Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Il comma 5 dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 13 del 22 febbraio 2005 ( Norme per la protezione dei boschi dagli incendi ) è così modificato :
“ Per la esecuzione di fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, fermo restando che dovranno essere messi in atto, d’intesa con gli Enti competenti, tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi “.
ARTICOLO 2
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 luglio 2008
DE FILIPPO