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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 26 settembre 2009, n. 17
Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517” e s.m.i., e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)
 

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modifiche all’art. 6 della L.R. 146/1996


1. L’art. 6 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende
del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517”, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 Strumenti di programmazione delle aziende 1. Sono strumenti della programmazione:
a) il piano strategico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il piano programmatico di esercizio, costituito da:
1) il bilancio economico preventivo annuale;
2) il piano annuale di organizzazione;
3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale”.


ARTICOLO 2
Modifiche all’art. 7 della L.R. 146/1996


1. Al primo comma dell’art. 7 della L.R. 146/1996 e successive
modifiche ed integrazioni, le parole “del budget” sono soppresse.
2. I commi 5 e 6 dell’art. 7 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.


ARTICOLO 3
Modifiche all’art. 19 della L.R. 146/1996


1. I commi 3, 3-bis, 4, 4bis, 4ter, 5, 6 e 7 dell’art. 19 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.


ARTICOLO 4
Inserimento dell’art. 20 bis della L.R. 146/1996


1. Dopo l’art. 20 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:
“Art. 20 bis Approvazione degli strumenti di programmazione
1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento il Direttore Generale trasmette il Piano strategico triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, il bilancio pluriennale di previsione e il piano programmatico di esercizio alla Direzione competente della Giunta Regionale per l’approvazione ed al Comitato Ristretto dei Sindaci il quale, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Direzione
competente della Giunta Regionale.
2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti di cui al
comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente:
a) verifica la coerenza e congruità degli strumenti di programmazione con:
1) gli indirizzi programmatici regionali;
2) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale;
3) i criteri di gestione di cui all’art. 4 della presente legge;
b) emette formale provvedimento di approvazione o non approvazione;
c) il provvedimento di non approvazione deve essere motivato con
specifico riferimento ai requisiti di coerenza e di congruità
stabiliti nella lett. a).
3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto nel caso in cui la
Direzione delle Politiche della Salute, tramite determinazione del
Dirigente del Servizio competente, richieda chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio all’Azienda interessata. I chiarimenti o
gli elementi integrativi devono essere forniti dall’Azienda USL
entro 40 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. La Giunta regionale, entro 70 giorni dalla data di ricezione
dei chiarimenti richiesti, provvede ad adottare il provvedimento
di cui alla lettera b) del comma 2. Il termine di cui al comma 2
decorre nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o
elementi integrativi.
5. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione
per l’esercizio finanziario di riferimento, l’Azienda è gestita
nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti
programmatici approvati per l’esercizio precedente, fatte salve
eventuali prescrizioni impartite dalla competente Direzione.
6. La mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la
mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine
indicato al comma 1, il mancato invio dei chiarimenti o elementi
integrativi di cui al comma 3, costituiscono gravi motivi ai fini
della risoluzione del contratto del Direttore generale, ai sensi
dell’art. 3 bis, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.».


ARTICOLO 5
Modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per
la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)


1. Al punto 3, paragrafo 3.1., della legge regionale 10 marzo
2008, n. 5, recante “Un sistema di garanzie per la salute - Piano
sanitario regionale 2008-2010”, il periodo “la Giunta regionale,
con proprio atto, individua i Direttori generali cui affidare la
gestione del passaggio al nuovo assetto aziendale” è sostituito
con il seguente “la Giunta regionale con proprio atto nomina,
entro il trenta settembre 2009, due Commissari straordinari e
quattro sub commissari, scelti questi ultimi tra Dirigenti della
Regione o di una ASL regionale che pongono in essere gli atti
necessari per l’attivazione dell’Azienda Sanitaria Locale 1 e
dell’Azienda Sanitaria Locale 2, anche al fine di predisporre gli
strumenti di programmazione nei termini e con le modalità previste
dalla L.R. n. 146/96. A decorrere dal 1° ottobre 2009 i contratti
dei Direttori generali, dei Direttori amministrativi e dei
Direttori sanitari delle Aziende Sanitarie Locali di Avezzano -
Sulmona, Chieti, L’Aquila e Lanciano - Vasto, sono risolti ope
legis con conseguente decadenza automatica dagli incarichi rivestiti”.
2. Ai Commissari straordinari è corrisposto lo stesso trattamento
economico previsto dalla vigente normativa per i Direttori generali delle Unità Sanitarie Locali.
3. Le disposizioni di cui all’art. 3bis, comma 11, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari straordinari".


