dell’attività nelle aree e per le fattispecie
disciplinate ai sensi dell’articolo 58, sono puniti
con le seguenti sanzioni:
a) nel caso in cui il mutamento della destinazione
d’uso risulti compatibile con la disciplina
della distribuzione e localizzazione delle funzioni,
da euro 300,00 a euro 1.200,00 oltre al doppio
del contributo dovuto di cui all’articolo 127;
b) nel caso che il mutamento di destinazione
d’uso non sia compatibile con la disciplina di cui
all’articolo 58:
1) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie
utile di calpestio per gli immobili con
utilizzazione finale residenziale, e euro 12,00 a
metro quadrato per gli immobili adibiti ad abitazione
principale del proprietario; oltre, in entrambi
i casi, il pagamento del doppio del contributo
massimo previsto dalle tabelle di cui all’articolo
120 per i mutamenti di destinazione d’uso
a finalità residenziale;
2) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie
utile di calpestio per gli immobili con
utilizzazione finale commerciale, direzionale o
turistico - ricettiva;
3) euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie
utile di calpestio per gli immobili con
utilizzazione finale industriale o artigianale;
4) euro 6,00 per ogni metro quadrato di superficie
utile di calpestio per gli immobili con
utilizzazione finale agricola;
c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati
difforme dalle disposizioni contenute nella
disciplina della distribuzione e localizzazione
delle funzioni da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. Contestualmente all’applicazione della sanzione,
il comune, nei casi di cui alla lettera b),
numeri 2), 3), 4) del comma 1, ordina sempre la
cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile,
disponendo che questa avvenga entro il termine
massimo di un anno.
3. Qualora i mutamenti di destinazione d’uso
siano realizzati abusivamente con opere edilizie
nelle aree e per le fattispecie disciplinate dall’articolo
58, le sanzioni di cui al presente articolo si
cumulano con quelle previste per la realizzazione
delle opere abusive.

Art. 137
Regolarizzazione della denuncia di inizio dell’attività

1. Qualora successivamente alla scadenza del
termine di cui al comma 1 dell’articolo 84 sia riscontrata
l’incompletezza o l’inadeguatezza degli
elaborati di cui al comma 1, lettera b) dello
stesso articolo, il comune invita l’interessato a
regolarizzare la denuncia, assegnandogli a tal
fine un termine congruo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 84,
comma 8, la mancata regolarizzazione nel termine
assegnato comporta l’applicazione della
sanzione di euro 516,00.

Art. 138
Annullamento del permesso di costruire

1. In caso di annullamento del permesso di
costruire, qualora non sia possibile la rimozione
di vizi riscontrati, il comune applica una sanzione
pari al valore venale delle opere abusivamente
eseguite valutato dall’ufficio tecnico comunale,
e comunque non inferiore ad euro 516,00, salvo
che con provvedimento motivato dichiari che
l’opera contrasta con rilevanti interessi pubblici,
disponendo la restituzione in pristino in quanto
possibile. La valutazione dell’ufficio tecnico è
notificata alla parte dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
2. L’integrale corresponsione della sanzione
pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti
del permesso di costruire.
3. Qualora sia disposta la restituzione in pristino,
è dovuta la restituzione dei contributi già
versati al comune per le corrispondenti opere.

Art. 139
Opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Le opere eseguite in parziale difformità dal
permesso di costruire sono demolite a cura e
spese dei responsabili dell’abuso entro il termine
congruo, e comunque non oltre centoventi giorni,
fissato dalla relativa ordinanza del comune.
Dopo tale termine sono demolite a cura del comune
e a spese dei medesimi responsabili
dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo
accertamento dell’ufficio tecnico comunale,
la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio
dalla parte eseguita in conformità, il comune
applica una sanzione pari al doppio dell’aumento
del valore venale dell’immobile conseguente
alla realizzazione delle opere valutato
dall’ufficio tecnico comunale, e comunque in
misura non inferiore a euro 516, 00.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo,
per le opere eseguite in parziale difformità dal
permesso di costruire, si applicano anche alle
opere di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), e
comma 2, lettera d), eseguite in parziale difformità
dall’attestazione di conformità.

Art. 140
Accertamento di conformità

1. Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo
132, comma 3, per i casi di opere eseguite
in assenza di permesso di costruire o in totale
difformità o con variazioni essenziali, o dei termini
stabiliti nell’ordinanza del comune di cui
all’articolo 132, comma 5, nonché, nei casi di
parziale difformità, nel termine di cui all’articolo
139, comma 1, ovvero nei casi di opere eseguite
in assenza di denuncia di inizio dell’attività e
comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente titolo,
l’avente titolo può ottenere il permesso di costruire
o l’attestazione di conformità rilasciata dal
comune in sanatoria quando l’intervento realizzato
è conforme agli strumenti della pianificazione
territoriale, agli atti di governo, nonchè al
regolamento edilizio vigenti, sia al momento della
realizzazione dell’opera che al momento della
presentazione della domanda.
2. Alle domande di sanatoria di cui al comma
1 si applicano le misure di salvaguardia previste
dalla normativa vigente.
3. Sulla richiesta di permesso di costruire in
sanatoria il comune si pronuncia secondo le disposizioni
di cui all’articolo 83.
4. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
ovvero dell’attestazione di conformità
per gli interventi penalmente rilevanti, è subordinato
al pagamento, a titolo di oblazione, di
una somma pari a quella prevista dal titolo VII e
comunque in misura non inferiore a euro
516,00, in conformità alla vigente normativa statale.
Per i casi di parziale difformità, l’oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.
5. La domanda di attestazione di conformità
in sanatoria deve essere corredata dalla documentazione
prevista dall’articolo 84.
6. L’attestazione di conformità in sanatoria è
rilasciata dal comune entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa domanda, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 82, comma 3, ed è subordinata
al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa
per gli interventi diversi da quelli di
cui al comma 4, di una somma determinata dal
comune stesso da euro 516,00 a euro 5.164,00 in
ragione della natura e consistenza dell’abuso.
7. Il rilascio del permesso di costruire e
dell’attestazione di conformità in sanatoria comporta
inoltre il pagamento dei contributi di cui
al titolo VII, se dovuti.
8. Il rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione
di conformità in sanatoria ai sensi del
presente articolo, per opere eseguite in contrasto
con i vincoli di cui alla parte III del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, è consentito esclusivamente
a seguito della erogazione delle sanzioni
previste dall’articolo 167 del Codice stesso.

