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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 29 marzo 2005, n. 6
Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Art. 1
(Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio)

1. Le province, i comuni, le comunita’ montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.
2. Le province, i comuni, le comunita’ montane, le unioni di comuni e loro consorzi e associazioni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle medie sostenute nel triennio 2002-2004 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Il superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente motivato, con riferimento alla necessita’ di assicurare i servizi dell’ente e di migliorare la qualita’ delle emissioni in atmosfera, e corredato della valutazione positiva dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente.
3. La spesa annua delle province, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e delle comunita’ montane per incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, affidati a soggetti estranei all’amministrazione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non puo’ essere superiore alla spesa media sostenuta negli anni 2002, 2003 e 2004; gli atti di affidamento di incarichi, adeguatamente motivati, che superino tali limiti, devono essere trasmessi alla Corte dei conti; le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione per gli incarichi relativi a lavori pubblici e per gli incarichi che non comportino spese.
4. I commi 43, 44, 45 e 66 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), non si applicano per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
5. Le province, i comuni, le comunita’ montane e le unioni di comuni hanno facolta’ di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per l’estinzione anticipata dei mutui in ammortamento.
6. All’articolo 57, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, relativo alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze, le parole <> sono sostituite dalle parole <>.
7. La modifica del termine di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2003.
8. Alla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonche’ sul regime autorizzatorio dell’attivita’ edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 6, comma 1, le parole <> sono sostituite dalle parole <>;
b) all’articolo 8, comma 1, le parole <> sono sostituite dalle parole <>.
9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/2004.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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