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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 26 settembre 2009, n. 18
Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
 

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Ambito di applicazione


1. A decorrere dal 1° ottobre 2009 fino al 31 luglio 2010, la
Regione Abruzzo, al fine di sostenere la ripresa socio – economica
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, stabilisce in favore dei residenti alla data del 6 aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 le seguenti agevolazioni:
a) abbonamenti nominativi mensili per il trasporto pubblico locale su gomma gratuiti per lavoratori limitatamente al percorso che collega il luogo di residenza o nuova dimora e il luogo di lavoro o di studio dichiarato dall’avente diritto;
b) abbonamenti nominativi mensili per il trasporto pubblico locale
su gomma gratuiti per studenti limitatamente al percorso tra il luogo di residenza o nuova dimora e il luogo di studio dichiarato dall’avente diritto.
2. Le agevolazioni di cui alle lett. a) e b) del presente articolo si riferiscono a una sola tipologia di servizi di trasporto:
urbano, suburbano o interurbano.


ARTICOLO 2
Tessere emergenza terremoto


1. I titoli di viaggio di cui alle precedenti lett. a) e b) sono rilasciati dalle aziende di trasporto pubblico locale che svolgono servizi automobilistici in concessione regionale o comunale finanziati dalla Regione Abruzzo, previa presentazione da parte dell’avente diritto della tessera regionale denominata «Tessera TPL emergenza terremoto», rilasciata dai Comuni di residenza e di dimora degli aventi diritto secondo modalità organizzative stabilite dalla Direzione regionale Trasporti e Mobilità.
2. Ai fini del rilascio dei titoli di viaggio gratuiti in applicazione della presente legge, le tessere TPL emergenza terremoto 2009 sinora emesse ai sensi degli artt. 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e 1 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, sono valide fino al 31 luglio 2010 solo se riportano barrato il codice che abilita il titolare a richiedere rispettivamente o l’abbonamento per lavoratore o per studente (cod. 01 e 02).
3. A coloro che, a partire dal mese di luglio, hanno ottenuto, attraverso procedura di cambio, il codice 03, è riconosciuto, ove
richiesto, l’iniziale codice 01 o 02.


ARTICOLO 3
Dichiarazioni sostitutive e cambio codice


1. Gli Uffici dei Comuni, ai fini del rilascio «Tessera TPL emergenza terremoto», in presenza di dichiarazioni sostitutive che appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l’emissione della tessera è sospesa, dandone comunicazione alla Direzione regionali Trasporti e Mobilità.
2. La «Tessera TPL emergenza terremoto» non viene rilasciata in
caso di dichiarazioni sostitutive inesatte, incomplete o parzialmente compilate.
3. Le procedure di cambio del codice da 03 a 01 o 02 continuano ad
essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Trasporti e
Mobilità, che, a campione, richiede accertamenti, sulla condizione
di lavoratore o di studente direttamente presso le sedi di lavoro
e di studio. Il termine di 30 giorni, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, è sospeso fino al risultato della verifica.
4. Ai fini del rilascio del titolo collegato alla procedura del cambio codice, il titolare della «Tessera TPL emergenza terremoto»
a cui sia stato attribuito il nuovo codice, deve esibire anche la relativa autorizzazione.


ARTICOLO 4
Rimborso dei titoli di viaggio


1. I titoli di viaggi di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 1 sono rimborsati alle aziende concessionarie di TPL dalla Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi così previsto dal Tariffario regionale vigente, secondo modalità stabilite con atto della Direzione regionale Trasporti e Mobilità.
2. Il costo dei titoli di viaggio collegati ai servizi interurbani
e suburbani, collegati alle tessere emergenza terremoto riportante
il codice 02 sono rimborsati, per i mesi di settembre e dicembre
2009, giugno e luglio 2010, con una quota pari al 50% del costo
dell’abbonamento previsto dal Tariffario regionale vigente.


ARTICOLO 5
Controlli e sanzioni


1. I titolari delle «Tessere TPL emergenza terremoto», rilasciate
ai sensi delle LL.RR. 6/09 e 11/09 e della presente legge, qualora
all’atto dei controlli a bordo dei mezzi, risultino sprovvisti di
titolo di viaggio, o presentino un titolo di viaggio comunque non
valido, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R.
15 ottobre 2008, n. 13 «Disposizioni in materia di Trasporto
pubblico locale e sistema sanzionatorio».
2. Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo
a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le
tessere regionali TPL, esibite ai fini dell’emissione di titoli di
viaggio gratuiti, risultino palesemente contraffatte o comunque
non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti, per il
tramite della Direzione regionale Trasporti e Mobilità,
l’accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli
accertamenti le «Tessere TPL emergenza terremoto» devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di due mesi.
3. Le «Tessere TPL emergenza terremoto» che, a seguito di
controlli effettuati dalla Direzione regionale Trasporti e
Mobilità, risultino rilasciate a persone non aventi i requisiti
previsti dalla presente legge o che abbiano dato luogo al rilascio
di titoli di viaggio per percorsi diversi da quelli ammessi dalla
legge, sono sospese d’ufficio. In tal caso, la Direzione regionale
Trasporti e Mobilità, fermo restando l’azione penale in caso di
dichiarazioni false, avvia la procedura per il recupero nei
confronti del non avente titolo delle somme collegate ai titoli di
viaggio rilasciati gratuitamente dalle aziende sulla base della medesima tessera regionale.


ARTICOLO 6
Validità dei titoli di viaggio non utilizzati


1. I titoli di viaggio rilasciati fino al 30 settembre 2009 in virtù delle «Tessere TPL emergenza terremoto 2009» riportanti il codice 03 hanno validità fino al 31 luglio 2010.


ARTICOLO 7
Regime speciale per i servizi di trasporto locale gestiti dall’AMA


1. Il comune di L’Aquila, in qualità di ente concedente il
servizio di trasporto pubblico comunale, è autorizzato a derogare
il vigente sistema tariffario regionale e consentire, fino al 31
luglio 2010, la libera circolazione sui servizi di trasporto
pubblico gestiti dalla società Azienda Mobilità Aquilana p.a.. Il
rimborso relativo ai mancati introiti da traffico derivante dalla
libera circolazione e dovuto alla Azienda Mobilità Aquilana
S.p.A., per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2010 è
calcolato in via forfetaria con riferimento ai medesimi introiti accertati dall’azienda nel primo trimestre dell’anno 2009.


ARTICOLO 8
Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si farà fronte con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.


ARTICOLO 9
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 26 Settembre 2009
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI



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