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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 29 aprile 2008, n. 21
Promozione dell’imprenditoria giovanile.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Finalità

1. La presente legge promuove la costituzione e l’espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.

ARTICOLO 2
Beneficiari

1. Sono beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese di cui all’articolo 1 che abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione Toscana.
2. Ai fini della presente legge, sono piccole e medie imprese quelle corrispondenti ai parametri previsti dalle disposizioni dell’Unione europea.
3. Le imprese di cui al comma 1, possono essere di nuova costituzione. In tal caso, la loro costituzione deve avvenire nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, ovvero entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.
4. Le imprese di cui al comma 1, diverse da quelle di nuova costituzione, devono essere costituite nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.
5. Dalle agevolazioni della presente legge sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda.

ARTICOLO 3
Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione

1. L’impresa di nuova costituzione, come indicata dall’articolo 2, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione dell’impresa medesima;
b) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della società medesima;
c) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni.
2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.3. Nel caso di variazione del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l’impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.
4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

ARTICOLO 4
Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese in espansione

1. Le imprese in espansione, come definite all’articolo 2, comma 4, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda;
b) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda;
c) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992, non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni.
2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.
3. Nel caso di variazione del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine,
l’impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.
4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

ARTICOLO 5
Tipologia delle agevolazioni

1. Le agevolazioni per l’avvio e per l’espansione dell’attività imprenditoriale sono erogate mediante il fondo di rotazione di cui all’articolo 6, e consistono in:
a) finanziamento diretto a tasso zero nella percentuale massima del 70 per cento dell’investimento in beni materiali e immateriali; la percentuale massima dell’investimento è elevabile al 75 per cento nel caso di registrazione di marchi e brevetti;
b) assunzione di partecipazioni di minoranza da parte dell’organismo di cui all’articolo 6, comma 1.
2. Alle imprese di cui all’articolo 2, comma 3, che ricevono le agevolazioni previste dalla presente legge è garantito un tutoraggio per i primi due anni dall’inizio dell’attività.
3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e la relativa documentazione.
4. Gli aiuti di cui alla presente legge sono disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato dell’Unione europea per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime “de minimis”.

ARTICOLO 6
Gestione delle agevolazioni e fondo di rotazione

1. Per la concessione delle agevolazioni indicate all’articolo 5, è istituito il fondo di rotazione per la legge sull’imprenditoria giovanile; la gestione del fondo è affidata, nel rispetto delle normative vigenti, ad un organismo individuato dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione:
a) la durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse, non superiore ad un periodo massimo di sette anni;
b) la quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e quella destinata alle imprese in espansione;
c) la quota degli stanziamenti destinati agli interventi indicati all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
d) i criteri per la determinazione dell’entità delle agevolazioni;
e) le condizioni per l’erogazione del finanziamento;
f) le modalità di accertamento del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti presentati.

ARTICOLO 7
Controlli

1. La Regione esercita il controllo in ordine alla realizzazione dei progetti di sviluppo
tecnologico per cui siano state concesse le agevolazioni di cui alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può disporre controlli ed ispezioni presso le imprese, informandone con congruo anticipo i soggetti interessati.
3. Nel corso dei tre anni successivi alla chiusura del piano di rientro, i soggetti beneficiari tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa alle agevolazioni ricevute.

ARTICOLO 8
Riduzione o revoca delle agevolazioni

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni medesime.
2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

ARTICOLO 9
Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un regolamento di attuazione che stabilisce:
a) i criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti, di cui all’articolo 1;
b) le spese ammissibili per investimenti materiali e immateriali;
c) l’importo minimo e massimo del finanziamento;
d) le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui all’articolo 6;
e) le modalità di individuazione del soggetto gestore delle agevolazioni previste all’articolo 5;
f) la riduzione e la revoca delle agevolazioni nel rispetto dei principi di cui all’articolo 8;
g) i controlli in merito all’attuazione delle finalità della presente legge, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 7;
h) le modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese.

ARTICOLO 10
Valutazione di efficacia

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati con la presente legge.

ARTICOLO 11
Norma finanziaria

1. Il finanziamento del fondo di rotazione di cui all’articolo 6, ivi comprese le spese di gestione, è assicurato, in coerenza con il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse previste dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002.
2. Le risorse di cui al comma 1, ammontano per il triennio 2008–2010 a 5 milioni di euro annui e fanno riferimento alle previsioni di cui al piano di indirizzo generale integrato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 93 (Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”), e stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

ARTICOLO 12
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e
disposizioni regionali:
a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile);
b) legge regionale 22 dicembre 1994, n. 106 (Modificazioni ed interpretazione autentica della L.R. 26 aprile 1993, n. 27 “Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile”);
c) l’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1995, n. 87 (Liquidazione del fondo speciale rischi di cui alle LL.RR. n. 62/90, 27/93 e 61/95.
Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla L.R. 27/93).

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 29 aprile 2008


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