Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Il comma 2 dell’art. l della Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38, è così sostituito:
“2. La corresponsione dell’indennità di cui alla lettera a) decorre dal giorno in cui ogni Consigliere regionale è stato convalidato in qualità di eletto e sino al giorno precedente alla convalida di Consiglieri regionali eletti della nuova legislatura, salvo che, per una qualsiasi ragione, la carica sia ricoperta per un periodo inferiore. Per lo stesso periodo i Consiglieri esercitano le loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica.”
ARTICOLO 2
La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 29 gennaio 2010
De Filippo