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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 29 ottobre 2004, n.36
Interventi in favore delle esigenze abitative delle persone portatrici di gravi handicap
 

Il Consiglio regionale ha approvato;


Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


Art. 1
Finalità


1. La Regione Abruzzo promuovendo la qualità della vita, viene incontro alle esigenze abitative delle persone portatrici di gravi handicap, consentendo deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali al fine di dotare gli edifici, ove questi risiedono, di spazi e strutture adeguate.


Art. 2
Ambito di applicazione

1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti.
2. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 1, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.


Art. 3
Permesso di costruire in deroga


1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere corredata:
a) da una certificazione medica rilasciata dall'ASL, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone portatrici di handicap;
b) da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) dal progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.
2. All'atto del rilascio del permesso di costruire, sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'art. 2, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata quinquennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.


Art. 4
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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