Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Integrazione all’art. 1 della L.R. 50/2004
1. Al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 23.12.2004, n. 50 dopo le parole "persona fisica" sono aggiunte le parole "una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice".
ARTICOLO 2
Integrazione all’art. 3 della L.R. 50/2004
1. Dopo il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 23.12.2004, n. 50 è inserito il seguente:
"1 bis. Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, il limite di cui al comma 1 si applica ad ogni socio".
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 31 Luglio 2007