NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1
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Disciplina del consiglio delle autonomie locali
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
iARTICOLO 1 (Il Consiglio delle autonomie locali)
1. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell’articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire: a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza; b) l’effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.
ARTICOLO 2 (Composizione del CAL)
1. Il CAL è composto da quaranta membri. 2. Sono componenti di diritto del CAL: a) il Sindaco di Roma; b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia; c) i presidenti delle province. 3. Sono componenti elettivi del CAL: a) diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale, di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; b) tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità. 4. Sono, altresì, componenti del CAL: a) cinque consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali; b) i presidenti dell’ANCI Lazio, dell’UPI Lazio, dell’UNCEM Lazio , della Lega delle autonomie Lazio e dell’AICCRE – Lazio. 5. Alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto: a) l’assessore competente in materia di affari istituzionali e di enti locali; b) il presidente ed i vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali; c) i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio; d) due rappresentanti delle università del Lazio, nominati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL); e) il presidente dell’Associazione regionale università agrarie del Lazio; f) il presidente ed i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione; g) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione; h) tre rappresentanti delle Unioni dei Comuni, appartenenti a province diverse, indicati dalle organizzazioni delle autonomie. 6. Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice presidenti. 7. Il CAL promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e, almeno una volta l’anno, convoca l’assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio. 8. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vice sindaco o il vice presidente dei rispettivi enti. 9. La disciplina del procedimento di elezione dei componenti di cui al comma 3 è stabilita, secondo criteri di garanzia del pluralismo politico e della rappresentanza di tutti i territori provinciali della Regione, negli articoli 3 e 4 della presente legge. Tale disciplina promuove, altresì, in attuazione dell’articolo 117, settimo comma, della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 10. Le designazioni dei componenti del CAL di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale stesso.
ARTICOLO 3 (Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia)
1. I componenti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell’ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all’uopo convocati. 2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a). 3. L’assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti. 4. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia del Lazio. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere fino a due preferenze. 5. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. 6. Le elezioni di cui al comma 1 sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL. 7. Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali, sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle elezioni. 8. Nell’ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri: a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti; b) è eletto il candidato più giovane di età. 9. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l’esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.
ARTICOLO 4 (Elezione dei rappresentati delle comunità montane e di arcipelago)
1. I componenti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), sono eletti, con voto diretto, libero e segreto, da un’assemblea costituita dai presidenti delle comunità montane e di arcipelago, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio stesso. Le modalità di svolgimento dell’elezione sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL. 2. Le candidature sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’assemblea elettorale. 3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 4. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri: a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti; b) è eletto il candidato appartenente al territorio provinciale non rappresentato dai candidati eletti; c) è eletto il candidato più giovane di età. 5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l’esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.
ARTICOLO 5 (Costituzione ed insediamento del CAL)
1. Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell’organo. 2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la seduta di insediamento del CAL, nel rispetto del termine previsto dall’articolo 66, comma 7, dello Statuto. 3. Nella seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge tra i suoi componenti i membri dell’Ufficio di presidenza costituito dal Presidente, da due vice presidenti e da tre consiglieri segretari. Il Presidente del CAL è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto, con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. Nell’Ufficio di presidenza è garantita un’equilibrata presenza delle donne, nonché la rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia, delle province e delle comunità montane e di arcipelago.
ARTICOLO 6 (Funzionamento del CAL)
1. Il funzionamento e l’organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni degli enti locali, sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. 2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità più celeri per l’articolazione degli atti, per l’espressione delle rispettive posizioni tra i componenti del CAL e tra tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale. 3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del CAL. 4. Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti. 5. Per l’espressione dei pareri obbligatori, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3. 6. L’ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. 7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL.
ARTICOLO 7 (Rapporto annuale sulla sussidiarietà amministrativa)
1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull’attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione e dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 16 dello Statuto da parte della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali. 2. Il CAL riferisce al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate sull’attività amministrativa regionale in ordine al mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1. 3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il CAL si avvale di un apposito ufficio costituito nell’ambito della struttura amministrativa di supporto di cui all’articolo 6, comma 7.
