Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica all’art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2009)
1. All’art. 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio”.
ARTICOLO 2
(Modifica all’art. 15, comma 10, della L.R. n. 7/2010)
1. Il comma 10, dell’art. 15, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è così sostituito:
“10. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle autorità esproprianti, per l’espletamento delle attività di cui al comma 7, che provvedono a liquidare i relativi oneri.”
ARTICOLO 3
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 Aprile 2010