Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro);
Considerato quanto segue:
1. che l’articolo 3, comma 1, della l.r. 57/2008 annovera fra i beneficiari del contributo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, in subordine al coniuge o convivente ed ai figli, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli e le sorelle minori di età o fiscalmente a carico;
2. che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde a finalità di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione di solidarietà da parte della comunità regionale verso le famiglie colpite dall’evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le più immediate necessità conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle di una adeguata assistenza legale;
3. che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni, l’articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le predette finalità, nella parte in cui pone specifiche limitazioni,
connesse a situazioni fiscali, per l’accesso al contributo da parte degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro;
4. che l’articolo 3 della l.r. 57/2008 richiede pertanto di essere modificato per la rimozione delle predette limitazioni;
5. che tale modifica non comporta la necessità di modificare anche la norma finanziaria della l.r. 57/2008, in quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati ai fini della determinazione della
previsione di spesa;
Si approva la presente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 3 della l.r 57/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), subito dopo le parole: ”gli ascendenti” le parole: “fiscalmente a carico” sono soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 57/2008 le parole: “minori di età o fiscalmente a carico” sono soppresse.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunquespetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 30 marzo 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25.03.2009.