Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), che contiene la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico;
Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Vista la legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura)Considerato quanto segue
1. L’apicoltura è un’articolazione della materia agricoltura nella quale la Regione Toscana esercita competenza legislativa residuale (articolo 117, quarto comma della Costituzione). Tuttavia
la materia interferisce con competenze statali stabilite con la l. 313/2004 in particolare per la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico e per la fissazione delle distanze minime per
gli apiari;
2. Alla luce della sopra richiamata normativa in materia di apicoltura, si ritiene necessario provvedere a una nuova disciplina
del settore e alla conseguente abrogazione della l.r. 69/1995.
3. Le api sono considerate fattori di tutela dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell’ecotipo toscano costituisce
un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana;
4. Per la conservazione dell’ambiente e degli ecosistemi naturali viene riconosciuta importanza fondamentale all’attività di
impollinazione e per assicurare la tutela degli allevamenti di api
regine, si prevede la possibilità per le province e le comunità montane di individuare zone di rispetto intorno ai suddetti allevamenti;
5. La molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci può comportare effetti dannosi anche per le api. E’ perciò importante prevedere alcuni divieti di trattamenti fitosanitari. Intorno ad apiari di particolare consistenza è previsto che siano individuate zone di rispetto;
6. Le funzioni sanitarie ed amministrative sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e specificatamente dai servizi veterinari in considerazione dell’obiettivo primario della tutela sanitaria del patrimonio apistico regionale;
7. I procedimenti amministrativi sono definiti con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le aziende agricole. L’avvio dell’attività apistica avviene con dichiarazione d’inizio attività alle aziende USL;
8. Per disporre di informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche, sanitarie ed amministrative è importante censire ogni anno il numero degli alveari esistenti sul
territorio regionale e la loro collocazione mediante una comunicazione annuale degli apicoltori alla pubblica amministrazione
e una comunicazione delle aziende USL alla Giunta regionale;
9. Per garantire una migliore gestione e controllo dell’attività apistica e dei prodotti dell’alveare è necessario identificare ogni apiario sia esso stanziale o nomade e disciplinare il nomadismo;
10. Con la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) la Regione Toscana ha provveduto a introdurre nell’ordinamento uno strumento di programmazione unitario del settore agricolo, il piano agricolo regionale (PAR), pertanto anche gli interventi finanziari per la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura confluiscono all’interno di detto piano;
ARTICOLO 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura).
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;
c) prodotti dell’alveare: prodotti dell’allevamento delle api e loro
derivati quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;
d) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di
incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;
e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene
spostato nell’arco dell’anno;
f) apiario nomade: l’apiario che viene spostato una o più volte nel
corso dell’anno.
ARTICOLO 3
Programmazione
1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi
regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli
interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e
dei prodotti dell’alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.
ARTICOLO 4
Dichiarazione di inizio attività
1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta,
entra in possesso degli alveari, dichiara, anche tramite le forme
associate di apicoltori, ai servizi veterinari dell’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove ha la residenza, la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella dichiarazione è specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.
2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all’obbligo di
registrazione di cui all’articolo 10 del regolamento emanato con
decreto del Prsidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R
(Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale),
la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 sostituisce la
dichiarazione ivi prevista.
3. L’azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione,
che identifica univocamente l’intera attività apistica.
4. La modulistica è approvata dal dirigente della Giunta regionale
competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il
dirigente competente in materia di tutela della salute.
5. La dichiarazione di inizio attività avviene in modalità telematica;
sono consentite altre modalità di presentazione se l’allevamento è
condotto per il solo autoconsumo.
6. Le modalità di assegnazione del codice di registrazione e il suo
contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale,
anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.
ARTICOLO 5
Variazioni e cessazione dell’attività
1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla dichiarazione
di inizio attività, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del
territorio di competenza dell’azienda USL ove ricade la collocazione
indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, ne danno
comunicazione, entro dieci giorni dall’installazione, ai servizi
veterinari della azienda USL dove l’apicoltore ha la residenza o dove
ha sede legale l’impresa apistica.
2. Nel caso di cessazione dell’attività, l’apicoltore ne dà
comunicazione ai servizi veterinari dell’azienda USL dove ha sede
legale l’impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal
momento di chiusura dell’attività.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate
dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono,
con le modalità di cui all’articolo 4, comma 5.
ARTICOLO 6
Nomadismo
1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri alveari fuori dall’area di competenza dell’azienda USL dove ricadono le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda USL dove l’apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l’impresa apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni dalla nuova installazione.
2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o
più apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale entro cinque
giorni dall’installazione ne danno comunicazione all’azienda USL
competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale e,
nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere rinnovata.
3. La dichiarazione può essere presentata dagli apicoltori anche
tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui
all’articolo 4, comma 5.
ARTICOLO 7
Censimento del patrimonio apistico regionale
1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra il 1°
novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell’azienda USL
dove l’apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale
l’impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonché le loro
postazioni sul territorio regionale e nazionale.