Art. 141
Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata l’esecuzione di opere
da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo
su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato
o di enti pubblici, in assenza di permesso di costruire
o di denuncia di inizio dell’attività limitatamente
ai casi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera
a) e ai casi di cui all’articolo 79, comma 2, lettera
d), ovvero in totale o parziale difformità dalle
medesime, il comune ordina, dandone comunicazione
all’ente proprietario del suolo, previa diffida
non rinnovabile al responsabile dell’abuso, la demolizione
ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune
ed a spese dei responsabili dell’abuso.

Art. 142
Varianti in corso d’opera

1. Non si procede alla demolizione ovvero
all’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
precedenti nel caso di realizzazioni di varianti,
purché sussistano tutte le condizioni di cui
all’articolo 83, comma 12.
2. Le varianti non devono comunque riguardare
immobili soggetti a restauro così come definito
dall’articolo 79, comma 2, lettera c).

Art. 143
Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo VI, capo IV

1. Ove non soggette a sanzioni penali, le violazioni
delle norme contenute nel titolo VI, capo IV
sono passibili di sanzione pecuniaria da euro
200,00 a euro 5000,00. All’irrogazione delle sanzioni
provvedono le strutture regionali competenti.

Capo II
Parametri urbanistici ed edilizi

Art. 144
Unificazione delle definizioni

1. La Regione, con apposito regolamento da
emanarsi entro trecentosessantacinque giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, determina
i criteri per definire, con i regolamenti edilizi,
i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi
negli atti di cui all’articolo 52 e specifica i
parametri di cui all’articolo 120, comma 1.
2. I comuni provvedono ad adeguare i propri
regolamenti edilizi al regolamento regionale entro
centottanta giorni dalla pubblicazione delle
stesse sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso
inutilmente tale termine, le definizioni
contenute nel regolamento regionale sostituiscono
le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.
3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati
ai sensi del comma 2, o quelle contenute nel
regolamento regionale in caso di mancato adeguamento,
sostituiscono le difformi definizioni
eventualmente contenute nelle norme tecniche di
attuazione degli atti di cui all’articolo 52.
4. Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione
individua altresì i criteri per definire le tipologie
di intervento antisismico con specifico
riferimento agli interventi edilizi di cui agli articoli 78 e 79.

Capo III
Norme per l’edilizia sostenibile

Art. 145
Edilizia sostenibile

1. La Regione, con le istruzioni tecniche di cui
all’articolo 37, comma 3, fissa le linee guida tecnico-
costruttive, tipologiche ed impiantistiche al
fine di garantire una qualità edilizia sostenibile ai
sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 37.
2. Per poter accedere agli incentivi di cui
all’articolo 146, la progettazione degli edifici
deve adeguarsi alle linee guida di cui al comma
1. L’adeguamento della progettazione dei nuovi
edifici pubblici ai principi dell’edilizia sostenibile
è effettuato nei tempi e con le modalità stabiliti
dalle medesime linee guida.

Art. 146
Incentivi economici ed urbanistici

1. Al fine di incentivare l’edilizia sostenibile,
quale è definita secondo i requisiti fissati con le
istruzioni tecniche di cui all’articolo 37, comma
3, i comuni possono applicare incentivi economici
mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione
secondaria in misura crescente a seconda
dei livelli di risparmio energetico, di qualità

ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie
costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di
accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti
obbligatori stabiliti dalle norme vigenti,
fino ad un massimo del 70 per cento.
2. Lo spessore delle murature esterne superiore
ai minimi fissati dai regolamenti edilizi e
comunque superiore ai 30 centimetri, il maggior
spessore dei solai necessario al conseguimento
di un ottimale isolamento termico e acustico, le
serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici
necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e
visitabilità degli edifici, quali risultano dalle
istruzioni tecniche di cui all’articolo 37, non
sono computati ai fini degli indici di fabbricabilità
stabiliti dagli strumenti urbanistici.
3. I comuni possono inoltre applicare, agli interventi
di edilizia sostenibile, incentivi di carattere
edilizio urbanistico mediante la previsione
negli strumenti urbanistici di un incremento
fino al 10 per cento della superficie utile ammessa
per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione
urbanistica, di sostituzione e di
ristrutturazione edilizia, compatibilmente con i
caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.

