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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 31 marzo 2005, n. 14
“Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon”
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, previene e limita i rischi connessi all’esposizione al gas radon, al fine di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale.

ARTICOLO 2
(Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon, derivanti da elevate concentrazioni di tale gas nei campi di fratture naturali e negli edifici, di seguito denominato piano.
2. Il piano è predisposto avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPA), ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), punto 3), e 16, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)” e successive modifiche, nonché dell’eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia.
3. Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al Capo III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, determina, in particolare:
a) i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negliedifici;
b) la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici ritenuti a rischio per
a salute della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti direcupero e di risanamento degli edifici a rischio;
d) i criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici
da osservare nelle nuove edificazioni su aree a rischio di cui alla lettera b);
e) l’individuazione tra le aree a rischio di cui alla lettera b), di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico, a cura dell’ARPA;
f) le modalità per la realizzazione, a cura dell’Agenzia di sanità pubblica(ASP) di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 16, di uno studio epidemiologico della popolazione;
g) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione all’emissione di gas radon ed in particolare un sistema per la riduzione dell’esposizione al radon ed ai prodotti del decadimento del radon di vitalunga nell’approvvigionamento di acqua potabile per uso domestico;
h) un sistema di informazione e di divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e dell’applicazione dellemisure di prevenzione di cui alla lettera g).
4. Il piano è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.
5. Nelle more dell’adozione del piano, possono essere adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, piani stralcio limitati a singoli ambiti territoriali, ritenuti urgenti ed indifferibili per l’accertata presenza di livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici a rischio per le popolazioni interessate.
6. Il piano e i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
7. La pianificazione urbanistico-territoriale locale opera nel rispetto delle previsioni del piano o degli eventuali piani stralcio.
8. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale ai piani regionali di cui ai commi 1 e 5. In attesa dell’adeguamento, le previsioni dei piani regionali citati prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e provinciali.
9. I regolamenti edilizi definiscono, in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera d), prescrizioni costruttive ed accorgimenti tecnici da osservare nelle edificazioni su aree a rischio.

ARTICOLO 3
(Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon)

1. Ai sensi dell’articolo 10 sexies del d.lgs. 230/1995 e successive modifiche, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, nell’ambito delle aree delimitate dal piano di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), ove già adottato, e sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla commissione di cui all’articolo 10 septies dello stesso decreto,
le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.
2. L’elenco delle zone e dei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ARTICOLO 4
(Progetti di recupero e di risanamento)

1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, individuati a rischio ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3, lettera c), dello stesso articolo.
2. Nelle more dell’adozione del piano i progetti di cui al comma 1 sono predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
3. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati dalla Regione nei limiti dell’apposito stanziamento iscritto al capitolo di bilancio di cui all’articolo 5.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni trasmettono all’assessorato competente, entro il termine previsto dalle leggi regionali concernenti “disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio”, i progetti con l’indicazione della relativa spesa.
5. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, la Giunta regionale determina i criteri per la valutazione da parte della competente struttura regionale dei progetti e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità, nonché le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento, in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)

1. All’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante istituzione, nell’ambito dell’UPB E34, dei sottoindicati capitoli:
a) “Spese per la predisposizione del piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon” con lo stanziamento per l’anno 2005 di euro 100.000,00;
b) “Contributi ai comuni per la predisposizione di progetti di recupero e risanamento degli edifici soggetti ai rischi connessi all’esposizione al gas radon” con lo stanziamento per l’anno 2005 di Euro 50.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 150.000,00 dello stanziamento del capitolo E33509.

Formula Finae:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 31 marzo 2005
Storace


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