Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001 n. 29 e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è inserito il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.”.
ARTICOLO 2
Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, come introdotte dall’articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti di nomina di amministratori e sindaci nella società costituita ai sensi della legge medesima non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 29 maggio 2009