Art. 147
Modalità di accesso agli incentivi

1. Per accedere agli incentivi di cui all’articolo
145, la conformità del progetto a quanto disposto
dalle istruzioni tecniche di cui all’articolo
37, comma 3, viene certificata dal progettista
con apposita relazione illustrativa da allegarsi
alla richiesta di permesso a costruire o alla denuncia
di inizio dell’attività e in sede di elaborazione
del progetto esecutivo e dal professionista
abilitato alla ultimazione dei lavori con la certificazione
di cui all’articolo 86, comma 1.
2. A garanzia dell’ottemperanza di quanto
previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di
cui alle presenti norme, è prestata garanzia fideiusoria
pari all’importo degli incentivi previsti e
una quota di essi, pari al 30 per cento, sarà vincolata
fino al monitoraggio della struttura, per
un periodo non inferiore a dodici mesi dall’ultimazione
dei lavori, al fine di verificare l’effettiva
rispondenza alle previsioni di progetto in termini
di risparmio energetico e di riduzione delle
emissioni in atmosfera.

TITOLO IX
Modifiche e abrogazioni di leggi regionali vigenti

Capo I
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico)

Art. 148
Modifiche al comma 3 dell’articolo 6 della l.r.20/1984

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 20/1984 è abrogato.

Capo II
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n.51 (Prime disposizioni di attuazione L. 47/1985
recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria opere abusive) da ultimo modificata dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

Art. 149
Abrogazione del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 51/1985

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale
7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di
attuazione della legge n. 47 del 1985 recante norme
in materia di controllo attività urbanistico-
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere
abusive) è abrogato.

Capo III
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n.57 (Finanziamenti per la redazione e l’attuazione
del piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)

Art. 150
Abrogazione del comma 2 dell’articolo 5 della l.r.57/1985

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale
7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la
redazione e l’attuazione del piani di recupero del
patrimonio edilizio esistente) è abrogato.

Capo IV
Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991,n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche) da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65

Art. 151
Modifiche al comma 4 dell’articolo 5 della l.r.47/1991

1. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 47/1991
è sostituito dal seguente comma:
“4. Il comune, in sede di rilascio delle concessioni
edilizie, prescrive l’esecuzione delle opere
necessarie ad ottenere la conformità con la normativa
tecnica di cui all’articolo 3.”.

Art. 152
Inserimento del comma 4 bis all’articolo 5 della l.r. 47/1991

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r.
47/1991 è inserito il seguente comma:
“4 bis. Le concessioni edilizie non possono es-
12.1.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 55
sere rilasciate qualora i singoli progetti non si
conformino alle prescrizioni di cui al comma 4.”

Art. 153
Inserimento del comma 4 ter all’articolo 5 della l.r. 47/1991

1. Dopo il comma 4 bis inserito dall’articolo
150 della presente legge, all’articolo 5 della l.r.
47/1991 è inserito il seguente comma:
“4 ter. Le denunce di inizio attività devono asseverare
la conformità della progettazione ed
esecuzione delle opere o interventi alla normativa
tecnica di cui all’articolo 3.”.

Art. 154
Modifiche al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 47/1991

1. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 47/1991
è sostituito dal seguente comma:
“6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi
interventi di cui al presente articolo, i comuni
destinano il 10 per cento dei proventi annuali
derivanti dalle concessioni edilizie e dalle denunce
di inizio attività, delle sanzioni in materia urbanistica
ed edilizia, ivi comprese le somme introitate
ai sensi dell’articolo 37 della legge 28 febbraio
1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) e della legge regionale
7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione
della legge 47/1985 recante norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive),
nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie
derivanti da inosservanza di norme relative
al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati
ai portatori di handicap motori e sensoriali.”.

Capo V
Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n.24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei
parchi regionali della Maremma e di Migliarino,San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei
relativi consorzi) da ultimo modificata dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

Art. 155
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1994

1. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale
16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti
parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma
e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Soppressione dei relativi consorzi) è abrogato.

Art. 156
Modifica dell’articolo 14 della l.r. 24/1994

1. L’articolo 14 della l.r. 24/1994 è sostituito
dal seguente:
“Art.14
Procedura di approvazione delle modifiche ai
piani per i parchi
1. Il piano per il parco di cui all’articolo 13
può essere modificato o nuovamente adottato e
approvato dal consiglio direttivo dell’ente parco
applicando le disposizioni di cui al titolo II della
legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per
il governo del territorio), previo parere obbligatorio
della comunità del parco e del comitato
scientifico, nonché previo parere vincolante del
Consiglio regionale.”.

Art. 157
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 24/1994

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 24/1994
è sostituito dal seguente:
“2. Il regolamento è adottato e approvato dal
consiglio direttivo del parco applicando le disposizioni
di cui al titolo II della l.r. 1/2005 , previo
parere obbligatorio della comunità del parco e
del comitato scientifico, nonché previo parere
vincolante della Giunta regionale.”
2. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 24/1994 è abrogato.

