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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 28 novembre 2006, n. 60
Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento).
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 28 della l.r. 20/2006

1. Il comma 2, dell’articolo 28, della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), è abrogato.

ARTICOLO 2
Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell’articolo 20 della l.r. 88/1998

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente la lettera b), comma 2, dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nel seguente testo: “b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);”.

ARTICOLO 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 28 novembre 2006


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