NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 27
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Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2009 e nuova disciplina della “FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE - FINMOLISE - S.p.A.”
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Variazioni al bilancio 2009 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise" al bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli. ARTICOLO 2 Variazioni allo stato di previsione delle entrate 1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2009 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "A" annessa alla presente legge. (in allegato) ARTICOLO 3 Variazioni allo stato di previsione della spesa 1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2009 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "B" annessa alla presente legge. (in allegato) ARTICOLO 4 Aggiornamento dei residui attivi e passivi 1. Ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo Ordinamento contabile della Regione Molise" ed in particolare dell’art. 33, comma 2, lettera a) l’ammontare dei residui attivi e l’ammontare dei residui passivi iscritti nel bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2009 è aggiornato alle risultanze scaturenti dal rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2008. 2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 del presente articolo al conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2009 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "A" per i residui attivi e nella tabella "B" per i residui passivi annesse alla presente legge. (in allegato) ARTICOLO 5 Avanzo di amministrazione 1. Ai sensi dell’art. 33 comma 2, lettera c) della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", all’avanzo presunto di amministrazione già iscritto nell’attivo del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 in euro 264.911.737,60 viene iscritta la maggiore somma di euro 84.286.139,66 restando determinato in euro 349.197.877,26 l’avanzo accertato al 31 dicembre 2008. ARTICOLO 6 Giacenza di cassa 1. Ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera b) della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", alla giacenza presunta di cassa già iscritta nell’attivo del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 in Euro 165.576.797,95 viene iscritta la maggiore somma di Euro 80.096.959,60 restando determinato in Euro 245.673.757,55 il fondo di cassa accertato al 31 dicembre 2008. ARTICOLO 7 Variazione della tabella n. 8 allegata al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2009 1. Per effetto delle variazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la tabella n. 8 di cui all’articolo 6, punto 1 della legge regionale 13 gennaio 2009 n. 2 "Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 - Bilancio pluriennale 2009/2011" è parzialmente modificata e sostituita dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. (in allegato) ARTICOLO 8 Classificazione delle spese 1. Per effetto di alcune modifiche apportate nel corso dell’esercizio finanziario 2008 e 2009 all’Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali delle direzioni generali di cui alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, la ripartizione delle spese del bilancio regionale 2009 di cui alla legge regionale 13 gennaio 2009, n. 2 "Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 - Bilancio pluriennae 2009/2011" è integrata e modificata secondo quanto riportato nell’annessa tabella "B" dell’articolo 3 della presente legge, ferma restando la specificazione e classificazione delle spese medesime ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise". ARTICOLO 9 Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 1. All’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Socio unico di FINMOLISE S.p.A. è la Regione, la quale esercita sulla società, oltre che attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La partecipazione azionaria non è cedibile."; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria della Regione, la FINMOLISE S.p.A. si scioglie a norma dell’articolo 2484, primo comma, n. 7, del codice civile.". 2. All’articolo 2 della legge regionale n. 28/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La FINMOLISE S.p.A. opera quale centro di coordinamento, raccordo, propulsione ed attuazione dell’attività finanziaria promossa dalla Regione, gestendo ed erogando fondi propri o da reperire sul mercato, nonché le provvidenze, i fondi ed i finanziamenti disposti dalle leggi regionali, statali e comunitarie."; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nell’ambito delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, FINMOLISE S.p.A. può erogare o prestare, esclusivamente su incarico e per conto della Regione, in qualità di suo mero strumento operativo, finanziamenti o garanzie, anche fidejussorie, che siano, rispettivamente, disposti o concessi dalla Regione in favore di imprese di qualsiasi natura giuridica e di lavoratori autonomi con sede operativa e legale nel Molise, da realizzarsi esclusivamente con l’utilizzo di fondi messi a disposizione della Regione ai sensi di leggi regionali, statali o comunitarie. FINMOLISE S.p.A. può inoltre prestare consulenza finanziaria, in tutte le sue forme, esclusivamente in favore della Regione.". 3. All’articolo 3 della legge regionale n. 28/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. FINMOLISE S.p.A. opera, conformemente alle disposizioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente a favore ed a supporto della Regione e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Regione, oltre che svolgere attività di direzione e coordinamento, assegna alla FINMOLISE S.p.A. obiettivi ed indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale e provvede al controllo ed all’approvazione dei piani di investimento e degli atti di gestione e di amministrazione straordinaria della società stessa."; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L’attività svolta da FINMOLISE S.p.A. si mantiene conforme anche alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.". 