Art. 158
Modifica dell’articolo 16 della l.r. 24/1994

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della l.r.
24/1994 sono inseriti i seguenti commi:
“4 bis. Qualora i piani di gestione riguardino
aree contigue ed abbiano ad oggetto disposizioni
del piano del parco concernenti la disciplina paesaggistica,
urbanistica o edilizia ai sensi dell’articolo
13, comma 6, sono approvati attraverso
accordi della pianificazione di cui al titolo III
capo I della l.r. 1/2005 promossi dall’ente parco
con la partecipazione dei comuni e delle province interessate.
4 ter. Qualora l’accordo di cui al comma 5 non
venga definito entro il termine stabilito dal soggetto
promotore all’avvio del procedimento, la
Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali
e disciplina generale delle funzioni amministrative
e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura
e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e
difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,
opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite
alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
4 quater. Resta ferma la competenza dei comuni
in ordine all’adozione ed approvazione dei
piani attuativi delle previsioni dei piani di gestione
di cui al comma 5.”.

Capo VI
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali protette di interesse locale)

Art. 159
Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 49/1995

1. L’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 1995,
n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali protette
di interesse locale) è sostituito dal seguente:
“Art. 8
1. I parchi regionali sono istituiti con apposita
legge regionale che ne definisce i confini, stabilisce
i tempi e le modalità di approvazione dello
statuto dell’ente parco e, nel rispetto dell’autonomia
statutaria dei singoli enti, detta norme
sulla composizione degli organi, sulle modalità
di nomina del direttore del comitato scientifico,
sul regolamento del parco, sul piano pluriennale
economico-sociale, quali strumenti di attuazione
delle finalità istitutive del parco.
2. La legge regionale di cui al comma 1 detta altresì
norme sul personale che opera nel parco, sul
patrimonio dell’ente che lo gestisce e sulle sanzioni
amministrative conseguenti a violazioni.”.

Art. 160
Modifiche all’articolo 10, comma 1, della l.r.49/1995

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/1995
è sostituito dal seguente comma:
“1. Il piano del parco provinciale, quale strumento
di tutela dei valori naturali ed ambientali
entro perimetri definitivi, anche in variante di
quelli individuati nell’atto istitutivo, costituente
parte integrante del piano territoriale di coordinamento
di cui all’articolo 51 della legge regionale
1 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo
del territorio), fa riferimento ai contenuti di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2 della legge 6 dicembre
1991, n. 394. Ha valore di piano paesaggistico
e di piano urbanistico. Esso sostituisce i piani
paesaggistici territoriali ed urbanistici di qualsiasi
livello per le finalità ad esso attribuite dalla
legge. Il piano ha efficacia di dichiarazione di
pubblico generale interesse, di urgenza ed indifferibilità
per gli interventi in esso previsti ”.

Art. 161
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 49/1995

1. L’articolo 11 della l.r. 49/1995 è sostituito
dal seguente:
“Art.11
Procedimento per l’approvazione del piano per il
parco provinciale
1. Al procedimento per l’approvazione del
piano del parco e del regolamento del parco provinciale
si applicano le disposizioni di cui al titolo
II della l.r. 1/2005.”.

Art. 162
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/1995

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 12 della l.r.49/1995 sono abrogati.

Capo VII
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n.59
(Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica), da ultimo modificata dalla legge regionale 10 novembre 2003, n. 54

Art. 163
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 59/1996

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale
29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto
regionale per la programmazione economica)
è sostituito dal seguente comma:
“1. Sono compiti dell’Istituto, in particolare:
a) lo studio della struttura socio economica regionale
e delle sue trasformazioni, degli andamenti
congiunturali e dei relativi strumenti analitici;
b) lo studio della struttura territoriale regionale
e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;
c) lo studio delle metodologie di programmazione,
di valutazione e di verifica delle politiche;
d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione
regionale e per il piano di indirizzo
territoriale regionale in ordine ai problemi
economici, territoriali e sociali;
e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati
di cui alle lettere a) b) e c).”

Capo VIII
Modifiche alla legge regionale 3 settembre1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma delle conferenze dei servizi)

Art. 164
Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 76/1996

1. L’articolo 11 della legge regionale 3 settembre1996,
n. 76 (Disciplina degli accordi di programma
delle conferenze dei servizi) è abrogato.

Capo IX
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n.65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del
“Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio)
da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Art. 165
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/1997

1. L’articolo 15 della legge regionale 11 agosto
1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione
12.1.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 57
del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione
del relativo consorzio) è sostituito dal seguente:
“Art. 15
Procedimento per l’approvazione del piano per il
parco
1. Il piano per il parco di cui all’articolo 14
può essere modificato o nuovamente adottato e
approvato dal consiglio direttivo dell’ente parco
applicando le disposizioni di cui al titolo II della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per
il governo del territorio), previo parere obbligatorio
della comunità del parco e del comitato
scientifico, nonché previo parere vincolante del
Consiglio regionale.”.

Capo X
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997,n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)

Art. 166
Modifiche all’articolo 1, comma 2, della l.r.68/1997

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale
11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli
approdi turistici della Toscana) è sostituito dal
seguente comma:
“2. L’atto di cui al comma 1 indirizza e disciplina
la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione
dei porti e degli approdi turistici.”.

Art. 167
Modifica all’articolo 3, comma 1, della l.r.68/1997

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 68/1997
è così sostituito:
“1. Il PREPAT contiene:
a) il quadro conoscitivo degli ambiti territoriali
per la localizzazione dei porti e degli approdi
turistici e la relativa normativa di indirizzo;
b) l’indicazione dei ruoli dei singoli porti e
approdi esistenti in relazione alle specifiche capacità
ricettive e di sviluppo;
c) le norme tecniche per i piani regolatori
portuali in ordine ai tipi di opere, di attrezzature
e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.”.

