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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20
Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge:


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto della Regione Toscana;
Considerato quanto segue :
1. La Regione Toscana ha competenza legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, che esercita nel rispetto della legislazione statale e dell’autonomia universitaria e delle istituzioni di alta cultura;
2. La Regione per favorire la capacità attrattiva delle strutture didattiche e di ricerca all’interno dello spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000, si propone di promuovere la qualificazione del sistema universitario e dell’alta formazione, la valorizzazione delle risorse umane e l’attivazione di rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione delle autonomie locali;
3. Al fine di rafforzare l’integrazione dei soggetti operanti in Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica
e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca, nel rispetto delle specifiche autonomie, si rende necessaria l’istituzione di un coordinamento denominato “rete regionale della ricerca”;
4. Al tempo stesso si ritiene di rendere stabile la rete regionale della ricerca e di consentire la partecipazione dei suoi membri alle procedure della programmazione regionale mediante l’istituzione di un organismo di consultazione della Giunta regionale quale la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione;
5. Al fine di poter disporre di una base di conoscenza qualificata in materia di ricerca ed innovazione, la Regione affida
all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) il compito di effettuare studi ed analisi in materia, tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione;
6. Per rafforzare la coerenza e l’integrazione delle politiche regionali in materia di ricerca ed innovazione, che attualmente si sviluppano in un contesto caratterizzato dalla pluralità di piani e programmi settoriali, si ritiene opportuno un atto di indirizzo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che definisca il complesso degli obiettivi strategici da perseguire e le
linee di intervento prioritarie, con l’indicazione del relativo quadro finanziario;
7. Poiché l’adozione dell’atto di indirizzo in materia di ricerca ed innovazione è contestuale all’approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS), si rende necessario differire alla IX
legislatura regionale l’efficacia delle disposizioni della legge
relative a tale atto di indirizzo;


ARTICOLO 1
Finalità


1. La Regione Toscana, nell’esercizio della proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di alta
formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la
presente legge:
a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della
ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare
eccellenza e specificità strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale;
b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il
trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile
e la competitività del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l’incremento dell’occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l’efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunità di genere;
c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica;
d) favorire la qualificazione e la molteplicità delle esperienze, nel
rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza;
e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione,
trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
f) promuovere e sostenere l’interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettività anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.


ARTICOLO 2
Oggetto


1. La presente legge:
a) definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento degli
interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell’attività
dell’alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico,
umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della
programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo
l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della
conoscenza;
b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano
nell’ambito della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 3,
gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la
convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati;
c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di
competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a
quello dei soggetti di cui all’articolo 3, per la loro valorizzazione
ed applicazione per l’innovazione dei processi organizzativi, di
produzione, di distribuzione e dei servizi nonché per la
valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l’inserimento nel sistema regionale della ricerca e
delle imprese.


ARTICOLO 3
Rete regionale della ricerca


1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti in
Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica e
privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della
ricerca stessa, mediante l’istituzione di un coordinamento denominato “rete regionale della ricerca”; la rete opera nel rispetto delle specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro cooperazione con la comunità scientifica internazionale, con particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio
2000. Le attività relative al coordinamento sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente per materia.
2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della ricerca:
a) gli enti locali;
b) le università e le scuole superiori di alta formazione;
c) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono
attività di ricerca;
d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che
operano nel campo della diffusione e del trasferimento della
conoscenza e dei risultati della ricerca;
e) le imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinatarie di attività di ricerca.
3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell’Unione europea
in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale della
ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2
alla programmazione regionale.