ARTICOLO 6
Modifiche all’art. 28 della L.R. 146/1996


1. L’art. 28 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 28 Il sistema di budget
1. Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e
coordinato di piani e programmi e la formalizzazione dei correlati
obiettivi di gestione, le Aziende si dotano di opportuni sistemi
di programmazione budgetaria. Nella definizione del budget le
Aziende si ispirano al principio del decentramento delle
responsabilità al fine di valorizzare l’autonomia organizzativa,
anche di tipo territoriale, quali i distretti sanitari di base,
così come previsto dagli strumenti della programmazione regionale.
2. Il budget è articolato per centri di responsabilità secondo
modalità corrispondenti alle caratteristiche organizzative e
funzionali di ciascuna Azienda. Per ogni centro di responsabilità
sono esplicitati i programmi di attività e il fabbisogno di risorse concordati per l’esercizio di riferimento.
3. La Giunta regionale con il supporto dell’Agenzia Sanitaria Regionale definisce le specifiche di base sui contenuti minimi e sull’articolazione del budget delle Aziende”.


ARTICOLO 7
Modifiche all’art. 35 della L.R. 146/1996


1. L’art. 35 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 35 Acquisto di beni e servizi in economia
1. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono
disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del
contratto desumibili dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, ed inoltre secondo quanto previsto dall’art. 18
della legge regionale 1.10.2007, n. 34.
2. Le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi
devono avvenire secondo modalità improntate a criteri di
semplificazione, tempestività, economicità, efficacia ed
efficienza e di continuità dei servizi, oltre che dei principi di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e correttezza.
3. Gli acquisti di beni e servizi in economia sono consentiti per
importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali.
Detta soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di
adeguamento previsto dal D.Lgs. 163/2006.
4. Per ogni acquisizione in economia le Azienda sanitarie operano
attraverso un responsabile del procedimento il quale svolge, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006
, il complesso dei compiti relativi alla procedura di affidamento
e di vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale, che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in
base all’ordinamento e all’organizzazione dell’Azienda.
5. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000
(ventimila) euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria,
previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da CONSIP
S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Legge Finanziaria 2000), l’acquisizione di beni o servizi in economia può avvenire:
¬ mediante amministrazione diretta;
¬ mediante procedura di cottimo fiduciario;
¬ con sistema misto e, cioè in parte mediante amministrazione
diretta ed in parte mediante cottimo fiduciario.
6. L’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base
di indagini di mercato da effettuare secondo le forme di
rilevazione più idonee di bene o di servizio da acquistare, ovvero
tramite la consultazione del mercato elettronico,oppure mediante
elenchi di operatori economici predisposti dalla Azienda previa
verifica dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs.163/2006.
7. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in
relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
Azienda, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti
ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al
fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
8. Nessuna prestazione di beni e servizi che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia”.


ARTICOLO 8
Modifiche all’art. 36 della L.R. 146/1996


1. L’art. 36 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 36 Regolamento per gli acquisti in economia e casse economali
1. Nel rispetto delle norme contenute nell’art. 35, il Direttore
Generale emana apposito Regolamento per la determinazione delle
modalità di esecuzione degli acquisti in economia.
2. All’effettuazione degli acquisti in economia, si provvede anche
in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti
dal Regolamento di cui al comma 1, previa determinazione da parte
del Direttore generale, delle relative competenze e
responsabilità, nonché delle modalità di rendicontazione.
3. Il Regolamento di cui ai commi 1 e 2 disciplina inoltre
l’istituzione delle casse economali. Il Regolamento deve prevedere
un limite di anticipazione alle casse economali complessivamente
non superiore a 20.000 (ventimila) euro. Il reintegro è possibile
a seguito di specifica rendicontazione fino ad un limite trimestrale pari allo 0,5 per mille del valore della produzione iscritto nel bilancio preventivo economico annuale approvato per l’esercizio cui le anticipazioni si riferiscono.”


ARTICOLO 9
Modifiche all’art. 38 della L.R. 146/1996


1. I commi 3, 4, 4ter dell’art. 38 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.


ARTICOLO 10
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 26 Settembre 2009
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI



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