Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 1 della l.r. 20/2002
1. Al comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le parole: “l’attività venatoria è consentita” sono sostituite dalle seguenti: “l’attività venatoria e l’attività di allenamento e addestramento cani sono consentite”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2002
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:
“7 bis. Le province nell’ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.”.
ARTICOLO 3
Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 20/2002
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis Sicurezza nell’esercizio venatorio
1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad lta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio
venatorio.”.
ARTICOLO 4
Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 20/2002
1. L’articolo 5 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 Allenamento ed addestramento dei cani
1. L’allenamento ed l’addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all’articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.
L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’ambito territoriale di caccia (ATC). L’allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all’articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.”.
ARTICOLO 5
Modifiche all¡¯articolo 6 della l.r. 20/2002
1. Il comma 2 dell¡¯articolo 6 della l.r. 20/2002 ¨¨ sostituito dal
seguente:
¡°2. Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (¡ö) o (¡ñ), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell’ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l’eventuale mobilit¨¤ e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altres¨¬ indicato, dopo l’abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l’effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l’intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.
2. Al comma 3 dell¡¯articolo 6 della l.r. 20/2992 dopo le parole: ¡°capi di stanziale¡± sono aggiunte le seguenti: ¡°e di beccaccia¡±.
ARTICOLO 6
Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 20/2002
1. L’articolo 6 bis della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
“6 bis Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all’articolo 6.”.
ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal
seguente:
“5. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita
la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal
seguente:
“6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all’ articolo 30, comma 6, della l.r. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.”.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 3 febbraio 2010
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.10.