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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36
Disciplina del Referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulle leggi regionali di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale, previsto dall’ articolo 123, terzo comma, della Costituzione.

ARTICOLO 2
(Pubblicazione delle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale ai fini della richiesta di referendum)

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale il testo della legge di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale approvato ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, entro cinque giorni dalla data dell’ultima deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede all’immediata pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione, con l’intestazione: "Testo di legge di approvazione (o di modificazione) dello Statuto regionale approvato in seconda votazione a norma dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione",
seguita dal titolo e dal testo della legge, con l’indicazione della data della seconda approvazione e con l’espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione e della presente legge.
3. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al comma 2.

ARTICOLO 3
(Promulgazione delle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale in caso di mancata richiesta di referendum)

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 2, comma 3, non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
ARTICOLO 4
(Richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum di cui all’articolo 1 deve contenere l’indicazione della legge di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve, altresì, citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.
2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di approvazione (o di modificazione) dello Statuto regionale concernente ... (titolo della legge), approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero... del...?".
3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di illustrazione.

CAPO II
RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN CINQUANTESIMO DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE

ARTICOLO 5
(Iniziativa referendaria popolare)

1. Gli elettori molisani che intendono esercitare l’iniziativa referendaria di cui alI’articolo 4, per il tramite di almeno tre di essi, che assumono la qualità di promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, depositano, entro il termine di cui alI’articolo 2, comma 3, presso il Consiglio regionale, la richiesta referendaria ed il testo del quesito referendario, corredati delle prescritte firme raccolte con le modalità di cui alI’articolo 7. Alla richiesta referendaria devono essere allegati i certificati di cui all’articolo 7, comma 7.
2. Il testo del quesito referendario, predisposto secondo le modalità di cui all’articolo 4, deve essere formulato su fogli recanti in calce le firme dei promotori e dei delegati di cui al comma 3, autenticate nei modi previsti dall’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. AlI’atto del deposito, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Di tale indicazione è dato conto nel verbale di cui all’articolo 8, comma 1.
4. I delegati di cui al comma 3:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono nelle fasi del procedimento medesimo;
c) esercitano le azioni ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

ARTICOLO 6
(Determinazione del cinquantesimo degli elettori)

1. Al fine di determinare l’ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario per l’iniziativa referendaria di cui al presente capo, si tiene conto del numero degli elettori, quale accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica.

ARTICOLO 7
(Raccolta e autenticazione delle firme)

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum devono essere usati appositi modelli forniti e vidimati dal Consiglio regionale. Ciascun foglio deve contenere all’inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dall’articolo 4, comma 1.
2. L’elettore appone sui fogli vidimati di cui al comma 1 la propria firma.
Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il comune del Molise nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
3. Le firme prive delle indicazioni di cui al comma 2 sono considerate nulle.
Sono altresì considerate nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.
4. Le firme di cui al comma 2 devono essere autenticate a pena di nullità.
Sono competenti per l’autenticazione i soggetti previsti al terzo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L’autenticazione reca l’indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
6. Il pubblico ufficiale che procede all’autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
7. L’iscrizione nelle liste elettorali di un comune del Molise è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.
8. Le spese per l’autenticazione delle firme sono a carico della Regione.
9. Per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 8, i promotori devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere le somme complessive con effetto liberatorio.

ARTICOLO 8
(Verbale di deposito)

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale, quale responsabile del procedimento, o il dirigente designato a supplirlo in caso di assenza o impedimento, redige il verbale di deposito attestante il giorno e l’ora del deposito della richiesta referendaria.
2. I delegati, al momento del deposito di cui al comma 1, devono attestare con un’apposita dichiarazione sottoscritta davanti al responsabile del procedimento:
a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
b) il numero delle certificazioni allegate.
3. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell’avvenuto deposito.
4. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 1 all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 9
(Verifica della richiesta di referendum)

1. Presso il Consiglio regionale, entro cinque giorni dal deposito, è costituita con deliberazione dell’Ufficio di presidenza la Commissione per la verifica della richiesta di referendum, composta dal Segretario generale dello stesso Consiglio regionale e da quattro dirigenti o funzionari regionali di formazione giuridica. Il Segretario generale del Consiglio regionale presiede la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno due vice presidenti.
2. La Commissione verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’articolo 123 della Costituzione, della presente legge e delle leggi cui la presente fa rinvio.
3. La Commissione decide, con apposita deliberazione, sulla legittimità della richiesta entro 40 giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai delegati le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei delegati, da depositarsi entro 5 giorni, la Commissione ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i delegati possono dichiarare alla Commissione che intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della deliberazione. Entro le successive 48 ore la Commissione si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
4. Per la validità delle operazioni della Commissione per la verifica della legittimità della richiesta di referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di due componenti.
5. La deliberazione della Commissione per la verifica della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, al Prefetto preposto all’Ufficio territoriale del Governo di Campobasso ed al Presidente della Corte d’Appello di Campobasso. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, ai delegati di cui all’articolo 5, comma 3.