Art. 168
Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 68/1997

1. L’articolo 5 della l.r. 68/1997 è abrogato.

Art. 169
Modifiche all’articolo 8 della l.r. 68/1997

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 68/1997 è abrogato.

Art. 170
Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/1997

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 68/1997 è abrogato.

Capo XI
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonificadei siti inquinati) da ultimo modificata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 29

Art. 171
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/1998

1. All’articolo 4, comma 8, della legge regionale
18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) da
ultimo modificata dalla legge regionale 26 luglio
2002, n. 29, le parole da “ai sensi” a “1995” sono
sostituite dalle seguenti parole: “ai sensi delle disposizioni
specificamente previste dalla legge regionale
3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo
del territorio)”.

Art. 172
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998

1. All’articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente comma:
“2 bis. I piani di cui al comma 1, lettera a),
sono atti di governo del territorio ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 10 della l.r. 1/2005.”.

Art. 173
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998

1. All’articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il
seguente comma:
“1 bis. I piani di cui al comma 1, lettera a),
sono atti di governo del territorio ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 10 della l.r. 1/2005.”.

Art. 174
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 della
l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
“a) i criteri e l’individuazione di cui alle lettere
b), d) ed e) dell’articolo 9, comma 1, e le prescrizioni
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
costituiscono contenuto del piano di indirizzo
territoriale regionale secondo quanto specificamente
previsto ai sensi della l.r. 1/2005 ;”.
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della
l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
“c) tali elementi concorrono a definire le condizioni
necessarie per la previsione di nuovi insediamenti
e di interventi in sostituzione di tessuti
insediativi, ove quest’ultimi comportino aumento
della produzione dei rifiuti, ai sensi della l.r. 1/2005 ;”
3. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r.
25/1998, le parole da “ai sensi” a “1995" sono sostituite
dalle seguenti parole: ”ai sensi dell’articolo
48 della l.r. 1/2005 .”.
4. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998
è sostituito dal seguente comma:
“4. L’individuazione degli ambiti da bonificare
di cui all’art. 9, comma 2, lettera b), costituisce
contenuto del piano di indirizzo territoriale
quale elemento conoscitivo ai sensi e per gli effetti
di cui alla l.r. 1/2005 ed altresì ai fini della
definizione delle prescrizioni del piano di coordinamento
provinciale di cui all’articolo 51 della
medesima legge.”.

Art. 175
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 25/1998

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della
l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
“c) le individuazioni di cui all’articolo 11,
comma 1, lettere e), f), l) e o) costituiscono contenuto
del PTC ai sensi dell’articolo 51 della l.r.
1/2005 ai fini e per gli effetti della definizione del
quadro conoscitivo del piano strutturale comunale
di cui all’articolo 53 della medesima legge;”.
2. La lettera d) del comma 1 della l.r. 25/1998
è sostituita dalla seguente lettera:
“d) le localizzazioni di cui alle lettere h), l) e
o) del comma 1 dell’articolo 11 costituiscono
contenuto del PTC a norma dell’articolo 51 della
l.r. 1/2005. Tali localizzazioni, ove siano conformi
al piano regionale di gestione dei rifiuti, e
previa effettuazione della valutazione integrata
disciplinata dal titolo I, capo I, della medesima
legge, producono gli effetti vincolanti di cui allo
stesso articolo 51;”.
3. La lettera e) del comma 1 della l.r. 25/1998 è
sostituita dalla seguente lettera:
“e) il vincolo di cui all’articolo 13, comma 2,
lettera d), relativo agli ambiti di bonifica, come
definiti dal piano provinciale ai sensi dell’articolo
11, comma 2, costituisce salvaguardia secondo
quanto disposto dall’articolo 53, comma 2,
lettera h) della l.r. 1/2005. I comuni vi conformano
il proprio piano strutturale applicando le disposizioni
dell’articolo 13, comma 2, lettera d),
della presente legge;”.
4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 della
l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
“f) fanno inoltre parte del quadro conoscitivo
del piano strutturale comunale di cui all’articolo
53 della l.r. 1/2005 gli elementi dei piani provinciali
di gestione dei rifiuti ed i rapporti delle Comunità
di ambito sullo stato di attuazione dei
programmi e sulla capacità di smaltimento
dell’ATO di riferimento.”.

Capo XII
Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1998, n.38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città)

Art. 176
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 38/1998

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2
della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo
del tempo e dello spazio urbano e pianificazione
degli orari della città) è sostituita dalla
seguente lettera:
“d) elabora, criteri di riferimento per gli enti
locali, finalizzati ad armonizzare le scelte della
dislocazione delle funzioni con i piani di indirizzo
e di regolamento degli orari di cui all’articolo
3;”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo
2 della l.r. 38/1998, come modificata dal comma
1 del presente articolo, è inserita la seguente lettera:
“d bis) nel piano di indirizzo territoriale di
cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio),
indica i comuni che, per le loro dimensioni ovvero
per la loro particolare posizione geografica, o
per il peculiare ruolo strategico a livello territoriale,
sono obbligatoriamente tenuti ad adottare
il piano di cui all’articolo 3;”.

