Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera u), dello Statuto;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura);
Considerato quanto segue:
1. La Regione si impegna, adottando la presente legge, a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare il fenomeno dell’usura, considerandolo come una delle offese più gravi alla dignità della persona, e ad assicurare, mediante l’educazione all’uso consapevole del denaro, condizioni di sviluppo economico della Toscana in un contesto di giustizia sociale e di contrasto alla illegalità, anche in situazioni di crisi;
2. Per avviare politiche dirette al contrasto del fenomeno dell’usura, anche a livello di interventi di carattere sociale, occorre porre le condizioni volte a prevenire il progressivo indebitamento delle famiglie e ad ostacolare l’attenzione della criminalità organizzata per le imprese;
3. Risulta di fondamentale importanza l’attività svolta in questi anni dai soggetti dedicati alle iniziative di prevenzione del fenomeno dell’usura ai sensi dell’articolo 15 della legge 108/1996, come i Confidi e la “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura”, la quale, attraverso i centri di ascolto, fornisce informazioni e supporto alle persone e alle imprese, affinché possano superare gravi situazioni di difficoltà finanziarie;
4. Con la presente legge si coinvolgono, nella fondamentale attività di prevenzione, tutte le realtà che nel territorio toscano si occupano del fenomeno usura, sia enti pubblici che soggetti privati, comprese le realtà associative, in modo da utilizzare tutte le sinergie per far emergere il fenomeno e contrastarlo in modo efficace;
5. Come strumenti necessari a prevenire fenomeni di usura la presente legge afferma il ruolo essenziale delle iniziative informative ed educative in grado di favorire una cultura della “legalità del denaro” per tutta la cittadinanza;
6. Che occorre altresì una rete regionale condivisa di prevenzione, di primo intervento e sostegno alle persone a rischio di usura, alle vittime e alle loro famiglie, attraverso la creazione di un sistema informativo e di ascolto volto ad alleviare situazioni di difficoltà e ad indirizzare le persone in modo diretto verso gli strumenti più efficaci;
7. Che è opportuno favorire lo studio e il monitoraggio degli interventi, sia per ottenere un profilo conoscitivo del fenomeno sia per valutare l’incidenza che l’offerta di opportunità e di possibilità messa a disposizione dai centri di ascolto ha sulla sua diminuzione o proliferazione;
8. Per un’efficace attività di contrasto appare essenziale che la rete regionale dei soggetti che si occupano del fenomeno avvii uno studio e un monitoraggio costante dei dati e della documentazione di cui possono venire a conoscenza, in modo da individuare gli strumenti più idonei a far emergere un fenomeno che vive sommerso, in condizioni di assoluta oscurità;
9. Il ruolo della Regione, con la presente legge, è quello di valorizzare anche le iniziative e di stimolare le progettualità espresse dai comuni o dal mondo delle associazioni;
10. Il gruppo di coordinamento istituito dalla legge, senza competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, è volto ad esercitare funzioni istruttorie per gli atti più importanti di competenza regionale ed è un momento significativo di visione integrata con apporti anche esterni all’amministrazione regionale;
si approva la presente legge
ATICOLO 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione, anche in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e con le amministrazioni dello Stato, favorisce e sostiene l’educazione all’uso consapevole del denaro e promuove le iniziative di prevenzione e di contrasto nei confronti dell’usura e degli altri fenomeni criminali ad essa correlati, anche attraverso la formazione di specifiche figure in ciò specializzate.
2. La Regione riconosce l’importanza del coinvolgimento dei servizi sociali, del mondo del credito e della finanza al consumo, delle grandi reti di vendita, delle scuole, delle categorie economiche e dei sindacati, del volontariato organizzato e delle associazioni dirette all’attività di
prevenzione e di aiuto alle vittime dei fatti criminosi derivanti dalle violazioni di cui agli articoli 629, 640 e 644 del codice penale, nel favorire uno sviluppo economico e sociale improntato ai valori della sicurezza e della legalità.
3. Al fine di valorizzare a livello regionale le risorse istituzionali, economiche, culturali e sociali organizzandole in sistema di prevenzione dell’usura e per semplificare e velocizzare l’accesso alle informazioni e alle iniziative di contrasto da parte dei cittadini, imprese e altri soggetti privati, la Regione, con la presente legge:
a) estende le iniziative informative ed educative sull’uso consapevole e sul valore del denaro;
b) sviluppa la rete dei soggetti impegnati nel contrasto e nella prevenzione, attraverso la creazione di una rete integrata di sportelli a supporto di un sistema informativo condiviso ed unitario;
c) predispone gli strumenti per lo studio e il monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale.
