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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, e l’articolo 38, secondo comma, della Costituzione ;
Visti gli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale;
Visto il capo II bis (Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati)
della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009);
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale ritiene doveroso esprimere il proprio contributo all’attuazione dei principi costituzionali e statutari di solidarietà e di tutela e valorizzazione della dignità dei lavoratori e della famiglia;
2. La richiamata l.r. 69/2008 prevede per determinate categorie di lavoratori disoccupati il riconoscimento di un contributo per il sostegno al reddito;
3. Nell’ambito della gravissima crisi economica che ha comportato la perdita del lavoro per molti lavoratori toscani, le famiglie con figli a carico e quelle nelle quali anche il coniuge o convivente è privo di lavoro sopportano uno svantaggio ancora più grave rispetto alle altre categorie di disoccupati ;
4. A tal fine il Consiglio regionale ritiene opportuno definire un intervento di solidarietà sociale nei confronti dei suddetti lavoratori, aggiuntivo rispetto a quello già attuato con la citata l.r. 69/2008 destinando una consistente parte, quantificata in 600.000,00 euro, degli stanziamenti del proprio bilancio che risultano disponibili al termine dell’esercizio 2009 grazie ad una attenta politica di riduzione dei costi;


Si approva la presente legge


ARTICOLO 1
Contributo per il sostegno al reddito delle famiglie


1. Il Consiglio regionale contribuisce al sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori disoccupati mediante un finanziamento straordinario, per l’anno 2010, a titolo di sostegno al reddito, consistente in un contributo una tantum pari a euro 800,00 ai lavoratori già beneficiari del contributo di cui all’articolo 6 ter della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009), aventi almeno un figlio a carico oppure il coniuge o il convivente a carico.
2. Il contributo di cui al comma 1, è innalzato ad euro 1.000,00 in caso di contemporanea presenza di almeno un figlio a carico e di coniuge o convivente a carico. Il medesimo contributo è incrementato di euro 300,00 per ogni ulteriore figlio a carico.


ARTICOLO 2
Modalità di erogazione del contributo


1. L’erogazione del contributo è effettuata con le modalità di cui alla l.r. 69/2008.


ARTICOLO 3
Norma finanziaria


1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 2010, una spesa pari a 600.000,00 euro, alla quale si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 612 “Lavoro – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
2. A fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2010 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2010
in diminuzione
UBP 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 600.000,00;
in aumento
UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 600.000,00.


ARTICOLO 4
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 16 febbraio 2010


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.02.10.



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