Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
Art. 1
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all’art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 compresi nei programmi di cui all’art. 1 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, la Regione è autorizzata a decorrere dall’anno 2005, a concedere ai Comuni un contributo costante poliennale,per la contrazione di specifici mutui con Istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni.
2. L’importo del contributo è pari al 100% della rata di ammortamento per tutti i Comuni. I relativi mutui sono posti a totale carico della Regione Calabria.
3. La concessione dei contributi è subordinata alla definzione di uno specifico programma, denominato «Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa», allegato alla presente legge e che individua i Comuni interessati, la tipologia degli interventi e i relativi costi.
4. I provvedimenti attuativi del programma sono demandati al Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria.
Art. 2
Norma Finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi previsti dal precedente art. 1 si provvede con il limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione) già disposto dall’art. 6 comma 1 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 48, allocato all’U.P.B. 3.2.03.01 (Cap. 32030124) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005.