ARTICOLO 2
Iniziative informative ed educative
1. La Regione promuove, coordinandosi con gli enti locali e, previa intesa, con le amministrazioni centrali competenti, ed anche autonomamente, iniziative informative e conoscitive sugli strumenti di contrasto e prevenzione all’usura:
a) della stessa Regione e dello Stato;
b) delle fondazioni già finanziate dalla Regione e presenti nel territorio con una rete di sportelli;
c) del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dei fondi speciali costituti dai Confidi da esso finanziati;
d) delle associazioni di categoria e del volontariato;
e) dei servizi offerti dalle iniziative di microcredito e delle altre
iniziative di facilitazione alle imprese.
2. La Regione promuove altresì iniziative informative sulle attività di:
a) sostegno all’imprenditoria giovanile;
b) sostegno all’imprenditoria femminile;
c) promozione dell’avvio di iniziative imprenditoriali.
3. La Regione promuove e realizza iniziative:
a) di educazione al consumo e all’uso consapevole del denaro;
b) informative ed educative di cui alla lettera a) negli istituti scolastici anche mediante collaborazioni con l’Ufficio scolastico regionale;
c) di coordinamento con gli strumenti e le attività di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
d) di formazione presso le associazioni di categoria, le associazioni rappresentative dei lavoratori e quelle dei consumatori.
ARTICOLO 3
Rete degli sportelli per la prevenzione dell’usura
1. Per favorire attività di assistenza e sostegno ai soggetti a rischio di usura, la Regione promuove una rete integrata di sportelli diffusi sul territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione provvede mediante:
a) il sostegno, mediante appositi contributi, agli sportelli delle associazioni e delle fondazioni di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 108/1996, iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero dell’economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura, aventi sede in Toscana e operanti sul territorio regionale;
b) le attività di raccordo con gli sportelli dei Confidi, di cui all’articolo 15 della legge 108/1996, attivi sul territorio regionale;
c) la creazione di un sistema di pronto ascolto diffuso omogeneamente sul territorio regionale, integrando, tramite convenzione operativa:
1) gli sportelli dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
2) tutti gli sportelli degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche rivolti ai cittadini e alle imprese;
3) i punti di accesso assistito di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana);
4) le associazioni di volontariato e altre associazioni non lucrative, le associazioni di categoria e le associazioni rappresentative dei lavoratori, individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al comma 4;
5) le attività della Croce rossa italiana.
d) la realizzazione di un sistema informativo, in grado di integrare e mettere in rete le strutture e i soggetti di cui alla lettera c) presenti sul territorio regionale, nel rispetto della l.r. 1/2004 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. La Regione altresì:
a) promuove attività formative per gli operatori attivi nelle strutture di cui al comma 2, lettera c);
b) predispone e mantiene l’infrastruttura di rete necessaria al sistema informativo di cui al comma 2, lettera d), anche attraverso la rete telematica regionale toscana;
c) monitora le attività rilevanti il sistema della rete degli sportelli.
4. I criteri richiesti per i soggetti di cui al comma 2, lettera c), numero 4), sono individuati, anche in modo alternativo, in :
a) omogenea finalità degli statuti con le finalità della presente legge;
b) presenza di adeguato organico e strutture tecnologiche;
c) disponibilità di ampie fasce di orario dedicato;
d) presenza sul territorio regionale.
ARTICOLO 4
Studio e monitoraggio del fenomeno
1. La Regione, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, promuove e realizza l’attività di raccolta dati mediante il sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d).
2. Per favorire l’emersione del fenomeno, la Regione promuove studi al fine di valutare la incidenza dell’usura nelle varie province.
3. Per le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto delle competenze statali, la Regione altresì monitora, indirizza e partecipa alle attività di studio sui dati relativi a:
a) accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, b) microcredito e prestito sociale;
c) orientamento al consumo e al credito, con particolare riferimento alle nuove attività imprenditoriali.
4. Al fine di favorire l’integrazione di tutti i soggetti coinvolti e di rendere più efficaci le azioni di contrasto al fenomeno, la Regione promuove, previa intesa, il coinvolgimento:
a) del Ministero dell’ interno e degli uffici territoriali del governo, della Banca d’Italia, delle forze dell’ordine, nonché degli altri soggetti interessati;
b) degli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana);
c) dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), in ordine alle attività di ricerca, studio e monitoraggio inerente il credito.
