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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12
Modifica alla legge regionale 28 marzo 202, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica)
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n.5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania)


1. La legge regionale 28 marzo 2002, n.5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania), è così modificata:
a) nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 è soppressa la parola “triennale”;
b) la rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente “ Strumento di
programmazione”;
c) nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 è soppressa la parola “triennale”;
d) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 sono soppresse le parole “da impiegare nel triennio”;
e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 4 Adozione e formulazione del programma
1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica, formula il programma di ricerca e lo sottopone alla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” che lo approva o lo rinvia”;
f) l’articolo 5 è abrogato;
g) il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato;
h) al comma 1 dell’articolo 7 sono soppresse le parole “triennale” e “di cui all’articolo 10”;
i) il comma 2 dell’articolo 8 è così sostituito:
“2. Il Comitato è composto da quattordici componenti di alta qualificazione scientifica, nominati per la durata di trenta mesi, con decreto del Presidente della regione Campania, di cui sette proposti dall’assessore alla ricerca scientifica e sette proposti dalla commissione consiliare permanente. “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali”. In sede di prima applicazione, i componenti nominati su proposta della commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica.
Politiche sociali” sono aggiunti, con decreto, a quelli già nominati su
proposta dell’assessore alla ricerca scientifica.”;
l) i commi 3, 4 e 6 dell’articolo 8 sono abrogati;
m) al comma 1 dell’articolo 9 è soppressa la parola “triennale”;
n) al comma 2 dell’articolo 9 sono soppresse le parole “, sulla base del parere espresso dai revisori esterni,”;
o) i commi 3 e 4 dell’articolo 9 sono abrogati;
p) l’articolo 10 è così riformulato:
Art. 10 Nucleo scientifico di valutazione
1. Il Nucleo è composto da sei esperti esterni alla regione Campania, di cui tre nominati dall’assessore alla ricerca scientifica e tre nominati dalla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica.
Politiche sociali”, per la durata di trenta mesi. In sede di prima
applicazione i componenti nominati su proposta dalla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” sono aggiunti, con decreto, a quelli già nominati su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica.”;
q) l’articolo 11 è abrogato;
r) al comma 1 dell’articolo 12 è soppressa la parola “triennale”;
s) al comma 2 dell’articolo 12 sono soppresse le parole “del primo anno del triennio”.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro



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