Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visti l’articolo 2, l’articolo 117, quarto comma e l’articolo 121
della Costituzione;
Visti l’articolo 3, comma 1, l’articolo 4 e l’articolo 11 dello Statuto regionale;
Considerato che:
1. Nella notte del 29 giugno 2009 a Viareggio un terribile incidente ferroviario ha cagionato molte vittime e devastazione;
2. È dovere dell’assemblea legislativa della Toscana, che rappresenta la comunità regionale, esprimere il sostegno morale e
materiale alla comunità di Viareggio così duramente colpita;
3. A tal fine, si ritiene opportuno destinare una consistente parte, quantificata in 500.000,00 euro, dell’avanzo di amministrazione accertato al termine dell’esercizio 2008 del bilancio del Consiglio regionale;
4. È opportuno dare mandato al Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza, di attivare le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile per l’individuazione della concreta modalità di impiego di questo contributo di solidarietà;
Si approva la presente legge
ARTICOLO 1
Finanziamento straordinario di solidarietà
1. Il Consiglio regionale della Toscana contribuisce a sollevare le sofferenze materiali delle vittime del disastro ferroviario verificatosi a Viareggio il 29 giugno 2009 mediante un finanziamento straordinario di solidarietà di euro 500.000,00.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, per l’individuazione dell’intervento cui destinare il finanziamento e delle relative modalità di versamento.
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, alla quale si fa fronte, quanto agli adempimenti indicati all’articolo 1, mediante gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 134 “Funzionamento del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio 2009.
2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l’esercizio 2009.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 30 luglio 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.09.