Art. 177
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 38/1998

1. L’articolo 3, comma 1, della l.r. 38/1998 è
sostituito dal seguente comma:
“1. I comuni individuati ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera d bis), contestualmente al
piano strutturale, di cui agli articoli 52 e 53 della
l.r. 1/2005 adottano un piano di indirizzo e di regolazione
degli orari per la predisposizione dei
progetti che costituiscono il coordinamento degli
orari della città, come definito dall’articolo 5
della presente legge.”.

Art. 178
Inserimento del comma 1 bis all’articolo 3 della l.r. 38/1998

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r.
38/1998 è inserito il seguente comma:
“1bis. I comuni che, in base a quanto stabilito
dal piano di indirizzo territoriale, non sono ricompresi
tra quelli che hanno l’obbligo di adottare
il piano di cui al comma 1, hanno in ogni
caso la facoltà di adottarlo”.

Art. 179
Modifica all’articolo 4 della l.r. 38/1998

1. L’articolo 4 della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente:
“Art.4
Procedimento per l’approvazione del piano di
indirizzo e di regolazione degli orari
1. Il piano di indirizzo e di regolazione degli
orari adottato è trasmesso, come allegato al piano
strutturale, alla Giunta regionale e alla provincia
e depositato nella sede comunale, con le
stesse modalità e le stesse procedure previste per
il piano strutturale di cui all’articolo 53 della l.r.
1/2005. Contestualmente alla deliberazione di
approvazione del piano strutturale, il comune
approva il piano di indirizzo e di regolazione degli
orari che diviene efficace contestualmente al
piano strutturale.
2. In fase di prima attuazione, i comuni individuati
dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi
dell’articolo 2, entro trecentosessantacinque
giorni dall’entrata in vigore del piano di indirizzo
territoriale della Regione, provvedono ad approvare
il piano di indirizzo e di regolazione degli
orari anche indipendentemente dal piano
strutturale.”.

Art. 180
Modifica al comma 2 dell’articolo 5 della l.r.38/1998

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 38/1998
è sostituito dal seguente comma:
“2. Il comune ai sensi dell’articolo 50 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
e, se vigenti, nel rispetto del piano di indirizzo
e di regolazione degli orari di cui all’articolo
3 e 4, definisce ed attua, con ordinanza, i progetti
comunali di cui al comma 1, promuovendo
iniziative di informazione e di consultazione,
anche a seguito delle analisi delle esigenze dei cittadini.”.

Capo XIII
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998 n.42 (Norme per il trasporto pubblico locale),da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2004, n. 55

Art. 181
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 42/1998

1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale
31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto
pubblico locale ) da ultimo modificata dalla legge
regionale 22 ottobre 2004, n. 55, le parole “di
cui all’articolo 6 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5
(Norme per il governo del territorio)” sono sostituite
dalle seguenti parole: “di cui all’articolo 48
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio);”.

Capo XIV
Modifiche alla legge regionale 3 novembre1998,n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere,miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.) da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2004, n. 4

Art. 182
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 78/1998

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l78 (Testo
Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero
di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.)
da ultimo modificata dalla legge regionale
27 gennaio 2004, n. 4, è sostituito dal seguente comma:
“1. Il PRAER in quanto atto che disciplina risorse
essenziali del territorio è assoggettato alle
procedure di approvazione disciplinate dal titolo
II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio).”.

Art. 183
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 78/1998

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 78/1998
è sostituito dal seguente comma:
“1. Il piano delle attività estrattive di recupero
delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili
della provincia, in seguito denominato
PAERP, è l’atto della pianificazione settoriale attraverso
il quale la provincia attua gli indirizzi e
le prescrizioni dei due settori del PRAER.”.

Capo XV
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2000,n. 2 (Interventi per i popoli Rom e Sinti)

Art. 184
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2000

1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale
12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi per i popoli
Rom e Sinti) è sostituito dal seguente:
“5. Le aree attrezzate per la residenza sono
definite dal regolamento urbanistico.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 2/2000 è
sostituito dal seguente:
“6. Le aree attrezzate per la residenza possono
essere ricomprese nei piani per l’edilizia economica
popolare di cui all’articolo 71 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo
del territorio). In tal caso i finanziamenti
previsti dalla presente legge possono essere ricompresi,
fatte salve le finalità della loro specifica
destinazione, nel piano finanziario del programma
di edilizia economica popolare convenzionata
o sovvenzionata. In questa eventualità,
la popolazione da accogliere in dette aree è ricompresa
nella determinazione del fabbisogno
insediativo residenziale comunale.”.

Art. 185
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 2/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 2/2000
è sostituito dal seguente:
“2. L’individuazione dei comuni sedi di accoglienza
con riferimento agli interventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. a), b), ed e) costituisce,
ove non già prevista, integrazione del piano
regionale di indirizzo territoriale con efficacia
prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all’articolo
10, comma 5, della legge regionale 11 agosto
1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione
regionale) e della l.r. 1/2005.”.

Capo XVI
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n.30 (Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), da ultimo modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67

Art. 186
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2000

1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme
in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti)
da ultimo modificata dalla legge regionale 29 dicembre
2003, n. 67, è sostituita dalla seguente lettera:
“g) all’adozione, nell’ambito del regolamento di
attuazione del titolo V della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio),
delle ulteriori prescrizioni atte a consentire, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto, la
localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti;”.

