Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Integrazione art. 38 L.R. 28 aprile 1995, n. 75)
1. Alla seconda lineetta del terzo comma dell’art. 38 della L.R. 75/1995 fra le parole “di” e “servizio” è inserita la parola “eventuale”.
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 28 Marzo 2006