Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente delle comunità montane, costituite ai sensi dell’art. 5 della L.R. 5.8.2003, n. 11 e s.m.i., il cui perimetro territoriale non sia stato cambiato rispetto a quello indicato nella tabella "B" allegata alla legge medesima, rinnovati a seguito delle ultime elezioni in via ordinaria, sono da ritenersi in carica fino alla successiva, salvo diversa disposizione contenuta negli statuti.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 29 Giugno 2005