Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, e l’articolo 38, secondo comma, della Costituzione ;
Visti gli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale;
Visto il capo II bis (Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati)
della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009);
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale ritiene doveroso esprimere il proprio contributo all’attuazione dei principi costituzionali e statutari di solidarietà e di tutela e valorizzazione della dignità dei lavoratori e della famiglia;
2. La richiamata l.r. 69/2008 prevede per determinate categorie di lavoratori disoccupati il riconoscimento di un contributo per il sostegno al reddito;
3. Nell’ambito della gravissima crisi economica che ha comportato la perdita del lavoro per molti lavoratori toscani, le famiglie con figli a carico e quelle nelle quali anche il coniuge o convivente è privo di lavoro sopportano uno svantaggio ancora più grave rispetto alle altre categorie di disoccupati ;
4. A tal fine il Consiglio regionale ritiene opportuno definire un intervento di solidarietà sociale nei confronti dei suddetti lavoratori, aggiuntivo rispetto a quello già attuato con la citata l.r. 69/2008 destinando una consistente parte, quantificata in 600.000,00 euro, degli stanziamenti del proprio bilancio che risultano disponibili al termine dell’esercizio 2009 grazie ad una attenta politica di riduzione dei costi;
Si approva la presente legge
ARTICOLO 1
Contributo per il sostegno al reddito delle famiglie
1. Il Consiglio regionale contribuisce al sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori disoccupati mediante un finanziamento straordinario, per l’anno 2010, a titolo di sostegno al reddito, consistente in un contributo una tantum pari a euro 800,00 ai lavoratori già beneficiari del contributo di cui all’articolo 6 ter della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009), aventi almeno un figlio a carico oppure il coniuge o il convivente a carico.
2. Il contributo di cui al comma 1, è innalzato ad euro 1.000,00 in caso di contemporanea presenza di almeno un figlio a carico e di coniuge o convivente a carico. Il medesimo contributo è incrementato di euro 300,00 per ogni ulteriore figlio a carico.
ARTICOLO 2
Modalità di erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo è effettuata con le modalità di cui alla l.r. 69/2008.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 2010, una spesa pari a 600.000,00 euro, alla quale si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 612 “Lavoro – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
2. A fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2010 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2010
in diminuzione
UBP 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 600.000,00;
in aumento
UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 600.000,00.
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 16 febbraio 2010
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.02.10.