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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale
 

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

CAPO I
Norme generali

ARTICOLO 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale a
soggetti di diritto privato, in attuazione dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

ARTICOLO 2
Finalità

1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) definire, in conformità con lo Statuto regionale, le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a soggetti di diritto privato;
b) rendere omogenee le modalità di partecipazione della Regione per tipologia di soggetto al quale si intende partecipare;
c) semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione;
2. La presente legge costituisce inoltre attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 587–591 e 725–735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 27-32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

ARTICOLO 3
Principi

1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di
programmazione ed è limitata, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 59 dello Statuto, alle ipotesi in cui si renda necessaria per il perseguimento di un interesse di rilievo regionale.
2. La partecipazione della Regione ad associazioni avviene di norma quando l’attività
dell’associazione abbia dimensione territoriale almeno regionale.
3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.
4. E’ammessa la costituzione o la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale.

CAPO II
Partecipazione ad associazioni

ARTICOLO 4
Adesione ad associazioni esistenti

1. L’adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta, con deliberazione, dal Consiglio regionale, qualora l’associazione svolga un’attività funzionale ai compiti istituzionali del Consiglio. Nella deliberazione sono indicati gli oneri relativi all’adesione.
2. L’adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta dalla Giunta regionale qualora l’associazione svolga un’attività funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo.
3. Ai fini di cui al comma 2, ogni anno la Giunta regionale approva, per ciascuna delle sue direzioni generali, una deliberazione con cui dispone le nuove partecipazioni alle associazioni, indicandone i relativi oneri, nonchè eventuali recessi. La deliberazione è comunicata alla commissione consiliare competente in materia.
4. Il pagamento annuale della quota di partecipazione della Regione ai soggetti di cui al presente articolo è disposto con atto dirigenziale.

ARTICOLO 5
Costituzione di associazioni nuove

1. La promozione della costituzione, da parte della Regione, di nuove associazioni è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.
2. La Giunta regionale approva, con deliberazione, lo schema dello statuto dell’associazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni
dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione dell’associazione.

ARTICOLO 6
Recesso

1. Il recesso della Regione dalle associazioni di cui all’articolo 4, è disposto dalla Giunta
regionale con la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 2.
2. In ogni altro caso il recesso della Regione dalle associazioni è disposto dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999.

CAPO III
Partecipazione a fondazioni

ARTICOLO 7
Adesione a fondazioni esistenti

1. L’adesione della Regione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale ed è individuato il relativo finanziamento.

ARTICOLO 8
Costituzione di fondazioni nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di fondazioni nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della fondazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso.
L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della fondazione.

CAPO IV
Partecipazione a società

ARTICOLO 9
Partecipazione a società esistenti

1. La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell’articolo 3 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32, della l. 244/2007, negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali è individuata l’entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio
regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4.

ARTICOLO 10
Costituzione di società nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di società nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell’articolo 3 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32 della l. 244/2007, negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali è individuata l’ entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della società di nuova costituzione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società.

ARTICOLO 11
Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni

1. La dismissione, l’incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999.
2. In ogni altro caso di dismissione, incremento o riduzione dell’entità della partecipazione regionale in società, la determinazione relativa è assunta dalla Giunta regionale con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte tenuto conto delle relazioni di cui all’articolo 15.

ARTICOLO 12
Scelta dei soci

1. La scelta dei soci partecipanti alle società di cui all’articolo 10 o interessate dalle
variazioni di cui all’articolo 11 avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

CAPO V
Governo delle partecipazioni

ARTICOLO 13
Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni

1. La Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni tramite il Presidente della
Giunta, o l’assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

ARTICOLO 14
Esercizio delle prerogative di socio nelle società

1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

ARTICOLO 15
Relazioni al Consiglio regionale

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), per ogni altra partecipazione ai soggetti di cui ai capi III e IV, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull’andamento dell’attività di tali soggetti e sulla rispondenza dei relativi risultati agli indirizzi regionali.

ARTICOLO 16
Coordinamento delle partecipazioni

1. Ai fini dell’elaborazione delle relazioni di cui all’articolo 15, la Giunta regionale definisce con deliberazione una procedura di monitoraggio delle partecipazioni, realizzata attraverso la raccolta e l’elaborazione, da parte di un’unica struttura, dei dati e delle informazioni fornite dai dirigenti competenti nella materia cui le partecipazioni si riferiscono, o acquisite direttamente dai soggetti partecipati.

CAPO VI
Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

ARTICOLO 17
Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

1. Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, il numero dei componenti degli organi amministrativi è compreso fra tre e cinque.
2. Nelle società di cui al comma 1 in luogo del Consiglio di amministrazione può essere previsto l’amministratore unico.
3. Nelle società miste a partecipazione regionale, il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.

ARTICOLO 18
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:
“Art.10 bis Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.”

CAPO VII
Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

ARTICOLO 19
Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione

1. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dalla Regione non può essere superiore rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 gli statuti societari possono prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio dei revisori e ai membri del collegio non può essere superiore rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 20
Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali

1. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi dell’articolo 19.
2. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione non detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato come previsto per il rappresentante degli enti locali dalla normativa statale in materia.
3. Nel caso di parità di quote, il compenso annuale lordo,
omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato rispettivamente nella misura massima del 40 per cento e del 15 per cento dell’indennità di maggiore importo fra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
5. L’indennità dei membri del collegio dei revisori nei casi di cui ai commi 1 e 3, è determinata nel massimo come previsto dall’articolo 19, comma 4.

ARTICOLO 21
Compensi degli organi amministrativi delle società miste

1. Nelle società a partecipazione mista, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di
partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell’articolo 19.
2. Nelle società a partecipazione mista regionale, nelle quali gli enti locali detengono la maggior quota di partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell’articolo 20, comma 2.
3. I compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati in misura non superiore al 10 per cento.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
5. L’indennità dei membri del collegio dei revisori nelle società di cui al comma 1 è determinata nel massimo come previsto dall’articolo 19, comma 4.

ARTICOLO 22
Emolumenti

1. Agli amministratori delle società di cui al presente capo è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

CAPO VIII
Pubblicità dei dati

ARTICOLO 23
Pubblicità dei dati

1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l’elenco delle società totalmente o
parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio regionale.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2008
pubblicano, ciascuno sul proprio sito web, gli incarichi da essi conferiti nelle società cui la Regione partecipa e l’ammontare dei relativi compensi. Tali elenchi sono tra loro opportunamente collegati in modo da garantire all’utente agevole consultazione e lettura.
3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.

CAPO IX
Norma transitoria

ARTICOLO 24
Norma transitoria

1. Il Consiglio regionale valuta, entro il 31 ottobre 2008, la conformità delle partecipazioni societarie esistenti con le disposizioni contenute nella presente legge, tenuto conto delle ricadute occupazionali; in caso di non conformità, la Giunta regionale provvede entro il 30 giugno 2009 alla dismissione delle stesse, con procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società partecipate dalla Regione adeguino gli statuti alle disposizioni in essa contenute, eventualmente provvedendo alla modifica dei patti parasociali.
3. I compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione ai sensi degli articoli 19, 20, commi 1 e 3, e 21, comma 1, sono rideterminati entro i limiti massimi stabiliti nel capo VII e comunque in misura non superiore a quanto percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 28 aprile 2008


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