ARTICOLO 4
Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione


1. E’ istituita la Conferenza regionale per la ricerca e
l’innovazione di seguito denominata “Conferenza”quale organismo di consultazione della Giunta regionale.
2. Alla Conferenza compete:
a) formulare proposte e osservazioni per la elaborazione degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
b) collaborare per le attività di ricerca svolte dall’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, di cui all’articolo 9.
3. La Conferenza è composta da:
a) il presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato;
b) il presidente del Consiglio delle autonomie locali;
c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;
d) i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione;
e) i presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR);
f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2,
lettere c) e d), individuati con provvedimento della Giunta
regionale;
g) il direttore generale competente in materia di politiche per la
ricerca;
h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei
lavoratori delle imprese di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e),
individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le
organizzazioni più rappresentative a livello regionale.
4. Alla Conferenza partecipano gli assessori regionali ed i direttori
generali competenti per materia, in relazione agli affari trattati.
5. La Conferenza è nominata con le procedure di cui alla legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione), ed opera con le modalità previste nel regolamento
interno di funzionamento, approvato dalla stessa.
6. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura.
7. Ai componenti della Conferenza non viene corrisposta alcuna
indennità di presenza o di carica.


ARTICOLO 5
Comitato esecutivo


1. Organo esecutivo della Conferenza di cui all’articolo 4, è il Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo è composto da otto membri, di cui uno in
rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 4,
comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle
associazioni dei lavoratori più rappresentative e due rappresentanti
delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori
produttivi; il Comitato esecutivo è costituito ed opera con le
procedure e con le modalità previste nel regolamento di funzionamento di cui all’articolo 4, comma 5.
3. Il Comitato esecutivo formula le proposte per le determinazioni di
competenza della Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione, che le sottopone alla Giunta regionale.
4. Ai componenti del Comitato esecutivo non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.


ARTICOLO 6
Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di
ricerca e innovazione


1. Il programma regionale di sviluppo (PRS), coerentemente agli
orientamenti comunitari in materia di ricerca e agli indirizzi del
piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1.
2. Contestualmente all’approvazione del PRS, il Consiglio regionale,
su proposta della Giunta regionale, approva un atto di indirizzo
pluriennale, di durata pari al PRS, con il quale:
a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati delle ricerca stessa, declinati per obiettivi generali e specifici;
b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione ed all’attuazione del programma nazionale della ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca, di cui all’articolo 3, comma 1;
c) individua le linee di intervento prioritarie e articola il quadro
delle risorse ad esse destinate, nonché la relativa allocazione in
piani e programmi settoriali;
d) definisce le metodologie di coordinamento fra i programmi
settoriali, con riferimento agli interventi in materia di ricerca,
innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;
e) individua le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli
obiettivi prefissati;
f) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle
infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonché gli
indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi;
g) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane e
la promozione della tutela dei diritti dei lavoratori nelle attività
di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
h) sulla base della relazione di cui all’articolo 12, definisce le
strategie per la promozione e il rafforzamento del collegamento tra
sistema della ricerca e sistema produttivo, anche mediante
l’individuazione di azioni innovative di sostegno e di facilitazione
del trasferimento tecnologico alle imprese, e di incubazione di nuove imprese innovative.


ARTICOLO 7
Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione


1. I piani e programmi settoriali, ove presentino contenuti attinenti
alla ricerca e all’innovazione, assicurano la coerenza agli indirizzi
contenuti nell’atto di cui all’articolo 6.
2. Al fine dell’attuazione degli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’articolo 4, impartisce direttive specifiche per assicurare il coordinamento e l’armonizzazione degli interventi.


ARTICOLO 8
Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della
ricerca


1. I piani ed i programmi settoriali prevedono interventi ed azioni
per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti nell’atto di cui all’articolo 6, e promuovono l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.
2. I piani ed i programmi settoriali sono rivolti a sostenere, in particolare, i progetti di :
a) diffusione della cultura scientifica;
b) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione in Toscana;
c) integrazione, aggregazione e qualificazione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d);
d) sostegno alle attività di “spin off”, alla incubazione e sviluppo
di nuove imprese nei settori innovativi, anche tramite l’utilizzo di
adeguati strumenti finanziari e l’apporto di capitale di rischio;
e) partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca;
f) attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello
sviluppo.