2. All’obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che non
hanno dichiarato la cessazione dell’attività, anche se non sono in
possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del censimento.
3. L’azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione applicativa, l’eventuale presenza sul loro territorio di apiari.
4. La comunicazione di cui al comma 1 può essere presentata dagli
apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le
modalità di cui all’articolo 4, comma 5.
ARTICOLO 8
Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana
1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa, alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero totale
delle mielerie presenti nel territorio di competenza e almeno i seguenti dati relativi al censimento:
a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice identificativo di cui all’articolo 4, comma 3;
b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i dati
del censimento;
c) numero totale degli apiari censiti;
d) numero alveari censiti;
e) numero complessivo degli apicoltori con più di cento alveari.
2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel comma 1
viene definito con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 9
Identificazione degli apiari
1. Ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio
regionale, è identificato mediante il codice attribuito dall’azienda
USL di cui all’articolo 4, comma 3. L’identificazione avviene mediante l’apposizione di uno o più cartelli sull’apiario o nelle immediate vicinanze. I cartelli sono scritti con caratteri di dimensioni e di colore tali da risultare chiaramente leggibili e indelebili e che consentano l’inequivocabile individuazione dell’alveare e dell’apicoltore.
2. Per gli apiari di apicoltori provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato, l’identificazione avviene con
il codice fiscale o la partita IVA.
ARTICOLO 10
Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche
1. È vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il
periodo della fioritura dalla schiusura dei petali fino alla completa
caduta degli stessi alle colture arboree, erbacee e ornamentali che
possa essere dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.
2. La Regione Toscana, sentite le province e le comunità montane,
individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse
apistico nelle quali è vietato l’uso di trattamenti insetticidi
sistemici alle sementi e alle colture arboree, erbacee e ornamentali
che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna
pronuba.
3. Durante il periodo di cui al comma 1, è vietato praticare trattamenti insetticidi citotropici alle colture arboree, erbacee e
ornamentali di significativa produzione, sia nettarifera che pollinifera, per le api e i pronubi.
4. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del trattamento, di fioriture spontanee, tranne che si sia
provveduto all’interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla
asportazione totale delle loro masse o si sia atteso che i fiori di
tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non
attirare più le api.
5. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell’avvelenamento.
ARTICOLO 11
Allevamento api regine e zone di rispetto
1. Le province e le comunità montane possono individuare zone di
rispetto intorno ad allevamenti di api regine sulla base di specifici
criteri emanati con atto della Giunta regionale relativi alle caratteristiche delle zone di rispetto, alle modalità per la loro delimitazione e al periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata, nonché
all’individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta.
ARTICOLO 12
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle aziende USL
competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti
cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dal
personale addetto alla vigilanza ai sensi della legge regionale 28
dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative) e della legge 21 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Gli apiari abbandonati sono soggetti ad ispezione da parte del
personale dei servizi veterinari delle aziende USL che ne accertano
la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie.
4. I servizi veterinari organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.
5. I servizi vetrinari predispongono norme tecniche di profilassi, di
lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell’apicoltura.6. Per le operazioni di risanamento o per altre attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.
ARTICOLO 13
Sanzioni amministrative
1. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, articolo 5, commi 1 e 2 e articolo 6, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
2. La mancata dichiarazione di cui all’articolo 4 comporta anche
l’esclusione per l’apicoltore dai benefici previsti dalle normative
comunitarie, statali e regionali, sino all’avvenuto adeguamento agli
adempimenti.
3. All’apicoltore che viola le disposizioni dell’articolo 896 bis del
codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 per apiario.
4. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 10, commi 1, 3 e
4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.200,00 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.
5. Qualora, in seguito all’accertamento effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 3, i servizi veterinari delle aziende USL
ravvisino la pericolosità dell’alveare abbandonato comminano al
titolare dello stesso una sanzione amministrativa da euro 50,00 a
euro 300,00.
6. All’irrogazione delle sanzioni provvede l’azienda USL competente
per territorio, che introita i relativi proventi.
ARTICOLO 14
Monitoraggio e valutazione
1. Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento di tutela e valorizzazione dell’apicoltura in Toscana, la Giunta regionale, entro
il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2010 invia alla commissione
consiliare competente una relazione nella quale si dà conto dell’attuazione della legge, con particolare riferimento:
a) all’applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;
b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.
ARTICOLO 15
Norma finanziaria
1. Gli interventi regionali di cui all´articolo 3 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAR di cui all´articolo 2 della l.r. 1/2006. Per il biennio 2009 – 2010 tali risorse sono stimate in euro 90.000,00, cui si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo
delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti” del
bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011. Per gli esercizi successivi
si fa fronte con legge di bilancio.
ARTICOLO 16
Abrogazione
1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio,
la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), è abrogata.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 29 aprile 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.04.2009.