4. L’articolo 4 della legge regionale n. 28/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (INTERVENTI DELLA GESTIONE) 1. La FINMOLISE S.p.A. pone in essere tutte le iniziative e le attività necessarie per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, con particolare riferimento ad: a) assunzione di partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee, attraverso qualsiasi strumento previsto dal codice civile, in imprese aventi natura giuridica di società di capitali, società cooperative, consorzi, società miste, che svolgano sul territorio regionale attività in armonia con le linee tracciate dalla programmazione regionale; b) analisi e ricerche sul sistema socio-economico regionale. 2. La FINMOLISE S.p.A. può svolgere, oltre a quelle indicate al comma 1, anche altre attività, comprese operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, con l’esclusione della raccolta di risparmio e dell’esercizio del credito nelle forme soggette al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, purché strumentali al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2.". 5. All’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 sono abrogati i commi 1, 2, 5, 6 e 7. 6. All’articolo 7 della legge regionale n. 28/2003 sono abrogati i commi 1 e 3. 7. L’articolo 8 della legge regionale n. 28/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (CAPITALE SOCIALE) 1. Gli aumenti del capitale sociale della FINMOLISE S.p.A. sono approvati dalla Giunta regionale.". 8. All’articolo 9 della legge regionale n. 28/2003 è abrogato il comma 1. 9. L’articolo 10 della legge regionale n. 28/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 10 (RAPPORTI CON LA REGIONE) 1. La FINMOLISE S.p.A. è tenuta a presentare alla Giunta regionale per l’approvazione e la relativa trasmissione al Consiglio regionale: a) entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione programmatica della propria attività, in linea con i vigenti programmi di sviluppo economico della Regione; b) rendiconti periodici, almeno semestrali, secondo modalità stabilite nelle specifiche convenzioni, degli interventi eseguiti per conto della Regione e di quelli eseguiti in attuazione degli indirizzi relativi alla gestione aziendale impartiti dalla Regione; c) entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il progetto di bilancio preventivo, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. La Regione deve esprimere il proprio assenso preventivo entro il 31 dicembre. Il parere negativo sul bilancio preventivo comporta il rinvio del bilancio medesimo alla FINMOLISE S.p.A. ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi indicati dalla Regione nel parere stesso. 2. La Giunta regionale, inoltre, esercita i seguenti poteri di controllo: a) designa gli amministratori, i sindaci ed il presidente del Collegio sindacale; b) assegna gli obiettivi al Consiglio di amministrazione della FINMOLISE S.p.A. ed impartisce gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, verificandone l’attuazione; c) approva i piani di investimento; d) approva le modifiche che la FINMOLISE S.p.A. intende apportare al proprio statuto; e) controlla ed approva gli atti di gestione e di amministrazione straordinaria della FINMOLISE S.p.A. che le devono essere preventivamente trasmessi. Il controllo ha per oggetto la rispondenza dei suddetti atti agli obiettivi ed agli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale impartiti dalla Regione. 3. I poteri di controllo della Regione si estendono anche al controllo della regolarità, economicità, efficacia ed efficienza dell’amministrazione e della gestione della FINMOLISE S.p.A.. La Regione è autorizzata, altresì, ad effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede della FINMOLISE - S.p.A.. 4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di FINMOLISE S.p.A. e delle sue eventuali partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle stesse.". 10. All’articolo 11 della legge regionale n. 28/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La FINMOLISE S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di quattro membri, compreso il Presidente, che sono nominati dall’Assemblea su designazione della Giunta regionale."; b) il comma 3 è abrogato; c) al comma 5 la parola "nominato" è sostituita dalla parola "designato"; d) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo "I compensi dei membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.". 11. L’articolo 12 della legge regionale n. 28/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (COLLEGIO SINDACALE) 1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall’Assemblea su designazione della Giunta regionale, previa indicazione da parte del Consiglio regionale. 2. I compensi dei membri del Collegio sindacale sono stabiliti dalla Giunta regionale.". 12. Sono abrogati: a) gli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28; b) la legge regionale 22 marzo 2000, n. 16. 13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di FINMOLISE S.p.A. sottopone all’Assemblea, per l’approvazione, il nuovo statuto societario in conformità a quanto previsto dalle disposizioni della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28, come modificata dal presente articolo. In caso di inerzia del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo statuto societario ed alla sua sottoposizione all’Assemblea per l’approvazione. Gli organi sociali della FINMOLISE S.p.A. attualmente in carica decadono alla data di approvazione del nuovo statuto e sono rinnovati entro trenta giorni. ARTICOLO 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 26 ottobre 2009
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