ARTICOLO 8 (Durata in carica dei componenti del CAL, decadenza e sostituzione di singoli componenti)
1. Il CAL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all’insediamento del rinnovato organo. 2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all’organo. 3. I componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, sono sostituiti dai candidati appartenenti alla propria categoria che seguono in graduatoria. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte dei componenti di diritto di cui all’articolo 2, comma 2, subentra, nel CAL, il vice sindaco o il vice presidente. Non si fa luogo al subentro nei casi in cui, per cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di un commissario.
ARTICOLO 9 (Indennità del Presidente del CAL e gettoni di presenza)
1. Al Presidente del CAL e ai componenti dell’Ufficio di presidenza, di cui all’articolo 5, comma 3, spetta una indennità pari al 40 per cento dell’indennità di funzione percepita dagli omologhi membri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, fino ad un massimo di dieci all’anno, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione. 3. Ai componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del CAL.
ARTICOLO 10 (Iniziativa legislativa e attività propositiva)
1. Il CAL esercita, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto, l’iniziativa delle leggi regionali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative, in materia di revisione dello Statuto regionale, conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione. 2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. 3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l’impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte. 4. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull’interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 68 dello Statuto. 5. Il CAL può, anche autonomamente, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, dello Statuto, formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali.
ARTICOLO 11 (Attività consultiva)
1. Annualmente il Presidente della Regione illustra al CAL le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso dell’anno. Il Consiglio può invitare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su azioni, progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali. 2. Il CAL: a) esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione; b) esprime parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle proposte di legge di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali; c) esprime pareri facoltativi su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale, nonché a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza. 3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al CAL i progetti di cui al comma 2, lettere a) e b). Il CAL esprime i pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento dei progetti. Entro tale termine, il CAL può richiedere al Presidente del Consiglio regionale l’assegnazione di un ulteriore termine, non superiore ad altri quindici giorni, e può richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole. 4. Qualora il CAL, per le proposte di legge di cui al comma 2, lettera b), abbia espresso un parere negativo o abbia avanzato proposte emendative, il Consiglio regionale può procedere all’approvazione della proposta, senza accogliere le proposte emendative del CAL, con la maggioranza assoluta dei componenti. 5. I pareri espressi ai sensi del comma 2 sono illustrati alle commissioni consiliari competenti da un relatore nominato di volta in volta dal Presidente del CAL.
ARTICOLO 12 (Attività di concertazione)
1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta dal Presidente del CAL e da un numero massimo di dieci membri, rappresentativi delle categorie di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4, è convocata dal Presidente della Regione o dall’assessore regionale delegato anche su richiesta motivata del Presidente del CAL. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.
ARTICOLO 13 (Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.
ARTICOLO 14 (Disposizioni transitorie)
1. In fase di prima attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Le modalità di svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4 sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto con il quale il Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con le organizzazioni rappresentative degli enti locali di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), convoca le stesse. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione di cui al comma 2, sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio regionale le liste di cui all’articolo 3, comma 1, le candidature di cui all’articolo 4 e le designazioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a). 4. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Presidente del Consiglio regionale non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione delle candidature. La seduta di insediamento del CAL è fissata entro i successivi venti giorni, previa costituzione dell’organo ai sensi dell’articolo 5, comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, la Conferenza permanente Regione – autonomie locali di cui all’articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), continua a svolgere la propria attività fino all’insediamento del CAL.
ARTICOLO 15 (Disposizione finale)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il Consiglio regionale provvedono, rispettivamente, all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 6, comma 7, e all’ adeguamento del Regolamento dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.
ARTICOLO 16 (Abrogazione)
1. Dalla data di insediamento del CAL è abrogato l’articolo 20 della l.r. 14/1999 relativo all’istituzione della Conferenza permanente Regione – autonomie locali. I compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.
ARTICOLO 17 (Disposizione finanziaria)
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2007, nell’ambito dell’UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato “Spese per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali", con lo stanziamento di 80 mila euro. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T21501 del Bilancio 2007.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 26 febbraio 2007 Marrazzo
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