Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ARTICOLO 1
Entrata
1. E’ approvato in € 7.214.987.677,10 il totale generale dell’entrata del bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2009.
2. E’ approvato in 7.921.325.586,45 il totale generale dell’entrata del bilancio di cassa della Regione per l’esercizio finanziario 2009, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di € 621.175.520,00 risultante al 1 ° gennaio 2009.
ARTICOLO 2
Residui attivi
1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2008 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2009 è di € 5.716.847.136,62.
ARTICOLO 3
Accertamento, riscossione e versamento
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’esercizio finanziario 2009 giusta lo stato di previsione dell’entrata.
ARTICOLO 4
Spesa
1. E’ approvato in € 7.214.987.677,10 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2009.
2. E’ approvato in € 7.921.325.586,45 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 5
Residui passivi
1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2008 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2009 è di 4.583.382.886,62.
ARTICOLO 6
Unità Previsionali di Base
1. Ai sensi dell’art. 10, comma 4 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.
ARTICOLO 7
Contabilità Speciali
1. Ai sensi dell’art. 10, comma 9 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa, per complessivi E 2.655.300.000,00.
ARTICOLO 8
Autonomia del Consiglio regionale
1. L’unità previsionale di base riferita all’autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 è la 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".
2. Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 del Consiglio regionale.
ARTICOLO 9
Autorizzazione per impegni e pagamenti
1. E’ autorizzato l’impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2009, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all’art. 4, comma 1, della presente legge.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2009, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all’art. 4, comma 2, della presente legge.
ARTICOLO 10
Quadro Generale Riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 previsto dall’art. 17 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
ARTICOLO 11
Saldo Finanziario
1. Ai sensi dell’art. 10, comma 7, della L.R. 25.03.2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di E 1.754.639.770,00 riportato nello stato di previsione dell’entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli 323600 U.P.B. 15.01.003 , 323700 U.P.B. 15.02.003 , 323500 U.P.B. 15.02.003 e 321920 U.P.B. 15.01.002 allegata alla presente legge, a seguito dell’eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall’eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, e dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2009 allegata alla presente legge.
ARTICOLO 12
Residui passivi spese in conto capitale
1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 U.P.B. 15.02.003 denominato "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori", ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. a della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di € 100.000.000,00.
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza dell’obbligazione giuridica e dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
ARTICOLO 13
Residui passivi spese correnti
1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 U.P.B. 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori", ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di € 15.000.000,00.
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza della obbligazione giuridica e dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
ARTICOLO 14
Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione
1. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. b della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 U.P.B. 15.02.003 denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" con lo stanziamento per competenza di 483.000.000,00.
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. c della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 U.P.B. 15.01.003 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" con lo stanziamento per competenza di € 1.070.383.554,41;
3. I capitoli di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed i capitoli di cui agli artt. 12 e 13 costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente ad € 1.553.383.554,41 e sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.
5. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all’art. 11 per l’importo di E 82.256.215,59.
ARTICOLO 15
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321940 U.P.B. 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
2. Al bilancio di previsione è allegato l’elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell’elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.
ARTICOLO 16
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321930 U.P.B. 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste", ai sensi dell’art. 19 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
2. I prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" sono disposti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla adozione.
ARTICOLO 17
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
1. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilità è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321910 U.P.B. 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti" con uno stanziamento di € 100.000.000,00.
2. Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l’iscrizione del cap. 322910 U.P.B. 15.02.003 denominato "Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale" con uno stanziamento di 200.000.000,00 ai sensi dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
ARTICOLO 18
Variazioni al bilancio
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 ad introdurre variazioni al bilancio per l’incremento di unità previsionali di base presenti o per l’istituzione di nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.
ARTICOLO 19
Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. 25 marzo 2002, n, 3, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge.
2. Le variazioni di bilancio di cui al precedente comma sono disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.
3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell’approvazione e, nell’ipotesi prevista al comma 7, dell’art. 25, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della Giunta.
ARTICOLO 20
Rinumerazione dei capitoli
1. La Giunta regionale può procedere nel corso dell’esercizio finanziario alla rinumerazione dei capitoli, ferma restando l’appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..
ARTICOLO 21
Garanzie prestate dalla Regione
1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 312600 U.P.B.16.03.003 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.
ARTICOLO 22
Variazioni relative alle contabilità speciali
1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.
ARTICOLO 23
Restituzioni di importi a destinazione vincolata
1. Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.
ARTICOLO 24
Eliminazione dei capitoli
1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di Entrata e di Spesa che non sono più utilizzabili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.
2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.
ARTICOLO 25
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE
ARTICOLO 26
Annullamento dei diritti di credito
1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in € 10,00.
ARTICOLO 27
Limite per gli impegni
1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.
2. L’operatività di tutte le leggi regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.
3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.
ARTICOLO 28
Erogazione delle spese
1. L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia — Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 270 e dell’art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388.
ARTICOLO 29
Disposizioni per i pagamenti
1. L’invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia — Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 5, della L. 16.5.1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.
ARTICOLO 30
Bilancio pluriennale
1. E’ approvato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25.03.2002, n. 3 il bilancio relativo al triennio 2009 — 2011 quale allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
ARTICOLO 31
Aziende per il Diritto allo Studio Universitario
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l’esercizio finanziario 2009 delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e L’Aquila.
2. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle suddette Aziende:
- E 5.000.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511
per spese correnti;
- E 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322
per spese in conto capitale;
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 32
Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo — A.R.S.S.A.
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2009 dell’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo — A.R.S.S.A..
2. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29, è autorizzato l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’A.R.S.S.A.:
- E 10.100.000,00 al capitolo 07.01.015 -101580- per oneri per il personale e per le spese di funzionamento.
- E 0,00 al capitolo 07.02.017 — 102380- per attività ed iniziative d’istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 33
Agenzia di Promozione Turistica regionale — A.P.T.R.
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2009 dell’Agenzia di Promozione Turistica regionale — A.P.T.R..
2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54, è autorizzato l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’A.P.T.R.:
- E 4.000.000,00 al capitolo 09.01.002 -241585- per contributi per il finanziamento dell’Azienda.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Azienda di Promozione Turistica regionale - A.P.T.R. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 34
Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente A.R.T.A.
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2009 dell’ Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A..
2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64, è autorizzato l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’A.R.T.A.:
- E 1.200.000,00 al capitolo 05.01.020 -291550- per il funzionamento dell’Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione di bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 35
Ente Abruzzo Lavoro
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2009 dell’Ente Abruzzo Lavoro.
2. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzato l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro:
- E 600.000,00 al capitolo 11.01.001 -21412- per attività ed iniziative dell’istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 36
Agenzia Sanitaria regionale — A.S.R.
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2009 dell’ Agenzia Sanitaria regionale.
2. Ai sensi della L.R. 10 marzo 2008, n. 5, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Agenzia Sanitaria regionale:
- E 2.500.000,00 al capitolo 12.01.001 -81509- per il finanziamento
dell’Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia Sanitaria regionale è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 37
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 30 Aprile 2009
ALLEGATO 1
ALLEGATO Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 Bilanciopluriennale 2009 - 2011.
Allegato non acquisito nel sito)