NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 28.07.2006, n. 37
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Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006).
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l Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Inserimento del capo IX bis nel titolo II della l.r. 70/2005
1. Nel titolo II della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), è inserito il seguente: “CAPO IX bis Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”.
ARTICOLO 2 Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 70/2005
1. Dopo il capo IX bis della l.r. 70/2005 è inserito il seguente: “Art. 26 bis Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002 1. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserita la seguente lettera: “d ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità delle erogazioni ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria.”.
ARTICOLO 3 Inserimento dell’articolo 41 bis nella l.r. 70/2005
1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 70/2005 è inserito il seguente: “Art. 41 bis Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale1. Al fine di sostenere i processi di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale avviati ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”), e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, a decorrere dal 2006 le risorse previste dall’articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle autonomie locali) sono incrementate di euro 300.000,00, comprensivi degli oneri riflessi. 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio di previsione 2006 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006-2008: Anno 2006 In diminuzione UPB 741“ Fondi – spese correnti “, euro 300.000,00 In aumento UPB 711 “ Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, euro 300.000,00. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
ARTICOLO 4 Inserimento dell’articolo 46 ter nella l.r. 70/2005
1. Dopo l’articolo 46 bis della l.r. 70/2005 è inserito il seguente: “Art. 46 ter Potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane1. Al fine di assicurare la razionalizzazione ed il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, la Giunta regionale è autorizzata all’acquisizione di una partecipazione azionaria pari al 51 per cento del capitale sociale nella società “Aerelba s.p.a.”, con sede in Marina di Campo, tramite l’acquisto di azioni del valore nominale di euro 51,65 per un importo complessivo di euro 346.900,00. 2. Per le medesime finalità indicate al comma 1 è autorizzata la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato dalla società “Seam - Società per l’Esercizio Aeroporto della Maremma s.p.a.”, con sede in Grosseto, nella misura proporzionale alla quota posseduta, pari al 50 per cento del capitale sociale, per un importo complessivo di euro 53.100,00. 3. Per l’acquisizione della partecipazione azionaria e per la sottoscrizione dell’aumento di capitale delle società è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 cui si fa fronte mediante stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – spese di investimento “del bilancio di previsione 2006.”.
ARTICOLO 5 Inserimento dell’articolo 46 quater nella l.r.70/2005
1. Dopo l’articolo 46 ter della l.r.70/2005 è inserito il seguente: “Art. 46 quater Contributo straordinario all’ARPAT 1. E’ autorizzato per l’anno 2006 un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 in favore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), al fine di assicurare la realizzazione del processo di potenziamento ed adeguamento dei laboratori dell’Agenzia nel corso del presente esercizio. 2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 su presentazione di specifico progetto da parte dell’ARPAT. 3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, iscritto nell’UPB 143 "Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.”.
ARTICOLO 6 Inserimento dell’articolo 46 quinquies nella l.r. 70/2005
1. Dopo l’articolo 46 quater della l.r.70/2005 è inserito il seguente: “Art. 46 quinquies Interventi per il rilancio delle attività fieristiche e congressuali di Firenze Fiera s.p.a.1. Per l’attivazione del piano industriale 2006-2008, finalizzato al rilancio della società “Firenze Fiera s.p.a.” con sede in Firenze, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato dalla predetta società nella misura, proporzionale alla quota posseduta, di 279.730 nuove azioni del valore nominale di euro 3,96 per complessivi euro 1.107.730,80. 2. Per la sottoscrizione dell’aumento di capitale delle società è autorizzata la spesa di euro 1.170.730,80 cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2006.”.
ARTICOLO 7 Inserimento dell’articolo 46 sexies nella l.r. 70/2005
1. Dopo l’articolo 46 quinquies della l.r. 70/2005 è inserito il seguente: “Art. 46 sexies Offerta termale1. Al fine di assicurare la valorizzazione ed il potenziamento dell’offerta termale in Toscana, la Giunta Regionale è autorizzata all’acquisizione dell’aumento di capitale della società “Terme di Casciana s.p.a.”, con sede in Casciana Terme, nella misura, proporzionale alla quota posseduta pari al 50 per cento del capitale sociale, di n. 323.705 nuove azioni del valore nominale di euro 3,51 per complessivi euro 1.136.204,55. 2. Per la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società è autorizzata la spesa di euro 1.136.204,55 cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2006.”.
ARTICOLO 8 Inserimento dell’articolo 46 septies nella l.r.70/2005
1. Dopo l’articolo 46 sexies della l.r. 70/2005 è inserito il seguente: “Art. 46 septies Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) 1. Per l’anno 2006 è istituito un apposito fondo di euro 200.000,00 per la copertura degli interessi dovuti per operazioni di anticipazione bancaria finalizzate a garantire la continuità dell’erogazione ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel periodo intercorrente tra la concessione della cassa integrazione e l’effettiva erogazione da parte dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS). 2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai lavoratori in CIGS dipendenti in imprese interessate da procedure concorsuali ovvero in crisi aziendale aggravata da una situazione finanziaria ostativa all’anticipazione del trattamento di CIGS. I criteri e le modalità di gestione e organizzazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale. 3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’UPB 612 “Lavoro – spese correnti” del bilancio di previsione 2006.”.
ARTICOLO 9 Modifica all’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005
1. La tabella allegato A di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come modificata con legge regionale 21 giugno 2006, n. 24, è sostituita dalla seguente: “Allegato A Tabella ai sensi dell’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005 Contributo per le spese di istruttoriaTipologia Autorizzazioni,Depositi a controllo obbligatorio ed a campione Tariffa in euro Tipologia Depositi TariffaIn euro A Tariffa per ciascun metro cubo, fino ad un max di 5.000 mc 0,35 A Tariffa per ciascun metro cubo 0,10 B Tariffa per ciascun metro cubo, fino ad un max di 5.000 mc 0,20 B Tariffa per ciascun metro cubo 0,10 C Per l’intero intervento 50,00 C Per l’intero intervento 25,00 D Per l’intero intervento 500,00 D Per l’intero intervento 250,00 D1 Per l’intero intervento 100,00 D Per l’intero intervento 50,00 E Per l’intero intervento 25,00 E Per l’intero intervento 15,00 Tipologia A – Nuove costruzioni fino ad un max di 5.000 mc Tipologia B – Adeguamento sismico fino ad un max di 5.000 mc Tipologia C – Miglioramento SismicoTipologia D – Costruzioni a cui non è applicabile la tariffa per metro cubo (ad es., ponti, gallerie, strade, viadotti, impianti sportivi, ecc.)Tipologia D1 – Costruzioni minori a cui non è applicabile la tariffa per metro cubo (ad es., muri sostegno, opere geotecniche, piscine, ecc.)Tipologie E – Varianti.”. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005, come modificata con l.r. 24/2006, è inserito il seguente comma 3 bis: “3 bis. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi o di miglioramento sismico preventivo ai sensi della legge regionale 30 luglio 1997, n. 56 (Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico).”.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 28 luglio 2006
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