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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 30 settembre 2005, n. 57
Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del fringuello, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

ARTICOLO 2
Condizioni per il prelievo in deroga

1. Per rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della dir. 79/409/CEE, è onsentito il prelievo della specie fringuello, con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi indicati all’articolo 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti per le ragioni indicate all’articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.

ARTICOLO 3
Modalità del prelievo in deroga del fringuello

1. Per garantire il rispetto delle tradizioni venatorie locali regionali, è consentito il prelievo della specie fringuello, con i mezzi di cui all’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori autorizzati e residenti in Toscana, nell’ambito territoriale di caccia (ATC) di residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali e per un numero massimo di quindici giornate complessive, nel rispetto delle quantità indicate.
2. E’ ammesso il prelievo di cinque esemplari al giorno con un massimo di enti capi complessivi per l’intera stagione venatoria.
3. L’autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema regionale di teleprenotazione venatoria fino al raggiungimento di quarantamila autorizzazioni.
4. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale nell’apposita pagina subito dopo ogni singolo abbattimento.

ARTICOLO 4
Tempi e luoghi del prelievo in deroga

1. Il prelievo del fringuello è consentito dal 9 ottobre al 13 novembre 2005. Sono previste quindici giornate complessive per l’intero periodo da utilizzare rispettando il limite delle tre giornate settimanali e i quantitativi indicati all’articolo 3, comma 2.
2. Il prelievo non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

ARTICOLO 5
Divieti

1. E’ vietato l’uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.
2. E’ vietata la vendita dei fringuelli prelevati.

ARTICOLO 6
Controlli

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.
2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994.
3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga del fringuello.

ARTICOLO 7
Sospensione del prelievo

1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all’articolo 2 o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.

ARTICOLO 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 30 settembre 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.09.2005.


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