ARTICOLO 10
(Esito negativo della verifica - Promulgazione della legge di revisione statutaria)

1. Se la Commissione per la verifica della richiesta di referendum dichiara l’illegittimità della richiesta, il Presidente della Regione, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione ed il Governo non abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, promulga la legge con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dalla Commissione per la verifica della richiesta di referendum con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. ... del...; sono decorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise".

ARTICOLO 11
(Esito positivo della verifica - Indizione del referendum)

1. Se la Commissione per la verifica della richiesta di referendum dichiara la legittimità della richiesta, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’ articolo 9, comma 5, provvede ad indire il referendum con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

CAPO III
RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

ARTICOLO 12
(Iniziativa referendaria da parte dei consiglieri regionali)

1. Qualora la richiesta di referendum formulata secondo le modalità di cui all’articolo 4 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio, il quale contestualmente attesta che i richiedenti sono consiglieri in carica. Non è richiesta alcuna altra documentazione.
2. Alla richiesta, presentata secondo le modalità di cui al comma 1, deve accompagnarsi la designazione di tre incaricati come delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

ARTICOLO 13
(Verbale di deposito)

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale, quale responsabile del procedimento, o il dirigente designato a supplirlo in caso di assenza o impedimento, redige apposito verbale attestante il giorno e l’ora del deposito della richiesta referendaria. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell’avvenuto deposito. I tre delegati eleggono domicilio presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio regionale e sono investiti delle funzioni e dei poteri di cui all’articolo 5, commi 3 e 4. Della designazione dei delegati, è dato conto nel verbale.
2. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 1 all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, provvede ad indire il referendum ai sensi dell’articolo 11.

CAPO IV
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ARTICOLO 14
(Svolgimento del referendum ed operazioni di scrutinio)

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione. La votazione si svolge in una sola giornata.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione periodica delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle operazioni, nonché per quanto altro non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sulle elezioni dei consigli regionali, con l’attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell’interno.
5. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell’ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.
7. Alle designazioni dei rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da notaio da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.
8. L’ufficio provinciale per il referendum, costituito in conformità all’articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
9. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato all’ufficio centrale per il referendum a mezzo di corriere speciale e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
10. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
11. Presso la Corte d’Appello di Campobasso è costituito, entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l’ufficio centrale regionale per il referendum composto nei modi previsti dall’articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, commi terzo e quarto.
12. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla presidenza della Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa.
13. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum secondo le modalità di cui all’articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: "SI" - "NO".
14. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
15. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno medesimo.
16. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicate nel decreto di indizione del referendum.

ARTICOLO 15
(Proclamazione dei risultati)

1. L’Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza,
all’accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale su cui si vota ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum nei modi di cui all’articolo 24 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
2. Il segretario dell’ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d’Appello, unitamente ai verbali trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed al Prefetto preposto all’Ufficio territoriale del Governo di Campobasso.
3. Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al comma 1, l’Ufficio centrale regionale per il referendum richiede agli Uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

4. Nel caso in cui le risposte "NO" costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti contenenti la risposta "SI", la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione e la legge di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale non approvata dal referendum decade.

ARTICOLO 16
(Promulgazione della legge a seguito del referendum)

1. Nel caso in cui le risposte "SI" costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge di revisione statutaria, entro cinque giorni dalla comunicazione del verbale, con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge (testo della legge). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farIa osservare come legge della Regione Molise".

CAPO V
PROMOZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

ARTICOLO 17
(Promozione della questione di legittimità costituzionale - Sospensione dei termini)

1. Nel caso in cui il Governo promuova il giudizio di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 3, è sospeso sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale.
2. È vietato compiere qualsiasi attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale.
3. Nel caso in cui venga promosso il giudizio di legittimità costituzionale della legge di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale e sia stata precedentemente presentata richiesta di referendum, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima della sospensione rimangono valide solo nel caso di rigetto del ricorso governativo da parte della Corte Costituzionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell’avvenuta presentazione del ricorso del Governo ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del referendum.

ARTICOLO 18
(Sospensione delle operazioni referendarie)

1. Tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale.
2. Il referendum già indetto per una domenica che cade nel periodo di cui al comma 1 è differito con decreto del Presidente della Giunta regionale alla prima domenica utile.

CAPO VI
Disposizioni finanziarie e finali

ARTICOLO 19
(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla presente legge l’entità della spesa è stabilita per l’anno di riferimento con la relativa manovra finanziaria. La spesa è dichiarata obbligatoria.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie.

ARTICOLO 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 24 ottobre 2005


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