ARTICOLO 5
Interventi da parte dei comuni
1. La Regione sostiene, mediante specifici trasferimenti finanziari, i comuni, singoli o associati che promuovono ed attuano interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dell’usura e alle loro famiglie, anche nel caso in cui questi soggetti non esercitino un’attività imprenditoriale o libero-professionale.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono presentare, sulla base dei bandi annuali regionali, progetti aventi almeno uno dei seguenti contenuti:
a) comunicazione e informazione sugli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento;
b) assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime e alle loro famiglie;
c) assistenza legale e amministrativa all’accesso ai servizi socio-sanitari necessari a ridurre il danno subito e collaborazione professionale nelle attività amministrative connesse;
d) garanzia rispetto alle forniture dei servizi pubblici essenziali, quali luce, acqua e gas, anche attraverso la promozione di specifici protocolli di intesa con le aziende erogatrici dei servizi.
ARTICOLO 6
Contributo per attività di prevenzione e sostegno alle iniziative contro l’usura e il racket
1. La Regione, nell’ambito delle finalità previste dalla presente legge, interviene ogni anno finanziariamente con iniziative assunte direttamente oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni.
2. Possono fare domanda le associazioni e le fondazioni aventi sede in Toscana e operanti sul territorio regionale di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 108/1996, iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero dell’economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
3. Possono altresì fare domanda i soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, in alternativa:
a) hanno sede in Toscana;
b) sono iscritti, a livello nazionale, negli appositi elenchi prefettizi di cui all’articolo 13, comma 2 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), e sono operanti in Toscana.
4. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le modalità di erogazione dei contributi.
5. I contributi erogati ai sensi del presente articolo sono revocati, anche parzialmente, in ciascuno dei seguenti casi:
a) mancata o parziale realizzazione degli interventi per i quali il contributo è stato concesso;
b) destinazione del contributo a finalità diverse da quelle previste.
6. La Regione riconosce il ruolo della “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura” sul territorio regionale e ne sostiene l’attività attraverso apposite convenzioni.
7. Per il primo anno di applicazione della legge i contributi di cui al presente articolo pari a euro 101.000,00 sono destinati alle attività della “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura”.
ARTICOLO 7
Coordinamento regionale
1. È istituito il coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, nominato ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); il coordinamento è composto da:
a) i dirigenti regionali responsabili delle strutture coinvolte;
b) i rappresentanti delle associazioni e fondazioni e dei Confidi, presenti nel territorio regionale ed iscritte negli appositi elenchi ai sensi dell’articolo 15 della legge 108/1996;
c) i rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali .
2. Al coordinamento sono invitati a far parte i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo in Toscana, nonché i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni di categoria, delle associazioni rappresentative dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di volontariato e delle categorie professionali interessate.
3. Il coordinamento svolge funzioni di consulenza nella materia oggetto della presente legge e la Giunta regionale se ne avvale per:
a) indicare gli indirizzi delle attività informative e formative della Regione di cui all’articolo 2;
b) coordinare la rete degli sportelli di cui all’articolo 3;
c) indirizzare le attività di cui all’articolo 4;
d) individuare le linee di intervento di cui all’articolo 5.
4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento del coordinamento regionale.
5. La Regione effettua, almeno ogni due anni, una consultazione generale di tutti i soggetti coinvolti ai sensi della presente legge.
6. Il funzionamento del coordinamento non dà luogo a spese o oneri a carico della Regione.
ARTICOLO 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette ogni due anni al Consiglio regionale una relazione documentata sulla attuazione della legge e sui risultati con essa conseguiti, con particolare riferimento a:
a) consistenza ed attività svolte dalla rete degli sportelli, con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate;
b) finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 6, e loro utilizzazione;
c) iniziative volte ad attivare il coinvolgimento dei soggetti esterni alla Regione di cui agli articoli 3 e 4;
d) elementi di conoscenza emersi dagli studi realizzati ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3.
ARTICOLO 9
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati annualmente in euro 551.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2010–2012.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2010 e pluriennale a legislazione vigente 2010–2012 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 551.000,00;
In aumento
UPB n. 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti”, per euro 551.000,00;
Anno 2011
In diminuzione
UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 551.000,00;
In aumento
UPB n. 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti”, per euro 551.000,00;
Anno 2012
In diminuzione
UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 551.000,00;
In aumento
UPB n. 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti”, per euro 551.000,00.
3. Le misure di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d), e 4, commi 2, 3, e 4, di competenza regionale sono finanziate, per l’anno 2010, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.
ARTICOLO 10
Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 21 novembre 1996, n. 89 (Iniziative volte a prevenire il fenomeno dell’usura).
ARTICOLO 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 29 dicembre 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.09.