Art. 187
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2000

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5
della l.r. 30/2000 è sostituita dalla seguente:
“b) alla definizione, nell’ambito del piano territoriale
di coordinamento e ai sensi dell’articolo
51 della l.r. 1/2005, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 14 del decreto, delle eventuali ulteriori
prescrizioni inerenti la localizzazione degli
stabilimenti, in attuazione di quelle regionali di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera e);”.

Art. 188
Modifica all’articolo 6 della l.r. 30/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 30/2000 le
parole da “Ferme restando” a “1995” sono soppresse.
Capo XVII
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n.
33 (Norme per lo sviluppo dell’ acquacoltura e
della produzione ittica)

Art. 189
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 33/2000

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento d’attuazione del titolo IV, capo
III della presente legge, l’ articolo 6 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo
sviluppo dell’ acquacoltura e della produzione ittica
) è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Disciplina degli impianti di acquacoltura
1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati
annessi agricoli.
2. La realizzazione e l’ampliamento degli impianti
di acquacoltura sono disciplinati dal titolo
IV, capo III della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e
dal regolamento di attuazione dello stesso.”.

Art. 190
Abrogazioni

1. Gli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 33/2000 sono
abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento d’attuazione del titolo IV,capo III, della presente legge.

Capo XVIII
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40

Art. 191
Modifiche all’articolo 37 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale
21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto
2004, n. 40, è sostituito dal seguente comma:
“1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti
a vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) a vincolo paesaggistico.”.

Art. 192
Modifiche all’articolo 41 della l.r. 39/2000 1. I commi 3 e 3 bis dell’articolo 41 della l.r.39/2000 sono abrogati.

Art. 193
Modifiche all’articolo 42 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000
è sostituito dal seguente comma:
“1. La trasformazione dei boschi è soggetta ad
autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e
secondo le disposizioni del d.lgs. 41/2004, all’autorizzazione
ai fini del vincolo paesaggistico.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000
è sostituito dal seguente comma:
“2. L’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico
è rilasciata secondo la disciplina di cui al
titolo VI, capo IV della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”.
12.1.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 61
3. Il comma 6 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000
è sostituito dal seguente comma:
“6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni
e le opere che sono soggette a autorizzazione
paesaggistica l’autorizzazione ai fini del
vincolo idrogeologico è acquisita d’ufficio dal
comune prima del rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica.”.

Capo XIX
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n.56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

Art. 194
Modifiche all’articolo 1 della l.r. 56/2000

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale
6 aprile 2000, n.56 (Norme per la conservazione
e la tutela degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatiche - Modifiche
alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 -
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995,
n.49) è sostituito dal seguente:
“4. I siti di cui all’allegato D nonché i geotipi
di importanza regionale (GIR) di cui all’articolo
11, costituiscono invarianti strutturali ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), e
fanno parte dello statuto del territorio di cui
all’articolo 48, commi 1 e 2 della medesima legge.
Essi sono considerati elementi di rilievo ai
fini della redazione della carta della natura di
cui all’articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette),
da ultimo modificata dalla legge 8 luglio
2003, n. 172, anche in conformità con quanto
previsto negli atti statali di indirizzo.”.

Art. 195
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 56/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000
è sostituito dal seguente:
“2. Gli atti della pianificazione territoriale,
urbanistica e di settore, non direttamente connessi
o necessari alla gestione dei siti, per i quali
sia prevista la valutazione integrata ai sensi
della l.r. 1/2005, qualora siano suscettibili di
produrre effetti sui siti di importanza regionale
di cui all’allegato D, o su geotipi di importanza
regionale di cui all’articolo 11, devono contenere,
ai fini dell’effettuazione della valutazione
d’incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 8 settembre
1997, n. 357, apposita relazione di incidenza.”.

Art. 196
Inserimento del comma 2 bis all’articolo 15 della l.r. 56/2000

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r.
56/2000 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis.La relazione di cui al comma 2 integra
la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata
di cui all’articolo 16, comma 3, della l.r.
1/2005, ai fini dell’individuazione dei principali
effetti che il piano può determinare sul sito o sul
geotipo interessati, tenuto conto degli obiettivi
di conservazione degli stessi.”.

Capo XX
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n.30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) da ultimo modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27

Art. 197
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale
23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle
attività agrituristiche in Toscana) da ultimo modificata
dalla legge regionale 28 maggio 2004, n.
27, è sostituito dal seguente:
“2. L’ospitalità in spazi aperti può essere autorizzata
solo in zone a tale scopo individuate dallo
strumento urbanistico comunale;”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 30/2003
è abrogato.

Art. 198
Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 17
della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:
“c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione
urbanistica, di sostituzione edilizia
nonché da addizioni o trasferimenti di volumetrie
che rientrino nella ristrutturazione edilizia
ai sensi dell’articolo 79 della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);”.

Art. 199
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003
è sostituito dal seguente:
“1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale
destinato all’attività agrituristica devono essere
realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici
e nel rispetto delle tipologie e degli elementi
architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi,
con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali.
Le opere e gli impianti di pertinenza ai
fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta
degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati
in modo da integrarsi con l’ambiente circostante,
con particolare riferimento alle sistemazioni
e agli arredi esterni, alla regimazione
idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.
Gli interventi devono comunque garantire
una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche
di potabilità.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è abrogato.
3. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente comma:
“5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche
realizzati dagli imprenditori agricoli
professionali si applica l’articolo 124, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2005.”.

