Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’art. 11 della L.R. 44/1999
1. Il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 44/1999 è così sostituito:
«Il Consiglio di Amministrazione dell’ARET è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, e tre nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di decadenza.»
2. Al primo periodo del comma 6 dell’art. 11 della L.R. 44/1999 le parole "almeno quattro consiglieri" sono sostituite dalle parole "almeno tre consiglieri".
3. Al secondo periodo del comma 6 dell’art. 11 della L.R. 44/1999, sono soppresse le parole "il Vice Presidente".
4. Al comma 8 dell’art. 11 della L.R. 44/1999, sono soppresse le parole "Vice Presidente: 30% dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali".
5. All’ultimo capoverso dell’art. 11 della L.R. 44/1999, sono soppresse le parole "e per il Vice Presidente".
ARTICOLO 2
Modifiche all’art. 13 della L.R. 44/1999
1. Al comma 3 dell’art. 13 della L.R. 44/1999 sono soppresse le parole "dal vice Presidente o, in caso di assenza del vice Presidente".
ARTICOLO 3
Modifiche all’art. 17 della L.R. 44/1999
1. Il comma 1 dell’art. 17 della L.R. 44/1999 è così sostituito:
«Il Consiglio di Amministrazione delle ATER è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, e uno eletto dall’Assemblea dei Sindaci facenti parte dell’ATER ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 45 giorni dalla decadenza.»
2. Dopo il comma 1 dell’art. 17 è aggiunto il seguente comma:
«1 bis - La nomina di due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, del C.d.A. delle ATER e dell’ARET da parte della Giunta regionale è deliberato su designazione del componente la Giunta con delega ai Lavori pubblici, aree urbane e servizio idrico integrato - Relazioni con i Paesi del Mediterraneo.»
3. Al primo periodo del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 44/1999 le parole "almeno quattro consiglieri" sono sostituite dalle parole "almeno tre consiglieri".
4. Al secondo periodo del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 44/1999, sono soppresse le parole "il vice Presidente".
5. Al comma 8 dell’art. 17 della L.R. 44/1999 sono soppresse le parole: "vice Presidente: 30% dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali".
6. All’ultimo capoverso dell’art. 17 della L.R. 44/1999 sono soppresse le parole "e per il vice Presidente".
ARTICOLO 4
Modifiche all’art. 19 della L.R. 44/1999
1. Al comma 3 dell’art. 19 della L.R. 44/1999 sono soppresse le parole "dal vice Presidente o, in caso di assenza del vice Presidente".
ARTICOLO 5
Abrogazioni
1. E’ abrogato il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 23.2.2000, n. 19.
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 25 Gennaio 2006