Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Dopo l’art. 36 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009 – Bilancio pluriennale
2009 – 2011” è inserito il seguente articolo:
“Articolo 36bis(Agenzia Regionale per l’Informatica e la
Telematica - A.R.I.T.)
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è
approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2009
dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica -
A.R.I.T..
2. Ai sensi dell’art. 25 della L.R 14 marzo 2000, n. 25, è
autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al
finanziamento in favore dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e
la Telematica - A.R.I. T.:
- Euro 850.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di
funzionamento;
- Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese
d’investimento.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica -
A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del
bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni
disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.“
ARTICOLO 2
(Provvedimenti urgenti)
1. Il Consiglio regionale è autorizzato all’utilizzo
dell’eventuale avanzo di amministrazione per le finalità proprie
istituzionali.
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino
Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 27 Maggio 2009
GIOVANNI CHIODI