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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 26 aprile 2004, n.9
Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

Art. l
Finalità

1. La Regione Molise, nei limiti delle competenze assegnate, sostiene e fornisce assistenza alle coppie di coniugi con residenza nella Regione Molise, che intendono adottare un bambino straniero e residente all'estero.
2. L'assistenza ed il sostegno sono forniti nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale ed in conformità della "Convenzione per la protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale", fatta all'Aja il 29 maggio 1993 e della legge 4 maggio 1993, n. 184: "Diritto del minore ad una famiglia", modificata dalle leggi 31 dicembre 1998, n. 476 e 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 2
Assistenza regionale

1. La Regione Molise offre alle coppie di coniugi che dichiarano la propria disponibilità a un'adozione internazionale, forme di sostegno e assistenza.
2. L'assistenza viene garantita nella fase di preparazione all'adozione, per le procedure relative all'adozione in Italia e nel periodo post-adozione.
3. A tal fine la Regione, ai sensi del regolamento attuativo, di cui al successivo articolo 8:
a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti e le adozioni;
b) predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;
c) promuove le attività di informazione e formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione come disposto dall'articolo 29/bis, comma 4, lettere a) e b) della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) organizza e promuove, in attuazione dell'articolo 1, comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
corsi di preparazione e di aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione delle famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione
minori, con la possibilità di stipulare convenzioni con enti o associazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie;
e) stabilisce contatti e cura i rapporti, anche stipulando apposite convenzioni, con i centri di intermediazione nazionali ed esteri, gli organi giudiziari minorili, le organizzazioni e gli enti autorizzati che operano nel campo dell'adozione internazionale;
f) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo i principi e le finalità della legislazione vigente.
4. La Regione, previa convenzione da stipulare con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, può svolgere i seguenti adempimenti amministrativi:
a) rilascio del certificato di conformità dell'adozione e dell'autorizzazione all'ingresso, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere i) ed h) della legge 4 maggio 1983, n. 184;
b) custodia degli atti e della informazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera e) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 3
Ente pubblico autorizzato

1. Ai sensi dell'art. 39/bis, comma 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed in esito ai presupposti di cui all'art. 39/ter della citata legge, la Regione Molise può istituire, nei modi previsti dal regolamento attuativo, di cui al successivo articolo 8, un servizio per l'adozione internazionale con i compiti, di cui all'art. 31, comma 3 della medesima legge.

Art. 4
Gruppo di sostegno psicologico e sociale

1. Per consentire lo svolgimento delle attività, di cui all'art. 29/bis, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e dell'articolo 2, comma 3 della presente legge, è istituito nella misura prevista dal regolamento attuativo, di cui al successivo articolo 8, un gruppo di sostegno psicologico e sociale composto da operatori degli enti locali singoli o associati, delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e di Centri privati convenzionati.

Art. 5
Sostegno per le famiglie

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere, con adeguati mezzi finanziari, sulla base dei requisiti stabiliti da apposito regolamento attuativo, di cui al successivo articolo 8, le famiglie che intendono adottare un minore, contribuendo alle spese necessarie per l'espletamento delle procedure di affidamento o adozione del minore.

Art. 6
Sostegno dei centri di intermediazione autorizzati

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti e con le condizioni stabilite dal regolamento attuativo, di cui al successivo articolo 8, a sostenere con adeguati mezzi finanziari i centri di intermediazione in possesso dell'autorizzazione della Commissione nazionale per le adozioni internazionali per lo svolgimento delle attività, di cui all'art. 31, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge troveranno copertura finanziaria nella U.P.B. 451 "Interventi socio-assistenziali assistenza agli immigrati" a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.

Art. 8
Regolamento di attuazione

1. Entro 90 giorni, dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'approvazione del regolamento di attuazione.

Art. 9
Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


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