ARTICOLO 9
Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione


1. L’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana
( IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e all’innovazione tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, in collaborazione con la Giunta regionale ed in raccordo con la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 4.
2. Le attività di studio e di analisi dell’Osservatorio afferiscono
a:
a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed attività
dei soggetti che svolgono attività di ricerca;
b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attività di ricerca
svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a progetti di
cooperazione scientifica nazionali e internazionali;
c) attività di “spin off” di ricerca e di interazione tra strutture di alta formazione ed imprese;
d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;
e) caratteristiche, dotazioni e attività dei parchi scientifici e tecnologici e degli incubatori d’impresa;
f) brevetti, marchi e modelli di utilità, conseguiti da attività di ricerca svolta in Toscana;
g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e all’innovazione;
h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell’innovazione
tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e formative derivanti dall’attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi della presente legge;
i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi dell’innovazione prodotta in Toscana;
j) le tesi di laurea e di dottorato aventi riferimenti al territorio toscano e al suo sviluppo economico e sociale.
3. Le attività di ricerca dell’osservatorio confluiscono nel programma di attività di ricerca dell’IRPET di cui all’articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 ( Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).
4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonché la
reportistica prodotta dall’Osservatorio sono progettate e realizzate
nel quadro degli standard regionali in materia di società
dell’informazione e della conoscenza e messe a disposizione della
Regione, tramite la rete telematica regionale toscana (RTRT), nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e
delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema
informativo regionale dalla competente struttura regionale.
5. L’Osservatorio opera sulla base di intese con le università e gli
enti di ricerca ed in raccordo con altri soggetti presenti sul
territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di
innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle
azioni effettuate ed invia annualmente al Consiglio regionale e alla
Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.


ARTICOLO 10
Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione


1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e
dell’alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane. A
tal fine la Regione promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell’ambito sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresì le azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della ricerca nel quadro del processo d’integrazione europea .
2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie con la
partecipazione del sistema delle autonomie locali, per favorire la
valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l’aggregazione ottimale di funzioni e servizi.
3. La Regione favorisce l’interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione, sostenendo interventi finalizzati alla costituzione ed alla qualificazione di reti e poli di ricerca.


ARTICOLO 11
Attività di valutazione scientifica


1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e
dell’innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilità dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali.
2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, “in itinere” contestualmente allo svolgimento delle attività ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi.
3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard
riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e
trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente
qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale
e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all’articolo
3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo
non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti
dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all’articolo 4.
4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi
determinati dalla Giunta regionale, in analogia con le tabelle del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con apposito provvedimento.
5. I risultati delle attività di valutazione sono resi pubblici con le modalità definite dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza di cui all’articolo 4, nel rispetto delle norme in materia
di protezione dei dati personali, di tutela della proprietà intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a
livello internazionale, e sono conservati a cura della competente
struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della
ricerca.


ARTICOLO 12
Relazione sullo stato di attuazione della legge


1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione
della ricerca e dell’innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all’organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui all’articolo 9.
2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi:
a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
b) alle attività di promozione, informazione e diffusione promosse e
adottate;
c) al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell’innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.


ARTICOLO 13
Norma finanziaria


1. L’atto di indirizzo di cui all’articolo 6, comma 2, articola il quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell’alta formazione, e individua la relativa allocazione in piani e programmi
settoriali destinati al sostegno degli interventi regionali in materia.
2. Agli oneri per l’attività dell’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 9, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2010 si fa fronte:
- per l’anno 2009 con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione-Spese correnti” del bilancio di previsione 2009;
- per l’anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione-Spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
4. Il finanziamento dell’attività di cui all’articolo 11 è garantito, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.


ARTICOLO 14
Applicabilità delle disposizioni


1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dalla IX legislatura regionale (anni 2010 – 2015).


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 27 aprile 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.04.2009.



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