Capo XXI
Abrogazioni

Art. 200
Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge sono abrogate:
a) la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52
(Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative
riguardanti la protezione delle bellezze
naturali), con l’eccezione dell’articolo 12 che
cessa di avere applicazione dopo la nomina delle
commissioni provinciali di cui all’articolo 137
del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88
(Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone
soggette a rischio sismico);
c) la legge regionale 2 marzo 1987, n. 15 (Modificazioni
alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5);
d) la legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni
regionali per l’attuazione della L. 28
febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di
destinazione d’uso degli immobili) da ultimo modificata
dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 43;
e) la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
(Norme per il governo del territorio), con l’eccezione
dell’articolo 39;
f) la legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52
(Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le
denunce d’inizio delle attività edilizie - Disciplina
dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico
- Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni
e vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia
- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23
maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale
17 ottobre 1983, n.69), da ultimo modificata
dalla legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64.

Art. 201
Abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale)

1. La legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3
(Formazione della cartografia regionale) è abrogata
a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana delle istruzioni
tecniche di cui all’articolo 29, comma 5.

Art. 202
Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1984,n. 21 (Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n.741) da ultimo modificata dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. La legge regionale 17 aprile 1984, n. 21
(Norme per la formazione e l’adeguamento degli
strumenti urbanistici ai fini della prevenzione
del rischio sismico, in attuazione dell’articolo 20
della legge 10 dicembre 1981, n. 741) da ultimo
modificata dalla l.r. 5/1995, è abrogata dal momento
dell’entrata in vigore delle direttive tecniche
di cui all’articolo 62, comma 5.

Art. 203
Abrogazione legge regionale della 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. La legge regionale 21 maggio 1980, n. 59
(Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente) è abrogata dalla data
di entrata in vigore del regolamento di attuazione
di cui all’articolo 75.

Art. 204
Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995,n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola)

1. La legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina
degli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia nelle zone con prevalente funzione
agricola), modificata con legge regionale 4
aprile 1997, n. 25 è abrogata dalla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione del titolo

IV, capo III.
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Norme transitorie relative al titolo V

Art. 205
Poteri di deroga

1. I comuni esercitano i poteri di deroga agli
atti strumenti della pianificazione territoriale e
agli atti di governo del territorio adottati ai sensi
della l.r. 5/1995 da ultimo modificata dalla legge
regionale 15 maggio 2001, n. 23, nel rispetto di
entrambe le seguenti condizioni:
a) per interventi pubblici o d’interesse pubbli-
co da realizzarsi anche a cura dei privati, purché
tali interventi siano previsti su zone precedentemente
destinate dal piano strutturale a funzioni
pubbliche, o di interesse pubblico;
b) nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e
con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali
di intervento (altezze, superfici, volumi e
distanze).

Art. 206
Disposizioni transitorie relative alle indagini geologiche

1. Fino al momento dell’emanazione delle direttive
tecniche di cui all’articolo 62, comma 5 si
applicano la legge 17 aprile 1984, n. 21 (Norme
per la formazione e l’adeguamento degli strumenti
urbanistici ai fini della prevenzione del rischio
sismico, in attuazione dell’articolo 20 della
legge 10 dicembre 1981, n. 741) e la l. 183/1989.

Art. 207
Disposizioni transitorie relative alla validità dei piani per l’edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi vigenti

1. I piani per l’edilizia economica e popolare
ed i piani per gli insediamenti produttivi vigenti
mantengono la loro validità per il periodo già determinato
in base alle norme vigenti prima
dell’entrata in vigore della presente legge.

Capo II
Norme finali

Art. 208
Disposizioni sull’applicazione della legge

1. La presente legge costituisce il complesso
delle norme di riferimento sul governo del territorio;
eventuali deroghe o modifiche alle disposizioni
in essa contenute devono essere introdotte
esclusivamente mediante espressa modificazione.
2. Alla formazione degli strumenti della pianificazione
territoriale e degli atti di governo del
territorio che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino adottati si applicano le
norme previste dalle leggi regionali precedentemente
vigenti.
3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la
facoltà dell’amministrazione competente di dare
luogo all’applicazione immediata delle disposizioni
della presente legge.

Art. 209
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente legge si fa
fronte con le risorse annualmente stabilite con
legge di bilancio nell’ambito delle seguenti unità
previsionali di base (UPB):
a) UPB 341 (Azioni di sistema per il governo
del territorio - spese di investimento);
b) UPB 342 (Sistemi informativi, attività conoscitive
e di informazione in campo territoriale
- spese di investimento);
c) UPB 343 (Sistemi informativi, attività conoscitive
e di informazione in campo territoriale
- spese correnti).

Art. 210
Entrata in vigore differita

1. Le disposizioni di cui al titolo II, capo I, si
applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 11, comma 4.
2. Le disposizioni di cui al titolo IV, capo III,
si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento
di attuazione dello stesso capo.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 62, comma
1 si applicano dall’emanazione delle direttive
tecniche di cui all’articolo 62, comma 5.
4. Le disposizioni di cui al titolo V, capo III, si
applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 75, con l’eccezione dell’articolo 47.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Toscana.

PASSALEVA


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